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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47018/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Patti, indicata in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio, dopo l'annullamento operato dalla Sez. 3 della Corte di Cassazione n.9371-2020 della sentenza di condanna del tribunale di Patti del 12.03.2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) previsto dall'art. 727 comma II cod.pen. commesso il 27.10.2016, perché deteneva in Piraino animali i in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze, facendoli vivere all'interno di un terreno di 70/80 mq, recintato con lamiere, rete elettrosaldata filo spinato e rete metallica senza un adeguato stato di abbeveraggio in stato nutrizionale scadente condizioni da cui derivava il decesso di due animali. 1.1.La Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza ritenendo illogica e carente la motivazione con riferimento allo stato nutrizionale scadente degli animali riferito al caso concreto. 2.In sede di ricorso lamenta che il reato si è prescritto il 20.07.2021 in quanto trattandosi di reato permanente la permanenza era cessata con la notifica del verbale di sequestro avvenuto il 20.07.2016.

Rilevava la insussistenza del reato in quanto in sede di sequestro gli animali sono stati lasciati in custodia giudiziale allo stesso Santino e quindi erano state evidenziate dalle Forze dell'ordine condizioni adeguate alle vita degli animali e condizioni nutrizionali discrete.

3. Il Procuratore Generale in sede ha richiesto dichiararsi la inammissibilità.

4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari cinque anni, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U.n.35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 - 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez.

Un.28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511. 5.Va pertanto dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per presc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Patti, indicata in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio, dopo l'annullamento operato dalla Sez. 3 della Corte di Cassazione n.9371-2020 della sentenza di condanna del tribunale di Patti del 12.03.2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) previsto dall'art. 727 comma II cod.pen. commesso il 27.10.2016, perché deteneva in Piraino animali i in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze, facendoli vivere all'interno di un terreno di 70/80 mq, recintato con lamiere, rete elettrosaldata filo spinato e rete metallica senza un adeguato stato di abbeveraggio in stato nutrizionale scadente condizioni da cui derivava il decesso di due animali. 1.1.La Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza ritenendo illogica e carente la motivazione con riferimento allo stato nutrizionale scadente degli animali riferito al caso concreto. 2.In sede di ricorso lamenta che il reato si è prescritto il 20.07.2021 in quanto trattandosi di reato permanente la permanenza era cessata con la notifica del verbale di sequestro avvenuto il 20.07.2016. Rilevava la insussistenza del reato in quanto in sede di sequestro gli animali sono stati lasciati in custodia giudiziale allo stesso Santino e quindi erano state evidenziate dalle Forze dell'ordine condizioni adeguate alle vita degli animali e condizioni nutrizionali discrete. 3. Il Procuratore Generale in sede ha richiesto dichiararsi la inammissibilità. 4. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso di specie sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari cinque anni, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U.n.35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 - 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez. Un.28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511. 5.Va pertanto dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per presc
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