CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 08382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8496/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ele t tivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 1/A, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 8467 / 2015 , depositata il 25/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., per quanto di rilievo, ha dichiarato inammissibile l’appello spiegato dalla società di riscossione avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso preavviso di fermo ed avverso i ruoli di cui agli estratti relativi alle cartelle indicate nel preavviso stesso. La C.t.p. accoglieva il ricorso ed annullava sia il preavviso che i ruoli sottostanti. In particolare, il giudice di primo grado rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso preavviso di fermo, ritenuto dalla società di riscossione atto non impugnabile; rilevava la fondatezza del ricorso stante la mancata prova della notifica delle cartelle e la mancata notifica deiruoli, quali atti presupposti rispetto al preavviso e riteneva fondata anche l’eccezione di prescrizione. 2. La C.t.r., dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento «ai ruoli relativi alle cartelle non tributarie»riteneva quanto alla cartelle relative ai crediti tributari, assorbente l’eccezione preliminare sollevata dal contribuente secondo il quale la società di riscossione non aveva proposto alcuna censuraalla sentenza di primo gradoin ordine al preavviso di fermo né alla prescrizione. Per l’effetto, riteneva che il ricorso in appello fosse inammissibile per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 342 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso la società di riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’atto di appello per difetto di specificità. Evidenzia che il medesimo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 conteneva specifiche censure alla sentenza di primo grado sia con riferimento all’impugnazione del preavviso di fermo,essendosi ribadito in appello che le cartelle erano state regolarmente notificate, sia con riferimento alla prescrizione, essendosi ribadito che la mancata impugnazione delle cartelle aveva cristallizzato il credito, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione di decadenza e/o prescrizione. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l'appelloè un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno – non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito – il principio della necessaria specificità dei motivi,previsto dall'art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione,in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure mosse. (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320). Nello stesso senso,in tema di contenzioso tributario, si è precisato che la mancanza o l'assoluta incertezza dei mot ivi specifici dell'impugnazione –le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello– non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; infatti, gli elementi di specificità dei motiviben possono ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione , considerato nel suo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto la disposizione richiamata deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ.,trattandosi di norma eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Pertanto,ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,deve consentirsi l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15519). Ancora, si èchiarito che nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 cit., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere «specifici» i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 21/11/2019, n. 30341). 2.2. La C.t.r., nel ritenere privo di specificità l’appello della società di riscossione per non aver e mosso specifiche censure quanto al preavviso di fermo ed alla prescrizione, non si è attenuta a questi principi. Dall’esame dell’atto di appello emerge che la società di riscossione aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica delle prodromiche cartelle, eccependo che queste ultime erano stato regolarmente notificate nei termini di legge e con le modalità di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; che la loro mancata impugnazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 aveva comportato la cristallizzazione della pretesa con la conseguente inammissibilità di qualsivoglia eccezione di decadenza e/o prescrizione. Il gravame, pertanto, conteneva specifica contestazione della sentenza di prima grado nella parte in cui aveva annullato il preavviso e gli atti presupposti per omessa notifica delle cartelle ed aveva ritenuto prescritta la pretesa tributaria. 3. Ne consegue – fermo il rilievo del parziale difetto di giurisdizioneper i crediti non tributari – in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesamedei motivi di appello , fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in d