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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23741/2024

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ricorso n. 13704/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1446/03/2016, depositata il 1° dicembre 2016.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 13704/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1446/03/2016, depositata il 1° dicembre 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P
Decreto Cassazione n. 23741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris