CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiatrfe le conclusioni del PG V - ' e SL udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Savona, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31 rn3ggio 2021 ha dichiarato inammissibile l'istanza depositata nell'interesse di Bruneta E:31 -efi e [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva richiesta la revoca del provvedimento emes'w in data 1 aprile 2021. Tale istanza era motivata sul presupposto che la sospensione condizionalo della pena concessa in sede di "patteggiamento" ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sarebbe os - ativa all'applicazione della confisca per equivalente in quanto avente natura di pena in enso sostanziale e per il fatto che l'art. 445, comma 1 cod. proc. pen. escluderebbe l'applica .ione di pene accessorie come quella comminata all'esito del provvedimento opposto. Listanza era altresì motivata sulla base del fatto che i beni confiscati sarebbero intestati a soggetto terzo, ma il giudice ha ritenuto trattarsi della riproposizione di richesta già rigettata con provvedimento assunto in contraddittorio tra le parti. Il Tribunale riteneva inoltre l'opposizione presentata comunque tardivarnente, oltre quindici giorni dalla notifica del provvedimento come richiesto dall'art. 667, comina 4, ultima parte cod. proc. pen. Avverso l'ordinanza propone opposizione la sola [OSCURATO:PERSONA] tramite il ? -oprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con il primo motivo di ricorso, osserva preliminarmente che quanto rilevai:) da! giudice dell'esecuzione circa la tardività dell'opposizione poteva riferirsi s31 -:anto alla persona di [OSCURATO:PERSONA], che aveva effettivamente eletto domicilio presso Io 3tud :) del precedente difensore ove il provvedimento era stato validamente notificato, T entre altrettanto non poteva dirsi per la ricorrente, la quale non aveva eletto domici io pre i!so il proprio difensore, con la conseguenza che la notifica presso quest'ultimo doveva rib: iersi priva di effetti perché non avvenuta nella residenza della ricorrente, sicc l'atto di opposizione doveva ritenersi depositato nei termini. 3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge rilevando 31 -e, endo la confisca per equivalente la natura di vera e propria sanzione penale o, comunque, di pene accessoria sarebbe vanificata dalla concessione della sospensione condizionale della [OSCURATO:PERSONA] già riconosciuto dalla giurisprudenza penale e dalla Corte Costituzionale. 4. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di uv tiv lamentando che la confisca sarebbe stata disposta su beni appartenenti a so c gotte orzo estraneo alla commissione del reato, dal momento che [OSCURATO:PERSONA], marito della -icor ente, non avrebbe avuto la disponibilità dei beni sottoposti alla misura ablativa. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso. 5. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per racc dgErliento del ricorso ritenendo che l'opposizione depositata da [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine. di 15 giorni da tale notifica non poteva ritenersi tardiva e non poteva essere dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre rilevare, quanto al primo motivo di ricorso, che dall'esame degli atti con enuti nel fascicolo processuale, consentito al Collegio in ragione della natura procei;sJale della censura, risulta quanto indicato nel provvedimento impugnato: la notifica a mezzo F , i_EC avvenuta il 7/4/2021. A f. 69-70 del fascicolo vi è l'attestazione effettuata sul rei; istro informatizzato delle notifiche, mentre l'atto di opposizione a f. 80 risulta datate 18/5;2021 ed il deposito è stato effettuato il 21/5/2021. Non risulta, tuttavia, che la ricorrente abbia effettivamente eletto domici io prei;so il difensore presso il quale le notifiche sono state effettuate. Ciò premesso, deve dunque rilevarsi che l'opposizione, diversamente da quanto ti! :ivato nell'ordinanza impugnata, non è stata tardivamente presentata, ma tete eri dneei affermazione resta priva di effetti, avendo il giudice dell'esecuzione comurque c cisc sull'opposizione, ritenendo l'istanza manifestamente infondata. 3. Tali conclusioni, oggetto di censura nel secondo motivo di ricorso, appaiono del tutto corrette ed adeguatamente giustificate con argomentazioni con le quali la riconente r on si confronta se non in parte, avendo sostanzialmente reiterato il richiamo a soluzioni interpretative accompagnato da citazioni giurisprudenziali che l'ordinanza ie m:ipinto richiamando condivisibili principi affermati da questa Corte. Occorre rilevare a tale proposito, in linea generale, come si sia sempre affermate i: ne le confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, a -iche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non bbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 (dep. 2017, aini, Rv. 268829; Sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616; Sez. 3, n 31742 del 28/3/2013, P.G. in proc. Senzacqua, Rv. 256734). Il provvedimento impugnato, inoltre, richiama correttamente una recente decisione nella quale, previo esame di precedenti pronunce, si è affermato che la e o3pen :ione 4- • condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, po:ito che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto npr rite ita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può E :sere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della .:iondoiiia ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" le ;itua rione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato. In motivazione, inoltre, la cor fisca per equivalente viene qualificata come presidio ripristinatorio autonomo, cc nuotato da obbligatorietà ed assenza di discrezionalità nella determinazione del "quantum", ri:ipetti alle sanzioni principali ed accessorie (Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019 (dep. 2020) Rv. 27824 I). 4. Per quanto riguarda, poi, il terzo motivo di ricorso, nell'ordinanza impugnata viene dato atto del fatto che la questione relativa alla posizione dell'odierna ricorrente q n'e terzo proprietario dei beni confiscati estraneo al reato era stata già prospettata al gudice dell'esecuzione e da questi già rigettata nel contraddittorio delle parti. Ancora una volta la ricorrente non si confronta con quanto affermato dal qi idice dell'esecuzione, limitandosi a formulare le proprie censure prescindendo del tutt dai contenuto dell'ordinanza. Laffernnazione del Tribunale, tuttavia, appare risolutiva, in quanto l'art. 661) coc. proc pen. stabilisce, come è noto, che se la richiesta rivolta al giudice dell'esecuz one ar,pare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costil uisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudic :i o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile 3on decreto motivato. Si è altresì precisato (Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino, Rv. 26215) c.ne la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di l'alto. Tali considerazioni sono state recentemente ribadite negli stessi termini, aifE rma •idos , che la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui pn redei l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigiittate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non ridi ede :The il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioi sui medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto. (Sez. 3, a. 269 :- dei 20/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278283). 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissbile E alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nir nche quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equita tivar ente • fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della