CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOo avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso presentato da Pierpaolo CANONICA avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino hà dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva condannato l'imputato alla pena di venti giorni di arresto e 500,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975; RITENUTO che, per quanto risulta dagli atti, l'impugnazione debba considerarsi inammissibile per tardività, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), 585, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. a) cod. proc. pen., poiché proposta in data 12 maggio 2022, dunque oltre la scadenza dei 15 giorni di legge, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata (20 aprile 2022); RILEVATO che la declaratoria d'inammissibilità va pronunciata de plano, in conformità a quanto previsto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e •condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte