CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39539/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenz della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vioL izione di legge per mancanza della querela, necessaria per la procedibilità del reato ex d.lgs 150 del 2022 è manifestamente infondato in quanto detta querela è stata effettivamente p esentata dalla persona offesa alle ore 8.30 del 21 agosto 2017 presso il Commissariato di Monc elio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c( n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila curo in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione al m nivo di ricorso che induce a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di namnnissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spi se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente