CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 14483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9838-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 255/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/03/2018 R.G.N. 278/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] professionale R.G.N.9838/2019 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari ha accolto in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto all’inquadramento nel livello B del c.c.n.l. Poste ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle differenze retributive; ha confermato la sentenza del tribunale quanto al rigetto della domanda di inquadramento nel livello A2. 2. La Corte territoriale ha accertato, in base alle prove testimoniali raccolte, che il [OSCURATO:PERSONA] (formalmente inquadrato nel libello D) aveva svolto, nel periodo dedotto in causa e nei vari uffici postali ove aveva prestato attività, le mansioni di collaboratore del direttore, rientranti nella declaratoria del livello B del contratto collettivo 2003/2006. Nel confermare il rigetto della domanda di inquadramento nel livello A2, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2005 in cui l’appellante aveva svolto le mansioni di Responsabile dell’Ufficio UDR – di recapito di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha osservato come “la prova sul punto non appa(risse) esaustiva, trattandosi dell’attribuzione di un profilo dell’[OSCURATO:PERSONA], necessitante il disimpegno di un più elevato profilo di responsabilità”. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2103 c.c. e del c.c.n.l. 2003/2006, art. 21, per avere la Corte d'appello escluso che il [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.1.2005, abbia svolto mansioni riconducibili al livello A2 del c.c.n.l., avendo ricoperto la funzione di responsabile dell'UDR di recapito di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi, in completa autonomia, della organizzazione e gestione di più di trenta dipendenti, tra portalettere e addetti interni, come dal medesimo puntualmente allegato e come confermato dai testimoni escussi. Il ricorrente rileva che la declaratoria contrattuale (art. 21 del c.c.n.l.) include tra le figure professionali esemplificative della posizione A2, tra l’altro, il “Responsabile UDR” e che la stessa società ha riconosciuto le mansioni superiori svolte dal dipendente tant'è che per ben sei mesi, dal gennaio 2004 a luglio 2004, ha provveduto a corrispondergli l’indennità di funzione, misura spettante esclusivamente a coloro che assumono le funzioni equivalenti a quella di responsabile UDR, secondo quanto previsto dall'art. 64 del c.c.n.l., come dimostrato dalle buste paga in atti. Osserva che, ai sensi dell’art. 21 cit., “in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri… al lavoratore compete il trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi” e fa presente di aver svolto le mansioni superiori suddette continuativamente per più di un anno. 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., vizio della sentenza per motivazione inadeguata e insufficiente in ordine al mancato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Si assume che la stringata motivazione non permetta di comprendere se la domanda principale non sia stata accolta per insufficienza di prove o, al contrario, perché le mansioni svolte, pur compiutamente descritte e provate, non fossero riconducibili alla declaratoria di cui all'art. 21 del contratto collettivo. 7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per inosservanza dell’art. 369 n. 4 c.p.c., non avendo il ricorrente depositato, in allegato al ricorso per cassazione, copia del contratto collettivo sulla cui interpretazione ed applicazione le censure si fondano né indicato la sede processuale di avvenuto deposito nei gradi di merito (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019). 8. L’ onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpodell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e vi sia specifica localizzazione dello stesso negli atti processuali e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene (v. Cass.n. 7068 del 2022).Tali requisiti difettano nel caso in esame. 9. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso dovendosi ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) hanno sancito come l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nei casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi là dove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016), senza che rilevi il difetto di sufficienza della motivazione. Nel caso di specie, basta ripercorrere il testo della pronuncia per avvedersi di come la Corte distrettuale abbia dato ampiamente conto delle ragioni che hanno orientato il suo convincimento, non essendo certo idonei a determinare la radicale nullità dell'intera sentenza i rilievi di insufficienza e scarsa chiarezza denunciati dall’attuale ricorrente. 10. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 11. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 12. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a tit