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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 22215/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 3 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato, in ragione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale, la pena, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 28 novembre 2018 dello stesso giudice, in anni tre e mesi dieci di reclusione ed C 14.000 di multa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

La difesa aveva chiesto la rideterminazione della pena in quella di anni tre di reclusione ed C 12.000 di multa, e il pubblico ministero, in calce all'istanza, aveva manifestato consenso, salvo poi, all'udienza avanti il giudice dell'esecuzione, esprimere parere contrario all'accoglimento della richiesta della difesa.

La revoca del consenso già espresso doveva, invece, essere ritenuto inammissibile.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione, aveva operato, per le attenuanti generiche, una diminuzione di pena inferiore a quella praticata nel giudizio di cognizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Il primo motivo denuncia l'illegittimità della decisione, siccome fondata sul presupposto del dissenso del pubblico ministero, il quale, invece, aveva consentito alla richiesta della parte, essendo inammissibile la successiva revoca del consenso.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, si deve rilevare che la giurisprudenza (Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858) ha chiarito che "quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 2 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma il giudice della esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen.".

L'istituto processuale di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede, da una parte, che l'istanza sia formulata nel senso di una proposta specifica sulla quale l'altra parte processuale deve prendere posizione - con conseguente inammissibilità di una richiesta formulata in termini generici - e, dall'altra, che il giudice dell'esecuzione debba, comunque, provvedere nel merito della richiesta, vuoi aderendo alla richiesta, concordata o meno che sia, vuoi in termini diversi da quelli indicati nella richiesta (Sez. 1, n. 35465 del 03/11/2015, Potenza, Rv. 267577; Sez. 1, n. 5199 del 24/11/2015, Vitali, Rv. 266137).

Ne segue che il profilo processuale valorizzato dal motivo - la legittimità o meno della revoca del consenso da parte del pubblico ministero - non ha rilievo, in quanto, da una parte, la difesa aveva formulato una richiesta specifica e, dall'altra, il giudice dell'esecuzione l'ha ritenuta non congrua, procedendo, legittimamente, ad una diversa rideterminazione della pena inflitta.

2. Il secondo motivo, incontestata la legittimità della scelta operata dal giudice dell'esecuzione nel ri-determinare la pena base, seppur in termini diversi da quelli indicati dalla difesa nella sua richiesta, ha censurato, sotto il profilo della violazione di legge, la quantificazione della diminuzione della pena base per le attenuanti generiche.

In particolare, da una parte il giudice dell'esecuzione si sarebbe discostato, in pejus, dalla proporzionale diminuzione operata dal giudice della cognizione.

Infatti, mentre nella cognizione la pena base di anni nove di reclusione era stata diminuita, per le attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione, e dunque nella misura massima, il giudice dell'esecuzione aveva diminuito la "nuova" pena base di anni sette e mesi sei di reclusione alla pena di anni cinque e mesi nove di reclusione, e dunque non nella misura massima.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza ha spiegato che nel giudizio di rideterminazione, in executivis, della pena inflitta divenuta illegale a seguito di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma relativa al trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione è tenuto alla rideterminazione in melius, ed è vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione in tema di riconoscimento di circostanze e giudizio di comparazione, come anche in relazione alla diminuzione di pena per la scelta del rito, ma non anche con riguardo alla determinazione della pena base e alla diminuzione di pena per le attenuanti, essendo aspetti che attengono alla commisurazione in concreto della pena rispetto al mutato parametro legale (Sez. 1, n. 21815 del 07/07/2020, SINA3,Rv. 279414;Sez. 1, n. 13453 del 03/03/2020, ESPOSITO, Rv. 278895; Sez. 1, n. 51959 del 30/10/2019, HAZIRAJ, Rv. 277735; Sez. 5, n. 48373 del 14/07/2017, Moukane, Rv. 271268; Sez. 1, n. 50693 del 14/11/2019, FRATE, Rv. 277865; Sez. 1, n. 4085 del 26/11/2019, GREGANTI, Rv. 278186).

3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 10 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 3 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato, in ragione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale, la pena, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 28 novembre 2018 dello stesso giudice, in anni tre e mesi dieci di reclusione ed C 14.000 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. La difesa aveva chiesto la rideterminazione della pena in quella di anni tre di reclusione ed C 12.000 di multa, e il pubblico ministero, in calce all'istanza, aveva manifestato consenso, salvo poi, all'udienza avanti il giudice dell'esecuzione, esprimere parere contrario all'accoglimento della richiesta della difesa. La revoca del consenso già espresso doveva, invece, essere ritenuto inammissibile. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione, aveva operato, per le attenuanti generiche, una diminuzione di pena inferiore a quella praticata nel giudizio di cognizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. 1. Il primo motivo denuncia l'illegittimità della decisione, siccome fondata sul presupposto del dissenso del pubblico ministero, il quale, invece, aveva consentito alla richiesta della parte, essendo inammissibile la successiva revoca del consenso. Il motivo è infondato. Innanzitutto, si deve rilevare che la giurisprudenza (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858) ha chiarito che "quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 2 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma il giudice della esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen.". L'istituto processuale di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. prevede, da una parte, che l'istanza sia formulata nel senso di una proposta specifica sulla quale l'altra parte processuale deve prendere posizione - con conseguente inammissibilità di una richiesta formulata in termini generici - e, dall'altra, che il giudice dell'esecuzione debba, comunque, provvedere nel merito della richiesta, vuoi aderendo alla richiesta, concordata o meno che sia, vuoi in termini diversi da quelli indicati nella richiesta (Sez. 1, n. 35465 del 03/11/2015, Potenza, Rv. 267577; Sez. 1, n. 5199 del 24/11/2015, Vitali, Rv. 266137). Ne segue che il profilo processuale valorizzato dal motivo - la legittimità o meno della revoca del consenso da parte del pubblico ministero - non ha rilievo, in quanto, da una parte, la difesa aveva formulato una richiesta specifica e, dall'altra, il giudice dell'esecuzione l'ha ritenuta non congrua, procedendo, legittimamente, ad una diversa rideterminazione della pena inflitta. 2. Il secondo motivo, incontestata la legittimità della scelta operata dal giudice dell'esecuzione nel ri-determinare la pena base, seppur in termini diversi da quelli indicati dalla difesa nella sua richiesta, ha censurato, sotto il profilo della violazione di legge, la quantificazione della diminuzione della pena base per le attenuanti generiche. In particolare, da una parte il giudice dell'esecuzione si sarebbe discostato, in pejus, dalla proporzionale diminuzione operata dal giudice della cognizione. Infatti, mentre nella cognizione la pena base di anni nove di reclusione era stata diminuita, per le attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione, e dunque nella misura massima, il giudice dell'esecuzione aveva diminuito la "nuova" pena base di anni sette e mesi sei di reclusione alla pena di anni cinque e mesi nove di reclusione, e dunque non nella misura massima. Il motivo è infondato. La giurisprudenza ha spiegato che nel giudizio di rideterminazione, in executivis, della pena inflitta divenuta illegale a seguito di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma relativa al trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione è tenuto alla rideterminazione in melius, ed è vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione in tema di riconoscimento di circostanze e giudizio di comparazione, come anche in relazione alla diminuzione di pena per la scelta del rito, ma non anche con riguardo alla determinazione della pena base e alla diminuzione di pena per le attenuanti, essendo aspetti che attengono alla commisurazione in concreto della pena rispetto al mutato parametro legale (Sez. 1, n. 21815 del 07/07/2020, SINA3,Rv. 279414;Sez. 1, n. 13453 del 03/03/2020, ESPOSITO, Rv. 278895; Sez. 1, n. 51959 del 30/10/2019, HAZIRAJ, Rv. 277735; Sez. 5, n. 48373 del 14/07/2017, Moukane, Rv. 271268; Sez. 1, n. 50693 del 14/11/2019, FRATE, Rv. 277865; Sez. 1, n. 4085 del 26/11/2019, GREGANTI, Rv. 278186). 3. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 22215/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris