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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46695/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che i motivi dedotti non sono consentiti per essere stati formulati in termini generici e senza la necessaria critica delle argomentazioni, fattuali e giuridiche, poste a base della decisione.

Al provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile le istanze di misure alternative evidenziando, sulla scorta delle evidenze istruttorie dettagliatamente esposte, l'assenza di elementi che consertano di affermare un'evoluzione positiva della personalità del condannato, tale da rendere possibile il suo reinserimento, a cominciare dalla disponibilità a svolgere attività lavorativa o di volontariato compatibile con la sua accentata pericolosità sociale, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a sollecitare un accertamento più competo.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti non sono consentiti per essere stati formulati in termini generici e senza la necessaria critica delle argomentazioni, fattuali e giuridiche, poste a base della decisione. Al provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile le istanze di misure alternative evidenziando, sulla scorta delle evidenze istruttorie dettagliatamente esposte, l'assenza di elementi che consertano di affermare un'evoluzione positiva della personalità del condannato, tale da rendere possibile il suo reinserimento, a cominciare dalla disponibilità a svolgere attività lavorativa o di volontariato compatibile con la sua accentata pericolosità sociale, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a sollecitare un accertamento più competo. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 46695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris