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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49702/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2021, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 13.1.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 (perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA], con obbligo di soggiorno nel comune di Massafra, era stato rinvenuto in Palagiano; capo 1 della rubrica) e 73 d.

Igs. n. 159 del 2011 (perché, nella predetta qualità si era posto alla guida di un motociclo essendo privo di patente di guida perché revocata; capo 2 della rubrica) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi cinque, giorni ventitre di reclusione.

Secondo la ricostruzione degli accadimenti effettuata dai giudici del merito, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di dimora nel Comune di Massafra, era stato coinvolto in un sinistro stradale verificatosi in Palagiano, mentre era alla guida di un moto Suzuki, benché privo di patente perché revocatagli; dopo essersi dato, nell'immediatezza, alla fuga, era stato individuato e tratto in arresto dai Carabinieri prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente; il Mingolla aveva riferito di essere fuggito in quanto sottoposto alla misura di prevenzione, dichiarazione questa che aveva reiterato all'udienza di convalida, ammettendo l'addebito.

2. Avverso detta sentenza, il difensore del Mingolla, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. peri., in relazione agli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen., per contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità".

Secondo la difesa, la penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso, senza alcuna garanzia difensiva, subito dopo il sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, richiamate nell'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria e, dunque, sulla base di dichiarazioni inutilizzabili; la contestazione elevata all'imputato di essersi posto alla guida del ciclomotore con patente revocata rientrerebbe nel precetto di "vivere onestamente e rispettare le leggi" e, quindi, sarebbe generica e indeterminata; inoltre, non vi sarebbe prova dell'esistenza nel verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione, tra le prescrizioni imposte, del divieto per il prevenuto di porsi alla guida di autovetture o motocicli.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto alla censura relativa alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Mingolla alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, essa è manifestamente infondata, atteso che - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - "sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione" (Cass. Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125 - 01).

Peraltro, come risulta dall'impugnata sentenza, dette dichiarazioni sono state reiterate dal Mingolla in sede di udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale il predetto aveva ammesso l'addebito; sicché, sotto tale profilo la doglianza del ricorrente non si confronta con le chiare argomentazioni della Corte territoriale.

2. Parimenti, manifestamente infondata è l'altra censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, con la quale la difesa ha dedotto che la contestazione elevata all'imputato di essersi posto alla guida del ciclomotore con patente revocata, rientrando nel precetto di "vivere onestamente e rispettare le leggi", sarebbe generica e indeterminata.

La doglianza era stata già prospettata alla Corte territoriale, che l'ha disattesa con motivazione del tutto congrua e adeguata.E' stato, infatti, correttamente spiegato che la disposizione di legge contestata al Mingolla, contenuta nell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, individua esattamente la fattispecie criminosa, disponendo che "nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale"; norma questa che recentemente è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con pronuncia emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione.

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.

Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Lecce hanno motivato il diniego della concessione del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen., tenuto conto dei gravi precedenti dell'imputato, quali la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, le ulteriori violazioni della relativa disciplina, lesioni personali, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

E tale motivazione, logica e conforme alla giurisprudenza su citata, resiste perciò alle censure difensive, che, ancora una volta, reiterano doglianze già formulate e, per altro verso, finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi istruttori.

4. Del tutto congrua e adeguata è, a giudizio del Collegio, la motivazione con la quale la Corte di appello di Lecce ha giustificato l'entità della pena inflitta dal primo giudice, facendo richiamo all'importanza del fatto e alla personalità del suo autore; mentre i rilievi, al riguardo anche estremamente generici, sono assolutamente privi di consistenza.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della 5\\ Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2021, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 13.1.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA], con obbligo di soggiorno nel comune di Massafra, era stato rinvenuto in Palagiano; capo 1 della rubrica) e 73 d. Igs. n. 159 del 2011 (perché, nella predetta qualità si era posto alla guida di un motociclo essendo privo di patente di guida perché revocata; capo 2 della rubrica) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi cinque, giorni ventitre di reclusione. Secondo la ricostruzione degli accadimenti effettuata dai giudici del merito, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di dimora nel Comune di Massafra, era stato coinvolto in un sinistro stradale verificatosi in Palagiano, mentre era alla guida di un moto Suzuki, benché privo di patente perché revocatagli; dopo essersi dato, nell'immediatezza, alla fuga, era stato individuato e tratto in arresto dai Carabinieri prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente; il Mingolla aveva riferito di essere fuggito in quanto sottoposto alla misura di prevenzione, dichiarazione questa che aveva reiterato all'udienza di convalida, ammettendo l'addebito. 2. Avverso detta sentenza, il difensore del Mingolla, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. peri., in relazione agli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen., per contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità". Secondo la difesa, la penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso, senza alcuna garanzia difensiva, subito dopo il sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, richiamate nell'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria e, dunque, sulla base di dichiarazioni inutilizzabili; la contestazione elevata all'imputato di essersi posto alla guida del ciclomotore con patente revocata rientrerebbe nel precetto di "vivere onestamente e rispettare le leggi" e, quindi, sarebbe generica e indeterminata; inoltre, non vi sarebbe prova dell'esistenza nel verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione, tra le prescrizioni imposte, del divieto per il prevenuto di porsi alla guida di autovetture o motocicli. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto alla censura relativa alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Mingolla alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, essa è manifestamente infondata, atteso che - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - "sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione" (Cass. Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125 - 01). Peraltro, come risulta dall'impugnata sentenza, dette dichiarazioni sono state reiterate dal Mingolla in sede di udienza di convalida dell'arresto, nel corso della quale il predetto aveva ammesso l'addebito; sicché, sotto tale profilo la doglianza del ricorrente non si confronta con le chiare argomentazioni della Corte territoriale. 2. Parimenti, manifestamente infondata è l'altra censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, con la quale la difesa ha dedotto che la contestazione elevata all'imputato di essersi posto alla guida del ciclomotore con patente revocata, rientrando nel precetto di "vivere onestamente e rispettare le leggi", sarebbe generica e indeterminata. La doglianza era stata già prospettata alla Corte territoriale, che l'ha disattesa con motivazione del tutto congrua e adeguata.E' stato, infatti, correttamente spiegato che la disposizione di legge contestata al Mingolla, contenuta nell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, individua esattamente la fattispecie criminosa, disponendo che "nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale"; norma questa che recentemente è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con pronuncia emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Lecce hanno motivato il diniego della concessione del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen., tenuto conto dei gravi precedenti dell'imputato, quali la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, le ulteriori violazioni della relativa disciplina, lesioni personali, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. E tale motivazione, logica e conforme alla giurisprudenza su citata, resiste perciò alle censure difensive, che, ancora una volta, reiterano doglianze già formulate e, per altro verso, finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi istruttori. 4. Del tutto congrua e adeguata è, a giudizio del Collegio, la motivazione con la quale la Corte di appello di Lecce ha giustificato l'entità della pena inflitta dal primo giudice, facendo richiamo all'importanza del fatto e alla personalità del suo autore; mentre i rilievi, al riguardo anche estremamente generici, sono assolutamente privi di consistenza. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della 5\\ Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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