CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo del 4 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge per omessa notifica al difensore di fiducia dell'udienza camerale del 6 dicembre 2022 con conseguente nullità di tutti gli atti successivi. Si deduce la nullità assoluta della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello ha proceduto senza dare avviso della data di udienza al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevando erroneamente che l'imputato fosse privo del difen- sore di fiducia, in quanto cancellato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona, per cui è stato designato un difensore di fiducia. In realtà l'avv. [OSCURATO:PERSONA] apparteneva da sempre al Foro di Macerata e non era mai stata cancellata dall'Ordine. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Dall'esame degli atti del procedimento emerge che il Presidente del Collegio della Corte di appello aveva disposto la sostituzione del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con un difensore d'ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) sul presupposto che il primo fosse stato cancellato dall'albo degli avvocati del foro di Ancona. In realtà, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]< risultava nominata dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado e mai revocata ed era regolarmente iscritta nell'albo degli avvocati di Macerata. Ne consegue che la Corte territoriale ha erroneamente disposto la nomina del difensore d'ufficio e che il decreto di citazione a giudizio doveva essere notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insana- bile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguata- mente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615; Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, Plaka, Rv. 242530). 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con conse- guente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona, per nuovo giudizio. Così deciso in Roma