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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33274/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2021 dal Tribunale di Sassari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., con recidiva specifica reiterata.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono.

L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificita che - già prima della introduzione del comma 1 -bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; che si tratta di motivo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.), dovendosi poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenae.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2021 dal Tribunale di Sassari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., con recidiva specifica reiterata. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.) è inammissibile, in quanto del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono. L'art. 581 cod. proc. pen., invero, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificita che - già prima della introduzione del comma 1 -bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; che si tratta di motivo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.), dovendosi poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenae. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 33274/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris