Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 16218/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

entenza del 17/06/2025 della Corte di appello di L’AquilaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2023con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ritenuta responsabile dell’illecitoamministrativo di cui al capo D), in riferimento ai reati presupposti di cui ai capi45 (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-biscod. pen.) e 46 (malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis co. pen.),e condannata alla sanzione pecuniaria di 105 quote, per un valore complessivo dieuro

27.090.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia e procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo con tremotivi:la violazione di legge (artt. 59, 60 e 22 d. lgs. 231/2001, 160 cod. proc. pen.)e l’improcedibilità dell’azione per intervenuta decadenza, in quanto la nuovacontestazione – successiva ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione -ai sensi dell’art. 59, notificata in data 15 maggio 2019, era stata effettuata dopol’estinzione per prescrizione dei reati presupposti, in violazione del divieto postodall’art. 60;la violazione di legge (artt. 36 d.lgs. 231/2001, 8 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione circa l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara,in favore del Tribunale di Lanciano, nel cui circondario si trova il locus commissidelicti, individuato nei capi di imputazione in Piane d’Archi (a seguitodell’annullamento del 2018 e dell’instaurazione di un nuovo e autonomoprocedimento a carico del solo ente, era venuto meno il vincolo di connessione conil più grave reato di associazione per delinquere e la competenza territorialedoveva essere determinata secondo le regole ordinarie previste dall’art. 36 cit.);la violazione di legge (art. 5 d.lgs. 231/2001) e relativo vizio di motivazionein ordine all’illecito amministrativo, ritenuto sussistente nonostante ilfinanziamento illecito fosse stato a vantaggio esclusivo delle persone fisiche agentie non della società.2.1.

Con nota di deposito del 13 marzo 2026 il difensore ha fatto perveniretramite pec documentazione attestante la definitiva cancellazione della societàricorrente dal registro delle imprese a seguito della conclusione della fase diliquidazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Devono preliminarmente esaminarsi gli effetti che la cancellazione dellasocietà determina sul giudizio in corso.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di aderire all’interpretazione da ultimo affermatasi nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di responsabilità da reato deglienti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzionedell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un casoassimilabile alla morte dell'imputato (Sez. 6, n. 25648 del 13/02/2024, Acerbo,Rv. 286765 – 01).2. [OSCURATO:PERSONA] non ignora le due diverse posizioni esistenti in dottrina egiurisprudenza circa la questione dell'equiparazione tra società cancellata e mortedel reo, con relativa cessazione di ogni rapporto processuale dipendentedall'illecito derivante dal delitto presupposto.L'origine del contrasto deriva dalla mancata previsione nel d. lgs. 231/2001delle conseguenze sul piano penale della estinzione dell’ente a seguito dellacancellazione della società dal registro delle imprese, occupandosi gli artt. 28 esegg. unicamente delle vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione,scissione e cessione di azienda).3.

Un primo orientamento tende ad escludere che la cancellazione dell'entedal registro delle imprese determini l'estinzione dell'illecito, previsto dal d. lgs. n.231 del 2001, commesso nell'interesse e a vantaggio dello stesso (Sez. 4, n. 9006del 22/02/2022, Cenci, Rv. 282763 e Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba,non mass.).

Si sostiene che la cancellazione potrebbe costituire un commodusdiscessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronunzia giudiziaria (in tal sensoSez. 2, n.37655/2023).

Più diffusamente Sez. 4, n.9006/2022, pur partendo dallastessa finalità di evitare che la compagine sociale, con cancellazioni "di comodo",paralizzi la risposta punitiva dell'ordinamento ha basato il proprio convincimentosulle seguenti argomentazioni, sintetizzate anche nella successiva pronuncia Sez.6, n.25648/2024, richiamata in precedenza: 1) le cause estintive dei reaticostituiscono un numerus clausus e, dunque, non possono essere interpretateestensivamente; 2) il d.lgs. 231 del 2001 quando ha inteso fare riferimento acause estintive degli illeciti lo ha esplicitato (art. 8, comma 2, sull'amnistia e art.67 sulla prescrizione); 3) il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della personagiuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d.lgs.231 del 2001 (Sez.

U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263682) cosicché non vi sono ragioni per un diverso esito in ordine allacancellazione della società; 4) il rinvio operato dall'art. 35 d.lgs. 231 del 2001 alledisposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato, ma solo «inquanto compatibili».4.

Un opposto e più recente orientamento, al quale si intende aderire, fa levasull’evoluzione giurisprudenziale civile dell’istituto in questione.Si evidenzia come all'epoca di approvazione del citato decreto legislativo, lagiurisprudenza di legittimità civile fosse unanime nel ritenere che la cancellazioneavesse effetti meramente dichiarativi, tanto da far permanere una "soggettivitàda consentire la prosecuzione, nei suoi confronti, del processo.

A seguito dellariforma delle società di capitali e cooperative, avvenuta con il d.lgs. 6 del 2003, lacancellazione ha assunto effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società,ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., anche in presenza di debitirimasti insoddisfatti e rapporti non definiti, come ulteriormente confermato dalleSezioni unite civili (Sez.

U, nn. 4060, 4061 e 4062 4 del 22/02/2010 e Sez.

U civ.12/03/2013 nn. 6070, 6071 e 6072), tanto da essersi posto il problema oggettodi esame.Si è valorizzato il disposto della norma citata per confermare che le formalitàdella cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno dellapersona giuridica, con l'inevitabile conclusione che all’ente si estendono ledisposizioni riguardanti l'imputato, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 231 del 2001, e sigenerano, così, gli stessi effetti della morte del reo.La diversa tesi – si è sostenuto nella sentenza Sez. 6, n. 25648/2024 - nonoffre adeguata risposta ad alcune questioni dirimenti, la prima delle quali èl'inutilità delle sanzioni in caso di estinzione dell'ente sia perché inflitte ad unsoggetto inesistente sotto il profilo civilistico; sia perché quelle previste dall'art. 9,comma 2, d.lgs. 231 del 2001 mirano a limitare o inibire specifiche attività svoltedall'ente non solo per ragioni strettamente punitive, ma anche per favorirnel'adeguamento al sistema normativo, funzioni non perseguibili per assenza delsoggetto destinatario.

D'altra parte, lo stesso art. 14 d. lgs. n. 231 del 2001,secondo cui le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla qualesi riferisce l'illecito commesso dall'ente, presuppone, dal punto di vista logico, chequesto continui a svolgerla, all'attualità, al fine di inibirla, condizione non esistenterispetto ad una società cancellata dal registro delle imprese.

In termini analoghi sideve concludere con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui finalità è quella dicolpire la disponibilità economica dell'ente necessaria per la sua operatività nelmondo giuridico, ma che, una volta venuta meno, non è più funzionale all'obiettivoperseguito.

Inoltre, estintosi l’ente, non residuano spazi per l'eventualeresponsabilità patrimoniale di terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori, affinchéprovvedano al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla società.

Infatti, inossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall'art. 27Cost., di cui l'art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001 ("Responsabilità patrimonialedell'ente") costituisce espressione, detta obbligazione, derivante da reato edirrogata all'ente, non è applicabile a terzi, atteso anche il rischio che ne rispondanosoggetti estranei alla fattispecie di reato che ha generato la responsabilità dellapersona giuridica.Alla luce di dette considerazioni, dunque, la sopravvivenza della societàcancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato,determinerebbe l'applicazione di sanzioni inattuabili, dall'altro finirebbe pergravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all'ente responsabile dellaviolazione.

Infine, l'art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001, nel sancire chedell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltantol'ente con il suo patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattereeccezionale ed introduce una norma di stretta interpretazione che, in quanto tale,non consente analogia in malam partem.4.1.

Condivisibile risulta anche l’osservazione secondo cui non risulta correttal'equiparazione della cancellazione dal registro delle imprese al fallimento(attualmente, alla liquidazione giudiziale) in quanto detta procedura, in astratto,innanzitutto potrebbe comportare il ritorno in bonis della società e, comunque, lasentenza dichiarativa di fallimento: a) non determina l'estinzione della società,neanche quando diviene definitiva, perché è sempre subordinata allacancellazione; b) non rimuove gli organi sociali che restano nelle loro funzioni, purlimitatamente alla procedura concorsuale.5.

In definitiva, si ritiene che la questione vada risolta, così come affermatonella più volte citata sentenza di legittimità, alla stregua dell’art. 2495, secondocomma, cod. civ. norma che prevede un meccanismo di portata generale che nonconsente di stabilire effetti differenti a seconda che le cancellazioni dal registrodelle imprese siano "fisiologiche" (cancellazione della società a seguito di chiusuradella procedura fallimentare: Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.I., Rv.277107) o "fraudolente" ovverosia predisposte per eludere le sanzioni conseguentiagli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio (Sez. 5, n.25492 del 27/04/2021, Mungari, Rv. 281600; Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023,Barnaba, non mass.).La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché estintol’illecito amministrativo per la sopravvenuta cancellazione della società ricorrente,destinataria della sanzione, dal Registro delle Imprese.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'illecito amministrativoascritto perché estinto per intervenuta cessazione della società.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 17/06/2025 della Corte di appello di L’AquilaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2023con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ritenuta responsabile dell’illecitoamministrativo di cui al capo D), in riferimento ai reati presupposti di cui ai capi45 (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-biscod. pen.) e 46 (malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis co. pen.),e condannata alla sanzione pecuniaria di 105 quote, per un valore complessivo dieuro 27.090.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia e procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo con tremotivi:la violazione di legge (artt. 59, 60 e 22 d. lgs. 231/2001, 160 cod. proc. pen.)e l’improcedibilità dell’azione per intervenuta decadenza, in quanto la nuovacontestazione – successiva ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione -ai sensi dell’art. 59, notificata in data 15 maggio 2019, era stata effettuata dopol’estinzione per prescrizione dei reati presupposti, in violazione del divieto postodall’art. 60;la violazione di legge (artt. 36 d.lgs. 231/2001, 8 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione circa l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara,in favore del Tribunale di Lanciano, nel cui circondario si trova il locus commissidelicti, individuato nei capi di imputazione in Piane d’Archi (a seguitodell’annullamento del 2018 e dell’instaurazione di un nuovo e autonomoprocedimento a carico del solo ente, era venuto meno il vincolo di connessione conil più grave reato di associazione per delinquere e la competenza territorialedoveva essere determinata secondo le regole ordinarie previste dall’art. 36 cit.);la violazione di legge (art. 5 d.lgs. 231/2001) e relativo vizio di motivazionein ordine all’illecito amministrativo, ritenuto sussistente nonostante ilfinanziamento illecito fosse stato a vantaggio esclusivo delle persone fisiche agentie non della società.2.1. Con nota di deposito del 13 marzo 2026 il difensore ha fatto perveniretramite pec documentazione attestante la definitiva cancellazione della societàricorrente dal registro delle imprese a seguito della conclusione della fase diliquidazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Devono preliminarmente esaminarsi gli effetti che la cancellazione dellasocietà determina sul giudizio in corso.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di aderire all’interpretazione da ultimo affermatasi nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di responsabilità da reato deglienti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzionedell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un casoassimilabile alla morte dell'imputato (Sez. 6, n. 25648 del 13/02/2024, Acerbo,Rv. 286765 – 01).2. [OSCURATO:PERSONA] non ignora le due diverse posizioni esistenti in dottrina egiurisprudenza circa la questione dell'equiparazione tra società cancellata e mortedel reo, con relativa cessazione di ogni rapporto processuale dipendentedall'illecito derivante dal delitto presupposto.L'origine del contrasto deriva dalla mancata previsione nel d. lgs. 231/2001delle conseguenze sul piano penale della estinzione dell’ente a seguito dellacancellazione della società dal registro delle imprese, occupandosi gli artt. 28 esegg. unicamente delle vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione,scissione e cessione di azienda).3. Un primo orientamento tende ad escludere che la cancellazione dell'entedal registro delle imprese determini l'estinzione dell'illecito, previsto dal d. lgs. n.231 del 2001, commesso nell'interesse e a vantaggio dello stesso (Sez. 4, n. 9006del 22/02/2022, Cenci, Rv. 282763 e Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba,non mass.). Si sostiene che la cancellazione potrebbe costituire un commodusdiscessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronunzia giudiziaria (in tal sensoSez. 2, n.37655/2023). Più diffusamente Sez. 4, n.9006/2022, pur partendo dallastessa finalità di evitare che la compagine sociale, con cancellazioni "di comodo",paralizzi la risposta punitiva dell'ordinamento ha basato il proprio convincimentosulle seguenti argomentazioni, sintetizzate anche nella successiva pronuncia Sez.6, n.25648/2024, richiamata in precedenza: 1) le cause estintive dei reaticostituiscono un numerus clausus e, dunque, non possono essere interpretateestensivamente; 2) il d.lgs. 231 del 2001 quando ha inteso fare riferimento acause estintive degli illeciti lo ha esplicitato (art. 8, comma 2, sull'amnistia e art.67 sulla prescrizione); 3) il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della personagiuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d.lgs.231 del 2001 (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263682) cosicché non vi sono ragioni per un diverso esito in ordine allacancellazione della società; 4) il rinvio operato dall'art. 35 d.lgs. 231 del 2001 alledisposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato, ma solo «inquanto compatibili».4. Un opposto e più recente orientamento, al quale si intende aderire, fa levasull’evoluzione giurisprudenziale civile dell’istituto in questione.Si evidenzia come all'epoca di approvazione del citato decreto legislativo, lagiurisprudenza di legittimità civile fosse unanime nel ritenere che la cancellazioneavesse effetti meramente dichiarativi, tanto da far permanere una "soggettivitàda consentire la prosecuzione, nei suoi confronti, del processo. A seguito dellariforma delle società di capitali e cooperative, avvenuta con il d.lgs. 6 del 2003, lacancellazione ha assunto effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società,ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., anche in presenza di debitirimasti insoddisfatti e rapporti non definiti, come ulteriormente confermato dalleSezioni unite civili (Sez. U, nn. 4060, 4061 e 4062 4 del 22/02/2010 e Sez. U civ.12/03/2013 nn. 6070, 6071 e 6072), tanto da essersi posto il problema oggettodi esame.Si è valorizzato il disposto della norma citata per confermare che le formalitàdella cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno dellapersona giuridica, con l'inevitabile conclusione che all’ente si estendono ledisposizioni riguardanti l'imputato, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 231 del 2001, e sigenerano, così, gli stessi effetti della morte del reo.La diversa tesi – si è sostenuto nella sentenza Sez. 6, n. 25648/2024 - nonoffre adeguata risposta ad alcune questioni dirimenti, la prima delle quali èl'inutilità delle sanzioni in caso di estinzione dell'ente sia perché inflitte ad unsoggetto inesistente sotto il profilo civilistico; sia perché quelle previste dall'art. 9,comma 2, d.lgs. 231 del 2001 mirano a limitare o inibire specifiche attività svoltedall'ente non solo per ragioni strettamente punitive, ma anche per favorirnel'adeguamento al sistema normativo, funzioni non perseguibili per assenza delsoggetto destinatario. D'altra parte, lo stesso art. 14 d. lgs. n. 231 del 2001,secondo cui le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla qualesi riferisce l'illecito commesso dall'ente, presuppone, dal punto di vista logico, chequesto continui a svolgerla, all'attualità, al fine di inibirla, condizione non esistenterispetto ad una società cancellata dal registro delle imprese. In termini analoghi sideve concludere con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui finalità è quella dicolpire la disponibilità economica dell'ente necessaria per la sua operatività nelmondo giuridico, ma che, una volta venuta meno, non è più funzionale all'obiettivoperseguito. Inoltre, estintosi l’ente, non residuano spazi per l'eventualeresponsabilità patrimoniale di terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori, affinchéprovvedano al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla società. Infatti, inossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall'art. 27Cost., di cui l'art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001 ("Responsabilità patrimonialedell'ente") costituisce espressione, detta obbligazione, derivante da reato edirrogata all'ente, non è applicabile a terzi, atteso anche il rischio che ne rispondanosoggetti estranei alla fattispecie di reato che ha generato la responsabilità dellapersona giuridica.Alla luce di dette considerazioni, dunque, la sopravvivenza della societàcancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato,determinerebbe l'applicazione di sanzioni inattuabili, dall'altro finirebbe pergravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all'ente responsabile dellaviolazione. Infine, l'art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001, nel sancire chedell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltantol'ente con il suo patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattereeccezionale ed introduce una norma di stretta interpretazione che, in quanto tale,non consente analogia in malam partem.4.1. Condivisibile risulta anche l’osservazione secondo cui non risulta correttal'equiparazione della cancellazione dal registro delle imprese al fallimento(attualmente, alla liquidazione giudiziale) in quanto detta procedura, in astratto,innanzitutto potrebbe comportare il ritorno in bonis della società e, comunque, lasentenza dichiarativa di fallimento: a) non determina l'estinzione della società,neanche quando diviene definitiva, perché è sempre subordinata allacancellazione; b) non rimuove gli organi sociali che restano nelle loro funzioni, purlimitatamente alla procedura concorsuale.5. In definitiva, si ritiene che la questione vada risolta, così come affermatonella più volte citata sentenza di legittimità, alla stregua dell’art. 2495, secondocomma, cod. civ. norma che prevede un meccanismo di portata generale che nonconsente di stabilire effetti differenti a seconda che le cancellazioni dal registrodelle imprese siano "fisiologiche" (cancellazione della società a seguito di chiusuradella procedura fallimentare: Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.I., Rv.277107) o "fraudolente" ovverosia predisposte per eludere le sanzioni conseguentiagli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio (Sez. 5, n.25492 del 27/04/2021, Mungari, Rv. 281600; Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023,Barnaba, non mass.).La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché estintol’illecito amministrativo per la sopravvenuta cancellazione della società ricorrente,destinataria della sanzione, dal Registro delle Imprese. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'illecito amministrativoascritto perché estinto per intervenuta cessazione della società.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris