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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15315/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31765/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciat, dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], che — giudicando in sede di rinvio dopo annullamento ( i questa Corte —ha condannato l'imputato per aver violato l'ordine di espulsione e dal territc rio dello Stato italiano.

Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta viol zione di legge perché l'imputato non avrebbe potuto partecipare all'udienza del 25 giugno 2124 in quanto, come comunicato dal difensore nelle sue conclusioni, essendo detenuto per altra causa, si trovava in una situazione di legittimo impedimento — - è manifestamente infor lato in quanto radicalmente smentito dall'esame degli atti processuali da parte di questa Cor e, possibile e, anzi, doveroso, trattandosi di questione processuale.

Ebbene, come risulta lana sentenza impugnata e dal verbale della predetta udienza, in quella data l'imputato era pre ;ente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc: n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt .onnila euro in favore della Cassa delle, così equitativamente determinata in relazione al motivc di ricorso che induce a ritenere la parte particolarmente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31765/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciat, dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], che — giudicando in sede di rinvio dopo annullamento ( i questa Corte —ha condannato l'imputato per aver violato l'ordine di espulsione e dal territc rio dello Stato italiano. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta viol zione di legge perché l'imputato non avrebbe potuto partecipare all'udienza del 25 giugno 2124 in quanto, come comunicato dal difensore nelle sue conclusioni, essendo detenuto per altra causa, si trovava in una situazione di legittimo impedimento — - è manifestamente infor lato in quanto radicalmente smentito dall'esame degli atti processuali da parte di questa Cor e, possibile e, anzi, doveroso, trattandosi di questione processuale. Ebbene, come risulta lana sentenza impugnata e dal verbale della predetta udienza, in quella data l'imputato era pre ;ente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc: n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt .onnila euro in favore della Cassa delle, così equitativamente determinata in relazione al motivc di ricorso che induce a ritenere la parte particolarmente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15315/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris