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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06955/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5947/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n.1012/2022 depositata il 09/09/2022.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5947/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n.1012/2022 depositata il 09/09/2022. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Cos
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