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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 16696/2023

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nte SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 Marzo 1989 avverso la sentenza resa il 16 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] B0RSELL1:NO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 15 giugno 2016 dal GUP del Tribunale di Nuoro che, a seguito di rito abbreviato, lo ha dichiarato colpevole del delitto di tentata rapina continuata.

La Corte ha ritenuto che l'appello, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 28 ottobre 2016, era stato depositato il 3 novembre 2016 presso l'ufficio GIP del Tribunale di Sassari e ha pertanto ritenuto tardiva la detta impugnazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità o decadenza e in particolare degli articoli 544 comma 3 e 585 lett.

C cod. proc.pen. poiché l'appello è stato presentato correttamente entro i termini previsti dagli articoli suindicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Come risulta dalla documentazione allegata e dall'esame degli atti, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 28 ottobre 2016.

La Corte ha ritenuto erroneamente che l'appello fosse stato presentato il 3 novembre 2016 poiché sulla copia della sentenza di primo grado vi è un'annotazione che riporta tale data.

L'appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Sassari il 28 ottobre 2016, ed è stato poi trasmesso all'autorità competente, come risulta dal timbro della cancelleria con relativa sottoscrizione e anche dal registro deposito impugnazioni della cancelleria del tribunale, che è stato allegato al ricorso.

E noto che l'articolo 582 cod. proc.pen. al secondo comma prevede la facoltà per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del "luogo in cui si trovano", anche se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; questa regola ha fondamento nel principio del "favor impugnationis" ed è riferita soltanto al dato "naturalistico" della presenza fisica sul posto del soggetto interessato. (Sez. 2, Sentenza n. 37404 del 27/09/2005 Cc. (dep. 13/10/2005 ) Rv. 232608 - 01) 2.Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Cagliari per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio.

Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 Marzo 1989 avverso la sentenza resa il 16 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] B0RSELL1:NO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 15 giugno 2016 dal GUP del Tribunale di Nuoro che, a seguito di rito abbreviato, lo ha dichiarato colpevole del delitto di tentata rapina continuata. La Corte ha ritenuto che l'appello, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 28 ottobre 2016, era stato depositato il 3 novembre 2016 presso l'ufficio GIP del Tribunale di Sassari e ha pertanto ritenuto tardiva la detta impugnazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità o decadenza e in particolare degli articoli 544 comma 3 e 585 lett. C cod. proc.pen. poiché l'appello è stato presentato correttamente entro i termini previsti dagli articoli suindicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Come risulta dalla documentazione allegata e dall'esame degli atti, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 28 ottobre 2016. La Corte ha ritenuto erroneamente che l'appello fosse stato presentato il 3 novembre 2016 poiché sulla copia della sentenza di primo grado vi è un'annotazione che riporta tale data. L'appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Sassari il 28 ottobre 2016, ed è stato poi trasmesso all'autorità competente, come risulta dal timbro della cancelleria con relativa sottoscrizione e anche dal registro deposito impugnazioni della cancelleria del tribunale, che è stato allegato al ricorso. E noto che l'articolo 582 cod. proc.pen. al secondo comma prevede la facoltà per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del "luogo in cui si trovano", anche se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; questa regola ha fondamento nel principio del "favor impugnationis" ed è riferita soltanto al dato "naturalistico" della presenza fisica sul posto del soggetto interessato. (Sez. 2, Sentenza n. 37404 del 27/09/2005 Cc. (dep. 13/10/2005 ) Rv. 232608 - 01) 2.Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d'appello di Cagliari per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio. Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO
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