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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20335/2023

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nunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 9891del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] :Tributi dazi antidumping 2011-2014 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo anche in proprio rappresentatie difesi, giusta procur e special i su fogli separati e allegati al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i presso lo studio del secondo difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado d i Bolzano n. 36 /0 1 /2020, depositata in data 1 8 novembre 2020; Udita la relazione svolta in data 22marzo 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nellacamera di consiglio della pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propon e ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto parzialmente l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporeROBERT BLAAS e da quest’ultimo anche in proprio avverso la sentenza n. 146/01/2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzanoche, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi prop osti dalla suddett a società e dal suo legale rappresentante in proprio avversol’avviso di revisione di accertamento con i quali l’Ufficio, sulla base di indagini svolte dall’OLAF, aveva recuperato dazi antidumping oltre Iva in relazione ad importazioni, risalenti al periodo settembre 2011-febbraio 2014, di elementi di fissaggio (viti per legno di diverse lunghezze), ritenuti per il 75% di origine cinese , anziché come dichiarato thailandese, essendo risultati oggetto di un mero “trasbordo” da un Paese all’altro senza aver subito in Thailandia lavorazioni sostanziali atte a conferire ad essi una nuova origine.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTdi secondo grado– nell’accogliere parzialmente l’appello dei contribuenti limi tatamente all’accertamento dei dazi doganali antidumping afferenti alle importazioni effettuate prima del 15.12.2011 e dopo il 1° gennaio 2013 -ha osservato che:1) premesso che, nel caso di obbligazione doganale sorta a seguito di un atto , nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore p oteva essere effettuata dopo la scadenza del terminetriennale cui al par. 3 dell’art. 221 C.D.C. purché trasmessa, nel corso del termine di prescrizione la notitia criminis, essendo stata, nella specie , presentata la notitia criminisin data 15.12.2014, la pretesa dell’Ufficio si era prescritta per il periodo precedente il 15.12.2011 mentre la comunicazione al debitorepoteva essere emessa anche dopo il 15.12.2014 senza effetto sulla prescrizione; 2)i rapporti OLAF, la denuncia di reato, le e-mail di [OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio tecnico della Rotho-Blaas (in cui si dava atto della fabbricazione in Cina del 75% degli elementi di fissaggio venduti alla Rotho - Blaas dalla ditta tailandese [OSCURATO:PERSONA] LTD di limitata capacità produttiva ) , e il report del viaggio in Cina e Thailandia di Lang e Sief, responsabili per la produzione della detta società (in cui si dava atto della volontà manifestata dal titolare della ditta cinese [OSCURATO:PERSONA].

LTD, a sua volta padre del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] LTD, di spostare le macchine dello stabilimento di Shangai a quello in Thailandia dal 1° gennaio 2013), costituivano indizi gravi, precisi e concordanti della falsitàdelle dichiarazioni doganali fino al 2012 per il 75% delle viti importate risultate di origine cinese anziché tailandese;3) per gli anni 2013 e 2014 l’Agenzia delle dogane non aveva fornito la prova che la produzione in Thailandia fosse rimasta uguale o fosse aumentata come promesso dal padre del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] LTD; in particolare, le prove fornite dall’Ufficio silimitavano a indizi generici privi di certezza, precisione e concordanza, mentre le perizie di parte riconoscevano alla [OSCURATO:PERSONA] LTD la capacità di produrre in Thailandia tutte le viti fornite alla [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo anche in proprio, resistono con controricorso.

4. L’Agenzia delle Dogane ha depositato memoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] L ha depositato istanza di sospensione del procedimento fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197 della legge n. 197/22.

6. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte si riservava, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio della definibilità agevolata della controversia in materia di dazi ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22.

7. La società contribuente ha depositato , in data 27 aprile 2023, memoria con la quale ha rinunciato alla istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 di sospensione del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, quanto all’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 197/2022, non sussiste, allo stato degli atti, interesse a provvedere avendo la controricorrente rinunciato ad essa con memoria depositata in data 27 aprile 2023. 2.Va rigettata l'istanza di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi avanzata dai controricorrenti, ai sensi dell'art. 52,comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, per i motivi di seguito indicati.

2.1. L'art. 52 cit. definisce i casi nei quali è garanti to il diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati.

Ai sensi del primo comma del detto articolo - che disciplina l'ipotesi in cui l'anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi è affidata all'intervento del giudice - fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado [sicché le pronunce, nel momento in cui sono redatte e depositate in cancelleria, devono contenere l'indicazione del nome delle parti, dei loro difensori e del giudice ex art. 133 cod. proc. civ. e artt.536 e 545 cod. proc. pen.

«l'interessato» può chiedere per «motivi legittimi», con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.La qualità di «interessato» legittimato a presentare la domanda di cui all'art. 52, primo comma, cit. è definita direttamente dall'art. 4, comma 1, lett. i) del medesimo decreto legislativo, disposizione che, se nella originaria formulazione,includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui alla lett. b) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella ex art. 40 del d.l. del 06/12/2011 n. 201, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di "dato personale" di cui alla lett. b) dell'art. 4 con "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Questa diversa ampiezza del termine "dato personale" orienta anche la lettura dei concetti di "dati identificativi" di cui alla lett. c) dell'art. 4 quali "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" e di "dati sensibili" di cui alla lett. d)dell'art. 4 quali "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (v. ora art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679).

La domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato deve essere sostenuta dalla indicazione dei "motivi legittimi" che segnano all'evidenza il discrimine fra l'accoglimento ed il rigetto della relativa domanda.

Il concetto utilizzato dal legislatore, per certo non felice, abbisogna di un'opportuna interpretazione.

Va innanzi tutto escluso che l'espressione possa essere intesa nell'accezione di "motivi normativi": in tal senso depone sia la clausola di riserva che figura nell'incipit del citato articolo di legge ("Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado..."), sia il ricorso ad elementari criteri esegetici, in ragione dell'evidente superfluità di una disposizione che si limiti a fare riferimento a quanto già previsto da altre norme.

Dunque, per dare un significato compiuto all'espressione che ne occupa - che, ovviamente, non può neppure discendere da un'interpretazione a contrario, non potendosi ammettere l'esito positivo di una richiesta di oscuramento dati per motivi illegittimi - non resta che apprezzarla come sinonimo di "motivi opportuni": donde la particolare ampiezza, opportunamente non predeterminata dal legislatore all'interno di schemi rigidi, delle ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta che qui interessa, fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima interverrà ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica.

In tal senso, interessanti indicazioni conformi si traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione diprovvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, in cui al punto 3., con specific o riferimento alla c.d.

"procedura di anonimizzazione deiprovvedimenti giurisdizionali" di cui all'art. 52, commi da 1 a 4, del d. lgs.n. 196/2003, si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella"particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, datisensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio".(Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16807del 07/08/2020 ) . 3.Nella specie, anche a volere intendere la richiesta di os curamento dati riferita al legale rappresentante della società controricorrente che agisce, tra l’altro, anche in proprio (con ciò non rilevando, quindi, la mancata inclusione delle persone giuridiche nel concetto di "interessato" in base alla formulazione- con decorrenza dal 6/12/11 - dell'art. 4, comma 1, lett. i e la restrizione di quello di "dato personale" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), le ragioni indicat e a giustificazione della medesima (di riservatezza commerciale nonché di tutela della propria immagine, di salvaguardia del patrimonio aziendale e della propria reputazione, avendo la società subito, a causa della notizia diffusa dall’Agenzia circa l’inizio della vicenda, la revoca di affidamento per il valore di euro 1.5000.000,00 da parte di CREDEM v. allegato 11 al controricorso), non configurano “motivi legittimi” atteso che la materia trattata nel presente giudizio (atto di revisione di accertamento a seguito della emersa falsità dell’origine dichiarata delle merci importate) non può ritenersi di per sè sensibile, e come tale, assoggettata al cogente regime di tutela della riservatezza delle parti in causa, né tantomeno la vicenda oggetto di controversia può ritenersi caratterizzata in re ipsa da una particolare "delicatezza”.

4. Va rigettataaltresì l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 1,3,4 e 6 c.p.c., per avere l’Agenzia esposto le questioni di diritto per mezzo di “copia e incolla” degli atti e dei provvedimenti dei precedenti gradi di giudizio.

Invero, il ricorso si palesaautosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda.

In particolare, esso contiene puntuali e specifici riferimenti al contenuto dei documenti in esso richiamati, di cui vengono riportati i dati utili ad individuare il momento processuale della loro produzione nei gradi del giudizio di merito e la loro collocazione e di cui vengono ritrascritte le parti più rilevanti ai fini della decisione, cosicchè deve ritenersi che la parte ricorrente abbia assolto l'onere sulla stessa gravante di fornire una chiara illustrazione degli atti sui quali si fondano i motivi formulati. 5.Va dato atto che nella memoria l’Agenzia delle dogana chiede lo stralcio della espressione “confusionario” riferita al ricorso.

5.1. Larichiesta non merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che ipotizzare tale espressione non sia sconveniente né offensiva, ma che faccia parte dell'agonismo processuale e che non sia tale da giustificare né la cancellazione richiesta. 6.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, comma 4, CDC, 331 e 335 cpp, 11 del d.lgs. n. 1990 n. 374, 292-295 del TU n. 43 del 1973, 2941, comma 1,n. 8 c.c. per avere la CT di secondo grado ritenuto erroneamente prescritto l’accertamento delle operazioni compiute dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14.12.2011essendo stata la notitia criminis presentata in data 15.12.2014 sebbene ai fini della proroga del termine triennale di prescrizione (rectius di decadenza per la revisione dell’accertamento stabilito dall’art. 11 del d.lgs. n. 374/90) rilevasse la data di sottoscrizione della notizia di reato (12.12.2014), essendo la consegna o trasmissione alla Procura un atto dovuto e dipendendo l’iscrizione nel registro generale delle notizie di reato da valutazioni del PM; inoltre, ad avviso della ricorrente, in ipotesi di fattispecie criminose dolose ( come di contrabbando con sottrazione di merci ai diritti di confine) il termine di prescrizione entro cui trasmettere la notitia criminis dovrebbe intendersi prolungato a cinque anni quando l’accertamento intervenga dopo l’atto di promovimento dell’azione penale e prima del giudicato penale. 7.Il motivo è infondato.

L’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale (Reg.

CEE del Consiglio n. 2913 del 1992, poi modificato dal Reg.

CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2700 del 2000) ha introdotto una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da pagare non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale (cfr.

C. Giust. 23.2.2006, C-201/04, Molenbergnatie; C, Giust. 16.7.2009, C- 124/08 e C-125/08, Snauwaert; C. Giust. 17.6.2010, C- 75/09, [OSCURATO:SOCIETA].).

L'art. 221, n. 3, seconda frase, del codice doganale ha stabilito, inoltre, che detto termine di prescrizione è sospeso a seguito della presentazione di un ricorso a norma dell'art. 243 del codice in parola e per la durata del relativo procedimento di ricorso.

A titolo di eccezione rispetto alla regola summenzionata, tuttavia, l'art. 221, n. 4, del codice doganale ha disposto che, "alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti", le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto "perseguibile penalmente" (formula, quest'ultima che ha sostituito quella di "perseguibile a norme di legge" anteriore alla modifica adottata dal Reg.CE n.2700/2000).Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza comunitaria ha affermato, in proposito, che l'art. 221, n. 4, del codice doganale non prevede di per sé alcun termine di prescrizione e nemmeno le cause di sospensione o d'interruzione della prescrizione applicabile.

In particolare, a differenza di quanto disposto dal n. 3 del medesimo art., il n. 4 dell'articolo in parola non impone alcuna sospensione della prescrizione nel corso della durata di un eventuale procedimento penale.

È stato, inoltre, rilevato dai giudici europei che, limitandosi ad operare un riferimento alle “condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, l’art. 221, n. 4, del codice doganale opera un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell'obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.

Di conseguenza -a giudizio della Corte di Lussemburgo - non prevedendo il diritto dell’Unione regole comuni in materia, spetta ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto "perseguibile penalmente" (cfr., C. Giust. 16.10.2003, C- 91/02, Hannl-Hofstetter; C. Giust. 23.2.2006, C-201/04, Mo-lenbergnatie; C. Giust. 17.6.2010, C-75/09, [OSCURATO:SOCIETA].).

Per quanto concerne il diritto italiano, va osservato che l'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) prevedeva che "l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni" (primo comma) e che "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili" (terzo comma).

Tale termine è stato ridotto da cinque a tre anni per effetto dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, applicabile ai diritti doganali sorti successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma, fissata al 1° maggio 1991.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia nel giudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. n.n. 30710/11; 6820/2009,20513/2006, 8139/1990); ciò, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale (Cass., sez.5, n. del 31/03/2010) .

Questa Corte ha chiarito che la sopra richiamata “regola comunitaria si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 374/90, in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l'ostacolo all'azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale” (Cass. n. 26045 del 2016, punto 2.2.; in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass.n. 9253/13).

Orbene, la giurisprudenza della sezione quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario (Cass. n. 11932/2012) è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente - a prescindere dall'esito -di condanna o assolutorio- del giudizio - purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la "notitia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale - cfr. Cass.n.5384/2012;Cass.n.14016/2012,Cass.n.8046/13;Cass.n.8322/ 2013;Cass. 8708/2013; n.7562 del 2015; 24674/15 .

Questa Corte ha anche precisato che “In tema di dazi, l'atto "passibile di azione giudiziaria repressiva" (quale causa del mancato pagamento dei diritti doganali), previsto dal Reg.

CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, determina una esclusione temporanea del decorso sia del termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, sia di quello di prescrizione per la riscossione dei menzionati diritti, che perdura fino alla data di definitività del provvedimento che esaurisce il relativo procedimento penale, ma non preclude all'amministrazione, a favore della quale la suddetta esclusione è sancita, di notificare una richiesta di pagamento prima della cessazione della causa "sospensiva" (Cass., sez. 5, n. 9253del 2013) .

Sufficiente è quindi, ai fini della proroga, che le autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine triennale dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale.

Questa interpretazione, che è stata reputata costituzionalmente conforme dalla Consulta (come si legge in un passaggio della sentenza 25 luglio 2011, n. 247, che ne tiene conto come tertium comparationis ), è destinata a rimanere ferma, soprattutto ove si consideri che, come ha rimarcato la stessa Corte di giustizia, sia pure ai fini dell'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 3 del Reg. n. 1697/79, la norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro, con la conseguenza che la qualificazione di un atto come passibile di un’azione giudiziaria repressiva -o, va aggiunto, come perseguibile penalmente - rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l'importo esatto dei dazi di cui si tratta (Corte giust. 18 dicembre 2007 in causa C-62/06, [OSCURATO:PERSONA]).

Decorrendo sia il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, sia quello di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali -quando le autorità competenti siano state nell'impossibilità di agire o non siano state poste in grado di determinare l'importo esatto degli stessi a causa di un atto passibile di un'"azione giudiziaria repressiva", ossia di un atto che obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista dal diritto penale nazionale - dal la data di insorgenza dell’obbligazione doganale ovvero dal compimento dell’atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la CT di secondo grado si è attenuta ai suddetti principi per avere ritenuto, al momento della notifica dell’avviso di rettifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], decorso il termine triennale di prescrizione /decadenza - avuto riguardo come dies a quodi decorrenza alla data di compimento dei fatti di reato concretantesi che, nella specie, risalivano agli anni settembre 2011-febbraio 2014 - della pretesa tributaria per il periodo precedente al 15.12.2011, considerando l’avvenuta proroga del detto termine per effetto della notitia criminisdei detti fatti di contrabbando presentata in data 15.12.2014 senza che a ssumesse rilievo la circostanza dedotta dalla ricorrente dell’accertamento intervenuto, nella specie,prima del giudicato penale. 8.Con il secondo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’artt. 2698(rectius: 2 697) c.c. e 11 Reg.

UE 813/13per avere la CT di secondo grado ritenuto, per gli anni 2013 - 2014, prevalente il valore delle perizie di parte privata circa l’effettiva capacità produttiva del suo fornitore tailandese e insufficienti le prove prodotte in giudizio dall’Ufficio delle dogane di Bolzano sebbene lo stesso giudice di appello avesse dato atto del fondamento dell’accertamento sui rapporti OLAF (che avevano rilevato la triangolazione Cina-Thailandia e società importatrice per cui le merci vendute a quest’ultima dalla ditta thailandese [OSCURATO:PERSONA] erano prodotte, per una consistente quantità, in Cina e poi venivano trasbordate in Thailandia senza essere ivi modificate in alcun modo atto a fare assumere alle stesse l’origine thailandese), aventi piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente la prova contraria. 9.Il motivo è fondato.

E' noto che l'art.9 Reg.

CEE n. 1073/1999 (sostanzialmente identico l'odierno art. 11 Reg.

CEE n. 883/2013) prescrive che "1.

Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.

10. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali.

Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse».La corrente interpretazione fornita da questa Corte circa la valenza probatoria di tali documenti ispettivi (recentemente ribadita da Cass. sez.

V 21.03.2019 n. 7993; Cass. sez. 5, n. 14026 del 2020) è che, salva la prova piena e privilegiata dei fatti accaduti alla presenza degli operanti o dagli stessi direttamente percepiti e constatati, "gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria" (Cass. sez.

V 21.04.2017 n. 10118; Cass. sez.V 27.07.2012 n. 13496; Cass. sez.V ord. 2.03.2009 n. 4997; Cass. sez.V 24.09.2008 n. 23985); e gli stessi accertamenti "ben possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo; omissis sono inoltre utilizzabili quali fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF anche i documenti acquisiti e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini espletate, compresi i verbali delle operazioni di missione" che, siccome contenenti elementi utili, siano stati trasmessi alle autorità nazionali (Cass. sez. 5, n. 14026 del 2020; Cass. sez.V 8.03.2013 n.5892; Cass. sez.V 3.08.2012 n.14036; Cass. sez.V 27.07.2012 n.13496).

Nella specie, il giudice di appello, ha mal governato i suddetti principi in quanto – dopo avere ritenuto che le dichiarazioni doganali fino a tutto il 2012, alla luce delle prove acquisite- rapporti OLAF, la denuncia di reato, le e-mail di [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell’Ufficio tecnico della Rotho-Blaas (in cui si dava atto della fabbricazione in Cina del 75% degli elementi di fissaggio venduti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla ditta tailandese [OSCURATO:PERSONA] LTD di limitata capacità produttiva), e il report del viaggio in Cina e Thailandia di Lang e Sief, responsabili per la produzione della detta società ( in cui si dava atto della volontà manifestata dal titolare della ditta cinese [OSCURATO:PERSONA].

LTD, a sua volta padre del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] LTD, di spostare le macchine dello stabilimento di Shangai a quello in Thailandia dal 1° gennaio 2013) -fossero mendaci per il 75% delle viti importate stante laemersa provenienza cinese anziché thailandese delle stesse – per gli anni 2013-2014 haaffermato che “l’Agenzia delle dogane non [aveva] fornito la prova (e il relativo onere era a suo carico) che la produzione in Thailandia [fosse] rimasta uguale o se, invece, fosse aumentata come promesso dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e se sì in che misura; Al riguardo le prove fornite dall’Ufficio si limita[vano] a presunzioni e indizi generici prive di certezza, precisione e concordanza”; con ciò il giudice di appello, in violazione dei principi di diritto sopra richiamati, non ha attribuito al rapporto dell’OLAF - sebbene, come si evince dalla sentenza impugnata, fosse stato posto a fondamento dell’avviso di rettifica in questione per tutte le importazioni contestate risalenti al periodo settembre 2011-febbraio 2014, emergendo dallo stesso il presunto trasbordo in Thailandia degli elementi di fissaggio prodotti in Cina, senza alcuna modificazione della merce in Thailandia che ne potesse fare modificare l’origine, co n mescolanza della produzione cinese a quella thailandese e con emissione delle fatture di vendita anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sia dalla società [OSCURATO:PERSONA] LTD che dall’azienda taiwanese [OSCURATO:PERSONA] LTD con sede in [OSCURATO:PERSONA](v. ricorsoper cassazione in cui è riportato uno stralcio del detto rapporto) – la valenza probatoria propria di questo atto nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contestasse il contenuto fornire la prova contraria; né tantomeno il riferimento da parte della Commissione al contenuto delle per izie di parte che riconoscevano“alla [OSCURATO:PERSONA] la capacità di produrre in Thailandia tutte le viti fornite alla Rotho-Blaas“è da potersi intendere come prova a contrario fornita dalla contribuente avendo il giudice di appelloaffermato a priori che “ le prove fornite dall’Ufficio si limitavano a presunzioni e indizi generici privi di certezza, precisione e concordanza”in tal modo negando erroneamente al rapporto OLAF la piena valenza probatoria in ordine all’effettiva origine dell e merc i importate; la mancata attribuzione al rapporto OLAF della piena valenza probatoria ha reso, pertanto , irrilevante l’affermazione successiva della Commissione in ordine alcontenuto delle perizie circa la “capacità produttiva” della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle viti importate non essendo tale statuizione, nell’impianto argomentativo, correlata alla corretta valutazione delle risultanze della indagine OLAF.

11. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio per non avere la Commissione considerato quanto all’origine dei beni importati, la proprietà cinese degli stabilimenti cinese e tailandese-con coincidenza del sito web e dei recapiti telefonici - la produzione della merce importata in Cina e il su trasbordo in Thailandia, la moderata capacità produttiva dello stabilimento thailandese e l’ispezione della merce da parte di un funzionario dell’importatore a Shanghai nel 2012.

12. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 76 e 78 DAC e allegato 13bis alle DAC, del Reg.

UE 91/09 per avere la Commissione erroneamente ritenuto non applicabile il dazio antidumping, per gli anni 2013-2014, sebbene le merci importate fossero state fabbricate in Cina e soltanto trasportate in Thailandia in assenza della prova della ulteriore trasformazione in tale paese e, dunque, della acquisizione dell’origine thailandese.

13. Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art.132 c.p.c. per essersi la Commissione, con una motivazione apparente e illogica, soffermata, per gli anni 2013-2014, sull a quantità di viti prodotte in Thailandia anziché sull’origine cinese o thailandese delle stesse.

14. Con il sesto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la Commissione, incorrendo nel vizio di extrapetizione,soffermata sulla quantità di viti prodotte in Thailandia anziché sulla questione dedotta in giudizio dell’origine cinese o thailandese delle stesse.

15. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2730, 2709, 2729, 2698 c.c. per avere la Commissione ritenutonon applicabile il dazio antidumping, per gli anni 2013-2014, sebbene dalle bollette doganali-atti confessori non ritrattati-risultasse l’acquisto da parte della contribuente di viti anche in tali anni dalla [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore thailandese apparente.

16. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione di fatti decisivi e controversi per avere la Commissione ritenuto illegittimo l’avviso per gli anni 2013-2014 senza esaminare che,nel 2013, sussistevano prove di intensi rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto - per gli stessi funzionari della Rothoblaas - merci prodotte solo uff icialmente in Thailandia.17.

Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.132c.p.c. per avere la Commissione con una motivazione apparente, affermato, senza esporre dati, che un fornitore thailandese era stato in grado di produrre tutta la merce importata da un imprenditore senza quantificarla o descrivere lo stabilimento e i vari contratti del fornitore. 18.L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

19. In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata - in relazione al motivo accolto-e rinvio anche per la determinazion e delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbe i restanti,cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 9891del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] :Tributi dazi antidumping 2011-2014 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo anche in proprio rappresentatie difesi, giusta procur e special i su fogli separati e allegati al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i presso lo studio del secondo difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado d i Bolzano n. 36 /0 1 /2020, depositata in data 1 8 novembre 2020; Udita la relazione svolta in data 22marzo 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nellacamera di consiglio della pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propon e ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto parzialmente l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporeROBERT BLAAS e da quest’ultimo anche in proprio avverso la sentenza n. 146/01/2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzanoche, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi prop osti dalla suddett a società e dal suo legale rappresentante in proprio avversol’avviso di revisione di accertamento con i quali l’Ufficio, sulla base di indagini svolte dall’OLAF, aveva recuperato dazi antidumping oltre Iva in relazione ad importazioni, risalenti al periodo settembre 2011-febbraio 2014, di elementi di fissaggio (viti per legno di diverse lunghezze), ritenuti per il 75% di origine cinese , anziché come dichiarato thailandese, essendo risultati oggetto di un mero “trasbordo” da un Paese all’altro senza aver subito in Thailandia lavorazioni sostanziali atte a conferire ad essi una nuova origine. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTdi secondo grado– nell’accogliere parzialmente l’appello dei contribuenti limi tatamente all’accertamento dei dazi doganali antidumping afferenti alle importazioni effettuate prima del 15.12.2011 e dopo il 1° gennaio 2013 -ha osservato che:1) premesso che, nel caso di obbligazione doganale sorta a seguito di un atto , nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore p oteva essere effettuata dopo la scadenza del terminetriennale cui al par. 3 dell’art. 221 C.D.C. purché trasmessa, nel corso del termine di prescrizione la notitia criminis, essendo stata, nella specie , presentata la notitia criminisin data 15.12.2014, la pretesa dell’Ufficio si era prescritta per il periodo precedente il 15.12.2011 mentre la comunicazione al debitorepoteva essere emessa anche dopo il 15.12.2014 senza effetto sulla prescrizione; 2)i rapporti OLAF, la denuncia di reato, le e-mail di [OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio tecnico della Rotho-Blaas (in cui si dava atto della fabbricazione in Cina del 75% degli elementi di fissaggio venduti alla Rotho - Blaas dalla ditta tailandese [OSCURATO:PERSONA] LTD di limitata capacità produttiva ) , e il report del viaggio in Cina e Thailandia di Lang e Sief, responsabili per la produzione della detta società (in cui si dava atto della volontà manifestata dal titolare della ditta cinese [OSCURATO:PERSONA]. LTD, a sua volta padre del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] LTD, di spostare le macchine dello stabilimento di Shangai a quello in Thailandia dal 1° gennaio 2013), costituivano indizi gravi, precisi e concordanti della falsitàdelle dichiarazioni doganali fino al 2012 per il 75% delle viti importate risultate di origine cinese anziché tailandese;3) per gli anni 2013 e 2014 l’Agenzia delle dogane non aveva fornito la prova che la produzione in Thailandia fosse rimasta uguale o fosse aumentata come promesso dal padre del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] LTD; in particolare, le prove fornite dall’Ufficio silimitavano a indizi generici privi di certezza, precisione e concordanza, mentre le perizie di parte riconoscevano alla [OSCURATO:PERSONA] LTD la capacità di produrre in Thailandia tutte le viti fornite alla [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo anche in proprio, resistono con controricorso. 4. L’Agenzia delle Dogane ha depositato memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] L ha depositato istanza di sospensione del procedimento fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197 della legge n. 197/22. 6. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte si riservava, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio della definibilità agevolata della controversia in materia di dazi ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22. 7. La società contribuente ha depositato , in data 27 aprile 2023, memoria con la quale ha rinunciato alla istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 di sospensione del processo. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, quanto all’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 197/2022, non sussiste, allo stato degli atti, interesse a provvedere avendo la controricorrente rinunciato ad essa con memoria depositata in data 27 aprile 2023. 2.Va rigettata l'istanza di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi avanzata dai controricorrenti, ai sensi dell'art. 52,comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, per i motivi di seguito indicati. 2.1. L'art. 52 cit. definisce i casi nei quali è garanti to il diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati. Ai sensi del primo comma del detto articolo - che disciplina l'ipotesi in cui l'anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi è affidata all'intervento del giudice - fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado [sicché le pronunce, nel momento in cui sono redatte e depositate in cancelleria, devono contenere l'indicazione del nome delle parti, dei loro difensori e del giudice ex art. 133 cod. proc. civ. e artt.536 e 545 cod. proc. pen. «l'interessato» può chiedere per «motivi legittimi», con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.La qualità di «interessato» legittimato a presentare la domanda di cui all'art. 52, primo comma, cit. è definita direttamente dall'art. 4, comma 1, lett. i) del medesimo decreto legislativo, disposizione che, se nella originaria formulazione,includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui alla lett. b) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella ex art. 40 del d.l. del 06/12/2011 n. 201, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di "dato personale" di cui alla lett. b) dell'art. 4 con "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Questa diversa ampiezza del termine "dato personale" orienta anche la lettura dei concetti di "dati identificativi" di cui alla lett. c) dell'art. 4 quali "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" e di "dati sensibili" di cui alla lett. d)dell'art. 4 quali "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (v. ora art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679). La domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato deve essere sostenuta dalla indicazione dei "motivi legittimi" che segnano all'evidenza il discrimine fra l'accoglimento ed il rigetto della relativa domanda. Il concetto utilizzato dal legislatore, per certo non felice, abbisogna di un'opportuna interpretazione. Va innanzi tutto escluso che l'espressione possa essere intesa nell'accezione di "motivi normativi": in tal senso depone sia la clausola di riserva che figura nell'incipit del citato articolo di legge ("Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado..."), sia il ricorso ad elementari criteri esegetici, in ragione dell'evidente superfluità di una disposizione che si limiti a fare riferimento a quanto già previsto da altre norme. Dunque, per dare un significato compiuto all'espressione che ne occupa - che, ovviamente, non può neppure discendere da un'interpretazione a contrario, non potendosi ammettere l'esito positivo di una richiesta di oscuramento dati per motivi illegittimi - non resta che apprezzarla come sinonimo di "motivi opportuni": donde la particolare ampiezza, opportunamente non predeterminata dal legislatore all'interno di schemi rigidi, delle ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta che qui interessa, fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima interverrà ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica. In tal senso, interessanti indicazioni conformi si traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione diprovvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, in cui al punto 3., con specific o riferimento alla c.d. "procedura di anonimizzazione deiprovvedimenti giurisdizionali" di cui all'art. 52, commi da 1 a 4, del d. lgs.n. 196/2003, si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella"particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, datisensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio".(Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16807del 07/08/2020 ) . 3.Nella specie, anche a volere intendere la richiesta di os curamento dati riferita al legale rappresentante della società controricorrente che agisce, tra l’altro, anche in proprio (con ciò non rilevando, quindi, la mancata inclusione delle persone giuridiche nel concetto di "interessato" in base alla formulazione- con decorrenza dal 6/12/11 - dell'art. 4, comma 1, lett. i e la restrizione di quello di "dato personale" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), le ragioni indicat e a giustificazione della medesima (di riservatezza commerciale nonché di tutela della propria immagine, di salvaguardia del patrimonio aziendale e della propria reputazione, avendo la società subito, a causa della notizia diffusa dall’Agenzia circa l’inizio della vicenda, la revoca di affidamento per il valore di euro 1.5000.000,00 da parte di CREDEM v. allegato 11 al controricorso), non configurano “motivi legittimi” atteso che la materia trattata nel presente giudizio (atto di revisione di accertamento a seguito della emersa falsità dell’origine dichiarata delle merci importate) non può ritenersi di per sè sensibile, e come tale, assoggettata al cogente regime di tutela della riservatezza delle parti in causa, né tantomeno la vicenda oggetto di controversia può ritenersi caratterizzata in re ipsa da una particolare "delicatezza”. 4. Va rigettataaltresì l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 1,3,4 e 6 c.p.c., per avere l’Agenzia esposto le questioni di diritto per mezzo di “copia e incolla” degli atti e dei provvedimenti dei precedenti gradi di giudizio. Invero, il ricorso si palesaautosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda. In particolare, esso contiene puntuali e specifici riferimenti al contenuto dei documenti in esso richiamati, di cui vengono riportati i dati utili ad individuare il momento processuale della loro produzione nei gradi del giudizio di merito e la loro collocazione e di cui vengono ritrascritte le parti più rilevanti ai fini della decisione, cosicchè deve ritenersi che la parte ricorrente abbia assolto l'onere sulla stessa gravante di fornire una chiara illustrazione degli atti sui quali si fondano i motivi formulati. 5.Va dato atto che nella memoria l’Agenzia delle dogana chiede lo stralcio della espressione “confusionario” riferita al ricorso. 5.1. Larichiesta non merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che ipotizzare tale espressione non sia sconveniente né offensiva, ma che faccia parte dell'agonismo processuale e che non sia tale da giustificare né la cancellazione richiesta. 6.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, comma 4, CDC, 331 e 335 cpp, 11 del d.lgs. n. 1990 n. 374, 292-295 del TU n. 43 del 1973, 2941, comma 1,n. 8 c.c. per avere la CT di secondo grado ritenuto erroneamente prescritto l’accertamento delle operazioni compiute dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14.12.2011essendo stata la notitia criminis presentata in data 15.12.2014 sebbene ai fini della proroga del termine triennale di prescrizione (rectius di decadenza per la revisione dell’accertamento stabilito dall’art. 11 del d.lgs. n. 374/90) rilevasse la data di sottoscrizione della notizia di reato (12.12.2014), essendo la consegna o trasmissione alla Procura un atto dovuto e dipendendo l’iscrizione nel registro generale delle notizie di reato da valutazioni del PM; inoltre, ad avviso della ricorrente, in ipotesi di fattispecie criminose dolose ( come di contrabbando con sottrazione di merci ai diritti di confine) il termine di prescrizione entro cui trasmettere la notitia criminis dovrebbe intendersi prolungato a cinque anni quando l’accertamento intervenga dopo l’atto di promovimento dell’azione penale e prima del giudicato penale. 7.Il motivo è infondato. L’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale (Reg. CEE del Consiglio n. 2913 del 1992, poi modificato dal Reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2700 del 2000) ha introdotto una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da pagare non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale (cfr. C. Giust. 23.2.2006, C-201/04, Molenbergnatie; C, Giust. 16.7.2009, C- 124/08 e C-125/08, Snauwaert; C. Giust. 17.6.2010, C- 75/09, [OSCURATO:SOCIETA].). L'art. 221, n. 3, seconda frase, del codice doganale ha stabilito, inoltre, che detto termine di prescrizione è sospeso a seguito della presentazione di un ricorso a norma dell'art. 243 del codice in parola e per la durata del relativo procedimento di ricorso. A titolo di eccezione rispetto alla regola summenzionata, tuttavia, l'art. 221, n. 4, del codice doganale ha disposto che, "alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti", le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto "perseguibile penalmente" (formula, quest'ultima che ha sostituito quella di "perseguibile a norme di legge" anteriore alla modifica adottata dal Reg.CE n.2700/2000).Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza comunitaria ha affermato, in proposito, che l'art. 221, n. 4, del codice doganale non prevede di per sé alcun termine di prescrizione e nemmeno le cause di sospensione o d'interruzione della prescrizione applicabile. In particolare, a differenza di quanto disposto dal n. 3 del medesimo art., il n. 4 dell'articolo in parola non impone alcuna sospensione della prescrizione nel corso della durata di un eventuale procedimento penale. È stato, inoltre, rilevato dai giudici europei che, limitandosi ad operare un riferimento alle “condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, l’art. 221, n. 4, del codice doganale opera un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell'obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente. Di conseguenza -a giudizio della Corte di Lussemburgo - non prevedendo il diritto dell’Unione regole comuni in materia, spetta ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto "perseguibile penalmente" (cfr., C. Giust. 16.10.2003, C- 91/02, Hannl-Hofstetter; C. Giust. 23.2.2006, C-201/04, Mo-lenbergnatie; C. Giust. 17.6.2010, C-75/09, [OSCURATO:SOCIETA].). Per quanto concerne il diritto italiano, va osservato che l'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) prevedeva che "l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni" (primo comma) e che "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili" (terzo comma). Tale termine è stato ridotto da cinque a tre anni per effetto dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, applicabile ai diritti doganali sorti successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma, fissata al 1° maggio 1991. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia nel giudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. n.n. 30710/11; 6820/2009,20513/2006, 8139/1990); ciò, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale (Cass., sez.5, n. del 31/03/2010) . Questa Corte ha chiarito che la sopra richiamata “regola comunitaria si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 374/90, in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l'ostacolo all'azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale” (Cass. n. 26045 del 2016, punto 2.2.; in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass.n. 9253/13). Orbene, la giurisprudenza della sezione quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario (Cass. n. 11932/2012) è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente - a prescindere dall'esito -di condanna o assolutorio- del giudizio - purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la "notitia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale - cfr. Cass.n.5384/2012;Cass.n.14016/2012,Cass.n.8046/13;Cass.n.8322/ 2013;Cass. 8708/2013; n.7562 del 2015; 24674/15 . Questa Corte ha anche precisato che “In tema di dazi, l'atto "passibile di azione giudiziaria repressiva" (quale causa del mancato pagamento dei diritti doganali), previsto dal Reg. CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, determina una esclusione temporanea del decorso sia del termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, sia di quello di prescrizione per la riscossione dei menzionati diritti, che perdura fino alla data di definitività del provvedimento che esaurisce il relativo procedimento penale, ma non preclude all'amministrazione, a favore della quale la suddetta esclusione è sancita, di notificare una richiesta di pagamento prima della cessazione della causa "sospensiva" (Cass., sez. 5, n. 9253del 2013) . Sufficiente è quindi, ai fini della proroga, che le autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine triennale dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale. Questa interpretazione, che è stata reputata costituzionalmente conforme dalla Consulta (come si legge in un passaggio della sentenza 25 luglio 2011, n. 247, che ne tiene conto come tertium comparationis ), è destinata a rimanere ferma, soprattutto ove si consideri che, come ha rimarcato la stessa Corte di giustizia, sia pure ai fini dell'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 3 del Reg. n. 1697/79, la norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro, con la conseguenza che la qualificazione di un atto come passibile di un’azione giudiziaria repressiva -o, va aggiunto, come perseguibile penalmente - rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l'importo esatto dei dazi di cui si tratta (Corte giust. 18 dicembre 2007 in causa C-62/06, [OSCURATO:PERSONA]). Decorrendo sia il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, sia quello di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali -quando le autorità competenti siano state nell'impossibilità di agire o non siano state poste in grado di determinare l'importo esatto degli stessi a causa di un atto passibile di un'"azione giudiziaria repressiva", ossia di un atto che obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista dal diritto penale nazionale - dal la data di insorgenza dell’obbligazione doganale ovvero dal compimento dell’atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la CT di secondo grado si è attenuta ai suddetti principi per avere ritenuto, al momento della notifica dell’avviso di rettifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], decorso il termine triennale di prescrizione /decadenza - avuto riguardo come dies a quodi decorrenza alla data di compimento dei fatti di reato concretantesi che, nella specie, risalivano agli anni settembre 2011-febbraio 2014 - della pretesa tributaria per il periodo precedente al 15.12.2011, considerando l’avvenuta proroga del detto termine per effetto della notitia criminisdei detti fatti di contrabbando presentata in data 15.12.2014 senza che a ssumesse rilievo la circostanza dedotta dalla ricorrente dell’accertamento intervenuto, nella specie,prima del giudicato penale. 8.Con il secondo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’artt. 2698(rectius: 2 697) c.c. e 11 Reg. UE 813/13per avere la CT di secondo grado ritenuto, per gli anni 2013 - 2014, prevalente il valore delle perizie di parte privata circa l’effettiva capacità produttiva del suo fornitore tailandese e insufficienti le prove prodotte in giudizio dall’Ufficio delle dogane di Bolzano sebbene lo stesso giudice di appello avesse dato atto del fondamento dell’accertamento sui rapporti OLAF (che avevano rilevato la triangolazione Cina-Thailandia e società importatrice per cui le merci vendute a quest’ultima dalla ditta thailandese [OSCURATO:PERSONA] erano prodotte, per una consistente quantità, in Cina e poi venivano trasbordate in Thailandia senza essere ivi modificate in alcun modo atto a fare assumere alle stesse l’origine thailandese), aventi piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente la prova contraria. 9.Il motivo è fondato. E' noto che l'art.9 Reg. CEE n. 1073/1999 (sostanzialmente identico l'odierno art. 11 Reg. CEE n. 883/2013) prescrive che "1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere. 10. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse».La corrente interpretazione fornita da questa Corte circa la valenza probatoria di tali documenti ispettivi (recentemente ribadita da Cass. sez. V 21.03.2019 n. 7993; Cass. sez. 5, n. 14026 del 2020) è che, salva la prova piena e privilegiata dei fatti accaduti alla presenza degli operanti o dagli stessi direttamente percepiti e constatati, "gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria" (Cass. sez. V 21.04.2017 n. 10118; Cass. sez.V 27.07.2012 n. 13496; Cass. sez.V ord. 2.03.2009 n. 4997; Cass. sez.V 24.09.2008 n. 23985); e gli stessi accertamenti "ben possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo; omissis sono inoltre utilizzabili quali fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF anche i documenti acquisiti e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini espletate, compresi i verbali delle operazioni di missione" che, siccome contenenti elementi utili, siano stati trasmessi alle autorità nazionali (Cass. sez. 5, n. 14026 del 2020; Cass. sez.V 8.03.2013 n.5892; Cass. sez.V 3.08.2012 n.14036; Cass. sez.V 27.07.2012 n.13496). Nella specie, il giudice di appello, ha mal governato i suddetti principi in quanto – dopo avere ritenuto che le dichiarazioni doganali fino a tutto il 2012, alla luce delle prove acquisite- rapporti OLAF, la denuncia di reato, le e-mail di [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell’Ufficio tecnico della Rotho-Blaas (in cui si dava atto della fabbricazione in Cina del 75% degli elementi di fissaggio venduti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla ditta tailandese [OSCURATO:PERSONA] LTD di limitata capacità produttiva), e il report del viaggio in Cina e Thailandia di Lang e Sief, responsabili per la produzione della detta società ( in cui si dava atto della volontà manifestata dal titolare della ditta cinese [OSCURATO:PERSONA]. LTD, a sua volta padre del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] LTD, di spostare le macchine dello stabilimento di Shangai a quello in Thailandia dal 1° gennaio 2013) -fossero mendaci per il 75% delle viti importate stante laemersa provenienza cinese anziché thailandese delle stesse – per gli anni 2013-2014 haaffermato che “l’Agenzia delle dogane non [aveva] fornito la prova (e il relativo onere era a suo carico) che la produzione in Thailandia [fosse] rimasta uguale o se, invece, fosse aumentata come promesso dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e se sì in che misura; Al riguardo le prove fornite dall’Ufficio si limita[vano] a presunzioni e indizi generici prive di certezza, precisione e concordanza”; con ciò il giudice di appello, in violazione dei principi di diritto sopra richiamati, non ha attribuito al rapporto dell’OLAF - sebbene, come si evince dalla sentenza impugnata, fosse stato posto a fondamento dell’avviso di rettifica in questione per tutte le importazioni contestate risalenti al periodo settembre 2011-febbraio 2014, emergendo dallo stesso il presunto trasbordo in Thailandia degli elementi di fissaggio prodotti in Cina, senza alcuna modificazione della merce in Thailandia che ne potesse fare modificare l’origine, co n mescolanza della produzione cinese a quella thailandese e con emissione delle fatture di vendita anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sia dalla società [OSCURATO:PERSONA] LTD che dall’azienda taiwanese [OSCURATO:PERSONA] LTD con sede in [OSCURATO:PERSONA](v. ricorsoper cassazione in cui è riportato uno stralcio del detto rapporto) – la valenza probatoria propria di questo atto nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contestasse il contenuto fornire la prova contraria; né tantomeno il riferimento da parte della Commissione al contenuto delle per izie di parte che riconoscevano“alla [OSCURATO:PERSONA] la capacità di produrre in Thailandia tutte le viti fornite alla Rotho-Blaas“è da potersi intendere come prova a contrario fornita dalla contribuente avendo il giudice di appelloaffermato a priori che “ le prove fornite dall’Ufficio si limitavano a presunzioni e indizi generici privi di certezza, precisione e concordanza”in tal modo negando erroneamente al rapporto OLAF la piena valenza probatoria in ordine all’effettiva origine dell e merc i importate; la mancata attribuzione al rapporto OLAF della piena valenza probatoria ha reso, pertanto , irrilevante l’affermazione successiva della Commissione in ordine alcontenuto delle perizie circa la “capacità produttiva” della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle viti importate non essendo tale statuizione, nell’impianto argomentativo, correlata alla corretta valutazione delle risultanze della indagine OLAF. 11. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio per non avere la Commissione considerato quanto all’origine dei beni importati, la proprietà cinese degli stabilimenti cinese e tailandese-con coincidenza del sito web e dei recapiti telefonici - la produzione della merce importata in Cina e il su trasbordo in Thailandia, la moderata capacità produttiva dello stabilimento thailandese e l’ispezione della merce da parte di un funzionario dell’importatore a Shanghai nel 2012. 12. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 76 e 78 DAC e allegato 13bis alle DAC, del Reg. UE 91/09 per avere la Commissione erroneamente ritenuto non applicabile il dazio antidumping, per gli anni 2013-2014, sebbene le merci importate fossero state fabbricate in Cina e soltanto trasportate in Thailandia in assenza della prova della ulteriore trasformazione in tale paese e, dunque, della acquisizione dell’origine thailandese. 13. Con il quinto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art.132 c.p.c. per essersi la Commissione, con una motivazione apparente e illogica, soffermata, per gli anni 2013-2014, sull a quantità di viti prodotte in Thailandia anziché sull’origine cinese o thailandese delle stesse. 14. Con il sesto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la Commissione, incorrendo nel vizio di extrapetizione,soffermata sulla quantità di viti prodotte in Thailandia anziché sulla questione dedotta in giudizio dell’origine cinese o thailandese delle stesse. 15. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2730, 2709, 2729, 2698 c.c. per avere la Commissione ritenutonon applicabile il dazio antidumping, per gli anni 2013-2014, sebbene dalle bollette doganali-atti confessori non ritrattati-risultasse l’acquisto da parte della contribuente di viti anche in tali anni dalla [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore thailandese apparente. 16. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione di fatti decisivi e controversi per avere la Commissione ritenuto illegittimo l’avviso per gli anni 2013-2014 senza esaminare che,nel 2013, sussistevano prove di intensi rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto - per gli stessi funzionari della Rothoblaas - merci prodotte solo uff icialmente in Thailandia.17. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.132c.p.c. per avere la Commissione con una motivazione apparente, affermato, senza esporre dati, che un fornitore thailandese era stato in grado di produrre tutta la merce importata da un imprenditore senza quantificarla o descrivere lo stabilimento e i vari contratti del fornitore. 18.L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. 19. In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata - in relazione al motivo accolto-e rinvio anche per la determinazion e delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbe i restanti,cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accol
Sentenza Cassazione n. 20335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris