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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24791/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 KLODIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI(plato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 15 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 600 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l'insussistenza dell'addebito, vertente sul porto di un oggetto (un teaser) liberamente acquistabile sul web; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 KLODIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI(plato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 15 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 600 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l'insussistenza dell'addebito, vertente sul porto di un oggetto (un teaser) liberamente acquistabile sul web; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così