Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27068/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con “[OSCURATO:PERSONA]”società cooperativa, rappresenta ta e dife sa in virtù di procur a specialesu foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliatain Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ex I.N.P.A.D.P.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dirigente generale, rappresentatoe difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso la sede della propria Avvocatura centrale.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1768/2021della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al T.A.R. del Lazio la “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa, esponevaquanto segue: che nel 2008 l’ “I.N.P.D.A.P.” aveva indetto una gara per l’affidamento della gestione dei servizi di organizzazione di viaggio da erogare in favore dei figli degli iscritti all’Istituto per le stagioni estive 2009e 2010 (cfr. ricorso, pag. 5); che alla gara aveva preso parte in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con la società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” ed era rimasta aggiudicataria della gestione di numerosi pacchetti di viaggio con riferimento a molteplici strutture ricettive per un valore complessivo pari ad euro 9.765.000,00 (cfr. ricorso, pag. 6); che all’inizio del secondo anno di esecuzione del servizio aveva , ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, richiesto l’adeguamento dei corrispettivi, sì che si tenesse conto della variazione dei prezzi registrati durante il primo anno di operatività del contratto, e nondimeno l’ “I.N.P.D.A.P.” per i servizi resi nel 2010 le aveva riconosciuto “solo il pagamento del corrispettivo maggiorato dell’1%, in applicazione dell’indice ISTAT-FOI riferito al mese di dicembre 2009” (cfr. ricorso, pagg. 6 -7); che aveva dunque subito una decurtazione del corrispettivo dovutole a titolo di revisione prezzi nella misura dello 0,6%, giacché, appunto, le era stata corrisposta la solamaggiorazione dell’1%, quantificata in euro 65.173,33.

Chiedeva quindi accertarsi il suo diritto alla revisione del prezzo d’appalto per la gestione dei soggiorni estivi per gli anni 2009-2010 e condannarsi l’ “I.N.P.S.” ([OSCURATO:PERSONA] ex I.N.P.A.D.P.) al pagamento della differenza maturata sui corrispettivi relativi alla gestione estiva 2010, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 8). 2.Si costituiva l’ “I.N.P.S.”.

Eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R.

3. Con motivi aggiunti la “[OSCURATO:PERSONA]” impugnava la nota in data 20.5.2015, con cui l’ “I.N.P.S.”, assumendo di esser incorsa in errore, le aveva chiesto in restituzione quanto pagato a titolo di revisione prezzi per la stagione 2010 (cfr. ricorso, pagg. 7 – 8) , e chiedeva la condanna dell’istituto previdenziale al risarcimento dei danni scaturiti dalla sua condotta abusiva e contraria ai principi di buona fede e correttezza (cfr. ricorso, pag. 9). 4.Con sentenza n. 769/2016 il T.A.R. del Lazio pur con riferimento ai motivi aggiunti dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e, in seguito, la “[OSCURATO:PERSONA]” rinunciava all’appello esperito innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 4544/2017 dava atto dell’intervenuta rinuncia (cfr. ricorso, pag. 9).5.Con atto notificato in data 25.7.2016 la “[OSCURATO:PERSONA]” attendeva alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma ed all’uopo riproponeva le domande tutte esperite innanzi al T.A.R. (cfr. ricorso, pag. 10).

Resisteva l’ “I.N.P.S.”. 6.Con sentenza n. 7411/2019 il tribunale rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese di lite. 7.La “[OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e quale mandataria del R.T.I., proponeva appello.

Resisteva l’ “I.N.P.S.”.

8. Con sentenza n. 1768 /20 21 la Corte di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziavala corte che due distinti ordini di ragioni inducevano ad escludere la revisione prezzi (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava in primo luogo, a mente dell’art. 115del d.lgs. n. 163/2006, che nella specie non si era al cospetto di contratti ad esecuzione periodica o continuativa (cfr. sentenza d’appello, pagg. 10- 11 ) .

Evidenziava segnatamente che l’oggetto degli appalti consisteva nella organizzazione di “pacchetti turistici tutto compreso” predisposti dal tour operatore ciascun “pacchetto” era riferito ad una data struttura ricettiva (cfr. sentenza d’appello, pag. 11); che dunque la stipula, sebbenesulla scorta della medesimagara, di singoli contratti per ogni singola struttura ricettiva presso la quale sarebbero stati erogati i “pacchetti turistici”, induceva ad escludere il carattere continuativo o periodico del servizio reso, “non identificabile nella natura stagionale dei servizi offerti” (così sentenza d’appello, pag. 11).Evidenziava in secondo luogoche le censure dall’appellante addotte , a mente degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, al dictum di prime cure erano state esaminate e respintein una vicenda del tutto analoga – riguardante, come nella specie, un appalto pacificamente rientrante nei servizi di cui all’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 - dal Consiglio di Stato c on la pronuncia n. 3768 del 19.6.2018, invero già posta dal tribunale a fondamento del suo dictum (cfr. sentenza d’appello, pagg. 12- 13 ) .

Evidenziava segnatamente che il Consiglio di Stato aveva espressamente affermato che, “non essendo prevista per gli appalti relativi ai servizi dell’AllegatoII B una espressa previsione di applicabilità delle norme del codice degli appalti (…) né essendo rinvenibile nel D. Lgs. n. 163/06 un’altra disposizione che estenda anche a questa tipologia di appalti di servizi la norma recata dall’art. 115 cit., legittimamente l’Amministrazione hanegato la revisione dei prezzi, tenuto conto che non sussistevaun obbligo di legge di riconoscerla, e che nel capitolato speciale (…) era stata espressamente esclusa” (così sentenza d’appello, pagg. 16 –17).

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui l’appellante aveva addotto il parziale riconoscimento della revisione prezzi, che l’ “I.N.P.D.A.P.” aveva accolto solo in parte le richieste della “Phoenix”, sicché mancava “un contratto revisionale comune sulla base del quale fondare la pretesa” (cfr. sentenza d’appello, pag. 18).

Evidenziava in pari tempo, in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dall’appellante e correlata all’asserito carattere abusivo e contrario a buona fede e correttezza della condotta dell’ “I.N.P.D.A.P.”, che nessuna censura formulata avverso il primo dictumvaleva a sorreggere la medesima pretesa; e tanto sia a considerala conseguenziale rispetto alla domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, ipotesi atta a comportarne l’assorbimento nel rigetto del gravame, sia a considerarla autonoma, ipotesi atta a comportarne l’inammissibilità in difetto di ragioni a sostegno dell’invocato risarcimento(cfr. sentenza d’appello, pag. 18). 9.Avverso tale sentenza l a società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con la società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”,ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’ “I.N.P.S.”ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese . 10.La ricorrente ha depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost.,dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Premette che aveva domandato che si procedesse all’accertamento del suo diritto ad ottenere la revisione prezzi nella misura di un ulteriore 0,6% rispetto alla percentuale che l’appaltante aveva riconosciuto (cfr. ricorso, pag. 14).

Indi deduce che la Corte di Roma ha omesso “ogni valutazione in merito al quantum ulteriore dovuto ” e si è pronunciata esclusivamente in ordine all’ an , non oggetto di domanda, “ovvero se in generale spettasse o meno alla Phoenix l’applicazione dell’istituto della revisione prezzi” (così ricorso, pag. 14).Deduce in ogni casoche il disconoscimento del diritto alla revisione prezzi e dell’azionata pretesa risarcitoria disattende nella specie i principi di correttezza e buona fede, il principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nei rapporti giuridici, il principio che vietacondotte abusive (cfr. ricorso, pag. 15) .

Deduce invero che nella specie l’ “I.N.P.D.A.P.” ha riconosciuto la sola maggiorazione dell’1% -con una decurtazione dello 0,6% - cosicché, “a fronte della richiesta della ricorrente alla revisione prezzi,ne ha riconosciuto la validità, rimodulando la percentuale dell’incremento prezzi attraverso una, del tutto arbitraria, nuova determinazione, rectiuspattuizione” (così ricorso, pag. 16).

Deduce propriamenteche controparte ha prima riconosciuto di sua iniziativa la revisione, ingenerando l’affidamento alla percezione di quanto dovutole, indi ha modificato la sua determinazione (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce conseguentemente, atteso pur il decorso di un termine “ragionevole” ai fini di un possibile annullamento in autotutela e l’inerzia della controparte nell’intraprendere l’iniziativa ai fini della restituzione della maggiorazione corrisposta (cfr. ricorso, pag. 18), che si configurasenz’altro un comportamento illegittimo, abusivo, e sostanziale e processuale, che per nulla giustifica il diniego di corresponsione delle somme de quibus, giacché “nemo potest venire contra factum proprium”(cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce dunque che si delinea una responsabilità da comportamento lesivo dell’affidamento del privato (cfr. ricorso, pag. 18). 12.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 13.Non si prospetta il vizio di omessa pronuncia.Evidentemente, allorché ha disconosciuto l’“an debeatur”, la Corte di Roma ha statuito pur in ordine al “quantum debeatur”.

Sovviene più esattamente l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto, quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti – è il caso de quo - incompatibile con l’impostazione logico/giuridica della pronuncia (Cass. 4.10.2011, n. 20311). 14.Gli ulteriori profili di censura veicolati con il mezzo in disamina non si confrontano, non attingono la “ratio in parte qua decidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass.17.7.2007, n. 15952).

Si è premesso che l a corte d i merito , in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dall’appellante e correlata all’asserito carattere abusivo e contrario a buona fede e correttezza della condotta dell’ “I.N.P.D.A.P.”, ha evidenziato che nessuna censura formulata avverso il primo dictum valeva a sorreggere la medesima pretesa.Ebbene, siffatta affermazione non è stata, così come sarebbe stato imprescindibile,specificamente censurata dalla ricorrente.

A nulla vale, perciò,addurre che il disconoscimento del diritto alla revisione prezzi disattende nella specie i principi di correttezza e buona fede, il principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nei rapporti giuridici, il divieto di condotte abusive, se ilrilievo sulla cui scorta la corte distrettuale ha denegato la pretesa risarcitoria che alla presunta violazione di quei principi era ed è connesso, non è stato puntualmente censurato. 15.In ogni caso, con il mezzo in disamina la ricorrente ha addotto che “nel dettaglio, la nota in questione del 0 9 / 12 / 20 1 0 (…) in verità acconsente inequivocabilmente alla richiesta di riconoscimento del compenso revisionale” (così ricorso, pag. 18).

E tuttavia in tal guisa la ricorrente sollecita questa Corte al riesame di una circostanza rilevante sul piano del giudizio “di fatto” (“ il comportamento dell’INPS si pone in manifesta contraddizione rispetto a quanto dal medesimo Istituto assunto in precedenza”: così ricorso, pag. 18).

Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).16.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 nonché degli artt. 3 e 97 Cost.

Deduce che la Corte di Roma non ha tenuto conto che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 detta una norma imperativa applicabile a tutti i contratti di appalto (cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce dunque che “ai fini dell’applicabilità della revisione prezzi, nessuna differenza può sussistere tra una tipologia di appalto ed un’altra (ordinario o rientrante nelle categorie escluse, totalmente o in parte, come l’Allegato II B)” (così ricorso, pag. 21).

Deduce del resto che l’art. 6, 4° co., della legge n. 537/1993 –come novellato dall’art. 44 della legge n. 724/1994- prevedeva che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa dovessero recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, tant’è che la giurisprudenza ha affermato che l’art. 6, 4° co., cit. costituisce una norma imperativa, insuscettibile di deroga pattizia (cfr. ricorso, pag. 21).

Deduce che tale disposizione è stata poi recepita dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006(cfr. ricorso, pag. 2 1 ) . 17.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 27 e 115 d.lgs. n. 163/2006.

Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente interpretato gli articoli in rubrica(cfr. ricorso, pag. 23 ) .Deduce che la sentenza n. 3768/2018 del Consiglio di Stato, richiamata dalla corte d’appello, è del tutto inconferente, in quanto diverso è l’oggettoe diversa è la procedura di gara che nella vicenda delibata dal Giudice amministrativo era stata adottata(cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce quindi che non vi è margine per l’applicazione analogica del principio affermato con la sentenza n. 3768/2018,secondo cui l’art. 115 non si applica per i servizi di cui all’Allegato II B, in quanto tali contratti non sarebbero soggetti alla disciplina del codice degli appalti ad eccezione delle norme e dei principi di cui agli artt. 20 e 27(cfr. ricorso, pagg. 23 - 24 ) .

Deduce che nella specie è inammissibile qualsivoglia deroga , e di natura normativa edi natura convenzionale,alla revisione prezzi (cfr. ricorso, pag. 24).

Deduce dunque, anche alla luce della sentenza n. 3282/2012 del Consiglio di Stato, che,“rientrando la disciplina delle vacanze studio nei contratti pubblici di servizi ordinari, si applica (…) anche per detto appalto la revisione dei prezzi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto è espressamente prevista per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture” (così ricorso, pag. 25).

Deduce al contempo che i requisiti della periodicità o della continuità si riscontrano senz’altro nei contratti che ebbe a sottoscrivere con l’ “I.N.P.D.A.P.” per le stagioni estive 2009 e 2010(cfr. ricorso, pag. 26).

Deduce segnatamente che “ la stipula di plurimi contratti per ogni singola struttura ricettiva non implica, di conseguenza, necessariamente,l’esclusione di per sé del carattere continuativo o periodico del servizio reso, poiché tutti e ciascuno degli accordi sottoscritti si inseriscono all’interno di un più ampio e articolato disegno negoziale”(cfr. ricorso, pag. 27). 18.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi in ogni caso sono privi di fondamento e vannorespinti. 19.Va debitamente premesso il quadro normativo di riferimento.

L’art. 20 del d.lgs. n. 163/2006 (recante il “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)è inserito nel Titolo II della Parte I del medesimo decreto legislativo; il Titolo II è denominato “contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice”.

L’art. 20 del d.lgs. n. 163/2006 è rubricato “appalti di servizi elencati nell’allegato II B” e recitaal 1° co. : “l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”.

L’allegato II B, recante l’elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21, contempla al punto 26 i “servizi ricreativi, culturali e sportivi”.

L’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 è rubricato “principi relativi ai contratti esclusi” e recita, al 1° co.:“l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

L’affidamento deve essere preceduto da invitoad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.

L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi i cui al presente comma e deve essere precedutoda invito ad almeno cinque concorrenti”.

L’art. 115 è rubricato “adeguamenti dei prezzi” e recita : “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”. 20.A fronte del descritto quadro normativo è indubitabile che le fattispecie contrattuali per cui è controversia, ricadono nella previsione del punto 26 dell’allegato II B e dunque, ai sensi dell’art. 20 , sono esclus e dall’ambito di applicazione del codice.

Inpari tempo, il profilo dell’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell’allegato II B, per il quale l’art. 20 richiama la disciplina degli artt. 65, 68 e 225, nonchéi profili di cui all’art. 27 sono estranei al thema della presente controversia.

In dipendenza dell’inapplicabilità del codice, quindi, non si applica l’art. 115 dapprima richiamato. 21.La Corte di Roma – si è premesso - al di là del riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3768 del 19.6.2018, ha altresì opinato, con un’ulteriore autonoma “ratio decidendi”,per l’inapplicabilità dell’art. 115 cit., siccome nella specie non si riscontraun contratto “ad esecuzione periodica o continuativa”.Nondimeno, sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 22.In ogni caso il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi.

Di cui, segnatamente, la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.(ord.) 5.12.2017, n. 29111).

Di cui, segnatamente, la seconda - concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (cfr. Cass. (ord.) 5.12.2017, n. 29111; Cass. 3.11.2004, n. 21064).23.

Ebbene, con riferimento al secondo dei tre profili testé menzionati (rilevanza qualificante degli elementi di fatto),si reputa che l’iter motivazionale che sorregge, in parte qua agitur, il dictumdella corte d’appello , risulta in toto ineccepibilesul piano della correttezza giuridica ed assolutamente coerente ed esaustivo sul piano logico –formale, ovvero per nulla inficiato da alcuna forma di anomalia motivazionale rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

Al riguardo,cioè allorché ha escluso il carattere continuativo o periodico del servizio,la c orte di strettuale ha ulteriormente precisato, recependo i rilievi di parte appellata, che “diversamente (…) le parti avrebbero stipulato un unico contratto biennale in relazione a tutte le strutture recettive.

A nulla rileva[va], pertanto, la derivazione dei contratti dalla medesima gara” (così sentenza d’appello, pagg. 11 –12).

D’altro canto, di cert o la ricorrente indebitamente (cfr. Cass. (ord.) n. 29404/2017 cit.) sollecita questa Corte al riesame di circostanz e rileva nti sul pianodegli elementi di fatto aventi asserita rilevanza qualificante, allorquando adduce che “il servizio reso (…) non si esauriva affatto solo nei tre mesi in cui venivano organizzati i viaggi con i ragazzi, bensì comprendeva una molteplicità di attività e fattori che coprivano sostanzialmente tutto l’anno” (così ricorso, pag. 26); e che il carattere unitario del servizio ad esecuzione periodica o continuata all’uopo reso rinviene riflesso nell’unicità della gara indetta per le due annualità 2009 e 2010 e nella unicità della documentazione necessaria (cfr. ricorso, pag. 27).24.

In dipendenza del rigetto d el ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e, società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con la società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, a rimborsare al controricorrente, “I.N.P.S.”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con “[OSCURATO:PERSONA]”società cooperativa, rappresenta ta e dife sa in virtù di procur a specialesu foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliatain Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ex I.N.P.A.D.P.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dirigente generale, rappresentatoe difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso la sede della propria Avvocatura centrale. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1768/2021della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al T.A.R. del Lazio la “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa, esponevaquanto segue: che nel 2008 l’ “I.N.P.D.A.P.” aveva indetto una gara per l’affidamento della gestione dei servizi di organizzazione di viaggio da erogare in favore dei figli degli iscritti all’Istituto per le stagioni estive 2009e 2010 (cfr. ricorso, pag. 5); che alla gara aveva preso parte in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con la società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” ed era rimasta aggiudicataria della gestione di numerosi pacchetti di viaggio con riferimento a molteplici strutture ricettive per un valore complessivo pari ad euro 9.765.000,00 (cfr. ricorso, pag. 6); che all’inizio del secondo anno di esecuzione del servizio aveva , ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, richiesto l’adeguamento dei corrispettivi, sì che si tenesse conto della variazione dei prezzi registrati durante il primo anno di operatività del contratto, e nondimeno l’ “I.N.P.D.A.P.” per i servizi resi nel 2010 le aveva riconosciuto “solo il pagamento del corrispettivo maggiorato dell’1%, in applicazione dell’indice ISTAT-FOI riferito al mese di dicembre 2009” (cfr. ricorso, pagg. 6 -7); che aveva dunque subito una decurtazione del corrispettivo dovutole a titolo di revisione prezzi nella misura dello 0,6%, giacché, appunto, le era stata corrisposta la solamaggiorazione dell’1%, quantificata in euro 65.173,33. Chiedeva quindi accertarsi il suo diritto alla revisione del prezzo d’appalto per la gestione dei soggiorni estivi per gli anni 2009-2010 e condannarsi l’ “I.N.P.S.” ([OSCURATO:PERSONA] ex I.N.P.A.D.P.) al pagamento della differenza maturata sui corrispettivi relativi alla gestione estiva 2010, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 8). 2.Si costituiva l’ “I.N.P.S.”. Eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. 3. Con motivi aggiunti la “[OSCURATO:PERSONA]” impugnava la nota in data 20.5.2015, con cui l’ “I.N.P.S.”, assumendo di esser incorsa in errore, le aveva chiesto in restituzione quanto pagato a titolo di revisione prezzi per la stagione 2010 (cfr. ricorso, pagg. 7 – 8) , e chiedeva la condanna dell’istituto previdenziale al risarcimento dei danni scaturiti dalla sua condotta abusiva e contraria ai principi di buona fede e correttezza (cfr. ricorso, pag. 9). 4.Con sentenza n. 769/2016 il T.A.R. del Lazio pur con riferimento ai motivi aggiunti dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e, in seguito, la “[OSCURATO:PERSONA]” rinunciava all’appello esperito innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 4544/2017 dava atto dell’intervenuta rinuncia (cfr. ricorso, pag. 9).5.Con atto notificato in data 25.7.2016 la “[OSCURATO:PERSONA]” attendeva alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma ed all’uopo riproponeva le domande tutte esperite innanzi al T.A.R. (cfr. ricorso, pag. 10). Resisteva l’ “I.N.P.S.”. 6.Con sentenza n. 7411/2019 il tribunale rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese di lite. 7.La “[OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e quale mandataria del R.T.I., proponeva appello. Resisteva l’ “I.N.P.S.”. 8. Con sentenza n. 1768 /20 21 la Corte di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziavala corte che due distinti ordini di ragioni inducevano ad escludere la revisione prezzi (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava in primo luogo, a mente dell’art. 115del d.lgs. n. 163/2006, che nella specie non si era al cospetto di contratti ad esecuzione periodica o continuativa (cfr. sentenza d’appello, pagg. 10- 11 ) . Evidenziava segnatamente che l’oggetto degli appalti consisteva nella organizzazione di “pacchetti turistici tutto compreso” predisposti dal tour operatore ciascun “pacchetto” era riferito ad una data struttura ricettiva (cfr. sentenza d’appello, pag. 11); che dunque la stipula, sebbenesulla scorta della medesimagara, di singoli contratti per ogni singola struttura ricettiva presso la quale sarebbero stati erogati i “pacchetti turistici”, induceva ad escludere il carattere continuativo o periodico del servizio reso, “non identificabile nella natura stagionale dei servizi offerti” (così sentenza d’appello, pag. 11).Evidenziava in secondo luogoche le censure dall’appellante addotte , a mente degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, al dictum di prime cure erano state esaminate e respintein una vicenda del tutto analoga – riguardante, come nella specie, un appalto pacificamente rientrante nei servizi di cui all’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 - dal Consiglio di Stato c on la pronuncia n. 3768 del 19.6.2018, invero già posta dal tribunale a fondamento del suo dictum (cfr. sentenza d’appello, pagg. 12- 13 ) . Evidenziava segnatamente che il Consiglio di Stato aveva espressamente affermato che, “non essendo prevista per gli appalti relativi ai servizi dell’AllegatoII B una espressa previsione di applicabilità delle norme del codice degli appalti (…) né essendo rinvenibile nel D. Lgs. n. 163/06 un’altra disposizione che estenda anche a questa tipologia di appalti di servizi la norma recata dall’art. 115 cit., legittimamente l’Amministrazione hanegato la revisione dei prezzi, tenuto conto che non sussistevaun obbligo di legge di riconoscerla, e che nel capitolato speciale (…) era stata espressamente esclusa” (così sentenza d’appello, pagg. 16 –17). Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui l’appellante aveva addotto il parziale riconoscimento della revisione prezzi, che l’ “I.N.P.D.A.P.” aveva accolto solo in parte le richieste della “Phoenix”, sicché mancava “un contratto revisionale comune sulla base del quale fondare la pretesa” (cfr. sentenza d’appello, pag. 18). Evidenziava in pari tempo, in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dall’appellante e correlata all’asserito carattere abusivo e contrario a buona fede e correttezza della condotta dell’ “I.N.P.D.A.P.”, che nessuna censura formulata avverso il primo dictumvaleva a sorreggere la medesima pretesa; e tanto sia a considerala conseguenziale rispetto alla domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, ipotesi atta a comportarne l’assorbimento nel rigetto del gravame, sia a considerarla autonoma, ipotesi atta a comportarne l’inammissibilità in difetto di ragioni a sostegno dell’invocato risarcimento(cfr. sentenza d’appello, pag. 18). 9.Avverso tale sentenza l a società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con la società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”,ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “I.N.P.S.”ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese . 10.La ricorrente ha depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4, e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost.,dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Premette che aveva domandato che si procedesse all’accertamento del suo diritto ad ottenere la revisione prezzi nella misura di un ulteriore 0,6% rispetto alla percentuale che l’appaltante aveva riconosciuto (cfr. ricorso, pag. 14). Indi deduce che la Corte di Roma ha omesso “ogni valutazione in merito al quantum ulteriore dovuto ” e si è pronunciata esclusivamente in ordine all’ an , non oggetto di domanda, “ovvero se in generale spettasse o meno alla Phoenix l’applicazione dell’istituto della revisione prezzi” (così ricorso, pag. 14).Deduce in ogni casoche il disconoscimento del diritto alla revisione prezzi e dell’azionata pretesa risarcitoria disattende nella specie i principi di correttezza e buona fede, il principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nei rapporti giuridici, il principio che vietacondotte abusive (cfr. ricorso, pag. 15) . Deduce invero che nella specie l’ “I.N.P.D.A.P.” ha riconosciuto la sola maggiorazione dell’1% -con una decurtazione dello 0,6% - cosicché, “a fronte della richiesta della ricorrente alla revisione prezzi,ne ha riconosciuto la validità, rimodulando la percentuale dell’incremento prezzi attraverso una, del tutto arbitraria, nuova determinazione, rectiuspattuizione” (così ricorso, pag. 16). Deduce propriamenteche controparte ha prima riconosciuto di sua iniziativa la revisione, ingenerando l’affidamento alla percezione di quanto dovutole, indi ha modificato la sua determinazione (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce conseguentemente, atteso pur il decorso di un termine “ragionevole” ai fini di un possibile annullamento in autotutela e l’inerzia della controparte nell’intraprendere l’iniziativa ai fini della restituzione della maggiorazione corrisposta (cfr. ricorso, pag. 18), che si configurasenz’altro un comportamento illegittimo, abusivo, e sostanziale e processuale, che per nulla giustifica il diniego di corresponsione delle somme de quibus, giacché “nemo potest venire contra factum proprium”(cfr. ricorso, pag. 16). Deduce dunque che si delinea una responsabilità da comportamento lesivo dell’affidamento del privato (cfr. ricorso, pag. 18). 12.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 13.Non si prospetta il vizio di omessa pronuncia.Evidentemente, allorché ha disconosciuto l’“an debeatur”, la Corte di Roma ha statuito pur in ordine al “quantum debeatur”. Sovviene più esattamente l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto, quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti – è il caso de quo - incompatibile con l’impostazione logico/giuridica della pronuncia (Cass. 4.10.2011, n. 20311). 14.Gli ulteriori profili di censura veicolati con il mezzo in disamina non si confrontano, non attingono la “ratio in parte qua decidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass.17.7.2007, n. 15952). Si è premesso che l a corte d i merito , in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dall’appellante e correlata all’asserito carattere abusivo e contrario a buona fede e correttezza della condotta dell’ “I.N.P.D.A.P.”, ha evidenziato che nessuna censura formulata avverso il primo dictum valeva a sorreggere la medesima pretesa.Ebbene, siffatta affermazione non è stata, così come sarebbe stato imprescindibile,specificamente censurata dalla ricorrente. A nulla vale, perciò,addurre che il disconoscimento del diritto alla revisione prezzi disattende nella specie i principi di correttezza e buona fede, il principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nei rapporti giuridici, il divieto di condotte abusive, se ilrilievo sulla cui scorta la corte distrettuale ha denegato la pretesa risarcitoria che alla presunta violazione di quei principi era ed è connesso, non è stato puntualmente censurato. 15.In ogni caso, con il mezzo in disamina la ricorrente ha addotto che “nel dettaglio, la nota in questione del 0 9 / 12 / 20 1 0 (…) in verità acconsente inequivocabilmente alla richiesta di riconoscimento del compenso revisionale” (così ricorso, pag. 18). E tuttavia in tal guisa la ricorrente sollecita questa Corte al riesame di una circostanza rilevante sul piano del giudizio “di fatto” (“ il comportamento dell’INPS si pone in manifesta contraddizione rispetto a quanto dal medesimo Istituto assunto in precedenza”: così ricorso, pag. 18). Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).16.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Deduce che la Corte di Roma non ha tenuto conto che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 detta una norma imperativa applicabile a tutti i contratti di appalto (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce dunque che “ai fini dell’applicabilità della revisione prezzi, nessuna differenza può sussistere tra una tipologia di appalto ed un’altra (ordinario o rientrante nelle categorie escluse, totalmente o in parte, come l’Allegato II B)” (così ricorso, pag. 21). Deduce del resto che l’art. 6, 4° co., della legge n. 537/1993 –come novellato dall’art. 44 della legge n. 724/1994- prevedeva che tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa dovessero recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, tant’è che la giurisprudenza ha affermato che l’art. 6, 4° co., cit. costituisce una norma imperativa, insuscettibile di deroga pattizia (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che tale disposizione è stata poi recepita dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006(cfr. ricorso, pag. 2 1 ) . 17.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 27 e 115 d.lgs. n. 163/2006. Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente interpretato gli articoli in rubrica(cfr. ricorso, pag. 23 ) .Deduce che la sentenza n. 3768/2018 del Consiglio di Stato, richiamata dalla corte d’appello, è del tutto inconferente, in quanto diverso è l’oggettoe diversa è la procedura di gara che nella vicenda delibata dal Giudice amministrativo era stata adottata(cfr. ricorso, pag. 23). Deduce quindi che non vi è margine per l’applicazione analogica del principio affermato con la sentenza n. 3768/2018,secondo cui l’art. 115 non si applica per i servizi di cui all’Allegato II B, in quanto tali contratti non sarebbero soggetti alla disciplina del codice degli appalti ad eccezione delle norme e dei principi di cui agli artt. 20 e 27(cfr. ricorso, pagg. 23 - 24 ) . Deduce che nella specie è inammissibile qualsivoglia deroga , e di natura normativa edi natura convenzionale,alla revisione prezzi (cfr. ricorso, pag. 24). Deduce dunque, anche alla luce della sentenza n. 3282/2012 del Consiglio di Stato, che,“rientrando la disciplina delle vacanze studio nei contratti pubblici di servizi ordinari, si applica (…) anche per detto appalto la revisione dei prezzi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto è espressamente prevista per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture” (così ricorso, pag. 25). Deduce al contempo che i requisiti della periodicità o della continuità si riscontrano senz’altro nei contratti che ebbe a sottoscrivere con l’ “I.N.P.D.A.P.” per le stagioni estive 2009 e 2010(cfr. ricorso, pag. 26). Deduce segnatamente che “ la stipula di plurimi contratti per ogni singola struttura ricettiva non implica, di conseguenza, necessariamente,l’esclusione di per sé del carattere continuativo o periodico del servizio reso, poiché tutti e ciascuno degli accordi sottoscritti si inseriscono all’interno di un più ampio e articolato disegno negoziale”(cfr. ricorso, pag. 27). 18.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi in ogni caso sono privi di fondamento e vannorespinti. 19.Va debitamente premesso il quadro normativo di riferimento. L’art. 20 del d.lgs. n. 163/2006 (recante il “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)è inserito nel Titolo II della Parte I del medesimo decreto legislativo; il Titolo II è denominato “contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice”. L’art. 20 del d.lgs. n. 163/2006 è rubricato “appalti di servizi elencati nell’allegato II B” e recitaal 1° co. : “l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”. L’allegato II B, recante l’elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21, contempla al punto 26 i “servizi ricreativi, culturali e sportivi”. L’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 è rubricato “principi relativi ai contratti esclusi” e recita, al 1° co.:“l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invitoad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi i cui al presente comma e deve essere precedutoda invito ad almeno cinque concorrenti”. L’art. 115 è rubricato “adeguamenti dei prezzi” e recita : “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”. 20.A fronte del descritto quadro normativo è indubitabile che le fattispecie contrattuali per cui è controversia, ricadono nella previsione del punto 26 dell’allegato II B e dunque, ai sensi dell’art. 20 , sono esclus e dall’ambito di applicazione del codice. Inpari tempo, il profilo dell’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell’allegato II B, per il quale l’art. 20 richiama la disciplina degli artt. 65, 68 e 225, nonchéi profili di cui all’art. 27 sono estranei al thema della presente controversia. In dipendenza dell’inapplicabilità del codice, quindi, non si applica l’art. 115 dapprima richiamato. 21.La Corte di Roma – si è premesso - al di là del riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3768 del 19.6.2018, ha altresì opinato, con un’ulteriore autonoma “ratio decidendi”,per l’inapplicabilità dell’art. 115 cit., siccome nella specie non si riscontraun contratto “ad esecuzione periodica o continuativa”.Nondimeno, sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 22.In ogni caso il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi. Di cui, segnatamente, la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.(ord.) 5.12.2017, n. 29111). Di cui, segnatamente, la seconda - concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (cfr. Cass. (ord.) 5.12.2017, n. 29111; Cass. 3.11.2004, n. 21064).23. Ebbene, con riferimento al secondo dei tre profili testé menzionati (rilevanza qualificante degli elementi di fatto),si reputa che l’iter motivazionale che sorregge, in parte qua agitur, il dictumdella corte d’appello , risulta in toto ineccepibilesul piano della correttezza giuridica ed assolutamente coerente ed esaustivo sul piano logico –formale, ovvero per nulla inficiato da alcuna forma di anomalia motivazionale rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014. Al riguardo,cioè allorché ha escluso il carattere continuativo o periodico del servizio,la c orte di strettuale ha ulteriormente precisato, recependo i rilievi di parte appellata, che “diversamente (…) le parti avrebbero stipulato un unico contratto biennale in relazione a tutte le strutture recettive. A nulla rileva[va], pertanto, la derivazione dei contratti dalla medesima gara” (così sentenza d’appello, pagg. 11 –12). D’altro canto, di cert o la ricorrente indebitamente (cfr. Cass. (ord.) n. 29404/2017 cit.) sollecita questa Corte al riesame di circostanz e rileva nti sul pianodegli elementi di fatto aventi asserita rilevanza qualificante, allorquando adduce che “il servizio reso (…) non si esauriva affatto solo nei tre mesi in cui venivano organizzati i viaggi con i ragazzi, bensì comprendeva una molteplicità di attività e fattori che coprivano sostanzialmente tutto l’anno” (così ricorso, pag. 26); e che il carattere unitario del servizio ad esecuzione periodica o continuata all’uopo reso rinviene riflesso nell’unicità della gara indetta per le due annualità 2009 e 2010 e nella unicità della documentazione necessaria (cfr. ricorso, pag. 27).24. In dipendenza del rigetto d el ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e, società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con la società cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”, a rimborsare al controricorrente, “I.N.P.S.”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co.
Sentenza Cassazione n. 27068/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris