CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 25123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto del 16/02/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Viterboudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza con cuiil Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 16 febbraio 2026 ha dichiaratoinammissibile per genericità il reclamo in tema di superamento dei limiti di spesamensili.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto personalmentedall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscrittonell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente