Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 40759/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alle indagini per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1) r.d. n. 267/42, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che ha rigettato la sua istanza di restituzione della integralità delle somme depositate sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA]! S.p.a., già precedentemente inoltrata all'ufficio del pubblico ministero con analogo esito.

Più precisamente, la difesa aveva promosso opposizione al decreto di diniego del pubblico ministero e il g.i.p., riqualificata l'opposizione come incidente di esecuzione in quanto attinente alle modalità esecutive del provvedimento ablatorio originario, di sequestro preventivo, ha adottato la decisione impugnata con l'attuale ricorso. 1.E' stato articolato un unico, composito motivo con il quale il deducente ha lamentato vizio di inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 263, 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen..

Si sostiene che il decreto di sequestro preventivo avrebbe chiaramente delimitato l'oggetto delle risorse sottoponibili al vincolo con esplicito riferimento ai conti correnti e fondi d'investimento indicati dal pubblico ministero nella sua richiesta, mentre la guardia di finanza ne avrebbe, di sua iniziativa, esteso l'applicazione al conto corrente in questione, a lui intestato, estraneo alla richiesta.

In sostanza, il giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente respinto l'istanza sul presupposto dell'insussistenza di un obbligo di individuazione specifica dei beni da assoggettare al sequestro e in definitiva dato sfogo all'attuazione delle regole in materia di sequestro per equivalente, non previsto in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzata, consentendo l'ampliamento dell'ablazione a beni diversi da quelli descritti nella richiesta della parte pubblica ed eludendo l'accertamento dell'indispensabile nesso di pertinenzialità, pur considerando la fungibilità della res, tra il denaro sottoposto a sequestro e la commissione del reato oggetto dell'incolpazione provvisoria.

Lo stesso Tribunale del riesame di Milano, inizialmente adito ex art. 324 cod. proc. pen., pur declinando sul punto la propria competenza, aveva dato atto della fondatezza delle obiezioni mosse dalla difesa.

Considerato in diritto Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen.. 1.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti — come quella sollevata dal ricorrente, che si è doluto dell'apposizione del vincolo reale su beni diversi da quelli indicati nel dispositivo dell'originario provvedimento di sequestro - vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez.1, ord. n.8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv. 280604; Sez. 2, sent. n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103; sez.6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769).

Ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

Il procedimento da seguire è quello stabilito dall'art. 667, comma 4: vale a dire, il giudice provvede, senza formalità, con ordinanza, contro cui è possibile proporre opposizione dagli interessati, davanti allo stesso giudice.

Ove, però, venga irritualmente proposto ricorso per cassazione, tale ricorso non va dichiarato inammissibile ma, a norma dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione e conseguentemente trasmesso al giudice dell'esecuzione.Sebbene l'argomento sia discusso ed abbia dato luogo ad opposte pronunce, l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. tra le tante Cass. sez. n.14724/2004, Rv.228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 2 202599; Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093).

Tale soluzione appare preferibile, non potendosi fare discendere l'inammissibilità della impugnazione, pur se intesa in "senso lato" (dal momento che l'opposizione all'esecuzione non rappresenta un rimedio impugnatorio in senso proprio, cfr. sez.

U, n.3026 del 28/11/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577), dalla erronea qualificazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono al contenuto dell'ordinanza, per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia in merito alle sue doglianze (cfr. sulla tematica sez.

U ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221, che ha superato il principio espresso da sez.

U n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv.209336). 2.Lo strumento processuale destinato a contrastare, nel caso di specie, la deliberazione adottata dal g.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, è dunque costituito dall'incidente di esecuzione introdotto con le forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., da proporsi davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che procede a sua volta a norma dell'art. 666 cod. proc. pen..

E tanto deve avvenire sia nel caso in cui questi abbia deciso "de plano" come previsto dall'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 676 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (arg., ex multis, da sez.1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; sez.2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; sez.6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454).

P.Q.M. qualificata l'impugnazione come opposizione all'esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alle indagini per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1) r.d. n. 267/42, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che ha rigettato la sua istanza di restituzione della integralità delle somme depositate sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA]! S.p.a., già precedentemente inoltrata all'ufficio del pubblico ministero con analogo esito. Più precisamente, la difesa aveva promosso opposizione al decreto di diniego del pubblico ministero e il g.i.p., riqualificata l'opposizione come incidente di esecuzione in quanto attinente alle modalità esecutive del provvedimento ablatorio originario, di sequestro preventivo, ha adottato la decisione impugnata con l'attuale ricorso. 1.E' stato articolato un unico, composito motivo con il quale il deducente ha lamentato vizio di inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 263, 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. Si sostiene che il decreto di sequestro preventivo avrebbe chiaramente delimitato l'oggetto delle risorse sottoponibili al vincolo con esplicito riferimento ai conti correnti e fondi d'investimento indicati dal pubblico ministero nella sua richiesta, mentre la guardia di finanza ne avrebbe, di sua iniziativa, esteso l'applicazione al conto corrente in questione, a lui intestato, estraneo alla richiesta. In sostanza, il giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente respinto l'istanza sul presupposto dell'insussistenza di un obbligo di individuazione specifica dei beni da assoggettare al sequestro e in definitiva dato sfogo all'attuazione delle regole in materia di sequestro per equivalente, non previsto in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzata, consentendo l'ampliamento dell'ablazione a beni diversi da quelli descritti nella richiesta della parte pubblica ed eludendo l'accertamento dell'indispensabile nesso di pertinenzialità, pur considerando la fungibilità della res, tra il denaro sottoposto a sequestro e la commissione del reato oggetto dell'incolpazione provvisoria. Lo stesso Tribunale del riesame di Milano, inizialmente adito ex art. 324 cod. proc. pen., pur declinando sul punto la propria competenza, aveva dato atto della fondatezza delle obiezioni mosse dalla difesa. Considerato in diritto Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen.. 1.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti — come quella sollevata dal ricorrente, che si è doluto dell'apposizione del vincolo reale su beni diversi da quelli indicati nel dispositivo dell'originario provvedimento di sequestro - vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez.1, ord. n.8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv. 280604; Sez. 2, sent. n. 44504 del 03/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103; sez.6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769). Ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. Il procedimento da seguire è quello stabilito dall'art. 667, comma 4: vale a dire, il giudice provvede, senza formalità, con ordinanza, contro cui è possibile proporre opposizione dagli interessati, davanti allo stesso giudice. Ove, però, venga irritualmente proposto ricorso per cassazione, tale ricorso non va dichiarato inammissibile ma, a norma dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizione e conseguentemente trasmesso al giudice dell'esecuzione.Sebbene l'argomento sia discusso ed abbia dato luogo ad opposte pronunce, l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. tra le tante Cass. sez. n.14724/2004, Rv.228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 2 202599; Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093). Tale soluzione appare preferibile, non potendosi fare discendere l'inammissibilità della impugnazione, pur se intesa in "senso lato" (dal momento che l'opposizione all'esecuzione non rappresenta un rimedio impugnatorio in senso proprio, cfr. sez. U, n.3026 del 28/11/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577), dalla erronea qualificazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono al contenuto dell'ordinanza, per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia in merito alle sue doglianze (cfr. sulla tematica sez. U ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221, che ha superato il principio espresso da sez. U n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv.209336). 2.Lo strumento processuale destinato a contrastare, nel caso di specie, la deliberazione adottata dal g.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, è dunque costituito dall'incidente di esecuzione introdotto con le forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., da proporsi davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che procede a sua volta a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.. E tanto deve avvenire sia nel caso in cui questi abbia deciso "de plano" come previsto dall'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 676 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (arg., ex multis, da sez.1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; sez.2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; sez.6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454). P.Q.M. qualificata l'impugnazione come opposizione all'esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 40759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris