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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1976

Cassazione n. 01515/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1976 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pavia il 22 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di estorsione consumata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale con riguardo alla ritenuta responsabilità del prevenuto (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 7 e seguenti della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, nel solco della diffusa e approfondita motivazione del Tribunale, ha argomentatamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sulla base delle dichiarazioni della p.o. (ritenute soggettivamente credibili e fornite di attendibilità intrinseca, poiché precise, prive di contraddizioni e scevre da intenti calunniosi nei confronti dell'imputato), confermate - peraltro - da molteplici riscontri esterni, oltre che da altri elementi dichiarativi.

In tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole di valutazione probatoria dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come puntualmente avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della colpa nell'aver determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1976 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pavia il 22 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di estorsione consumata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale con riguardo alla ritenuta responsabilità del prevenuto (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 7 e seguenti della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, nel solco della diffusa e approfondita motivazione del Tribunale, ha argomentatamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sulla base delle dichiarazioni della p.o. (ritenute soggettivamente credibili e fornite di attendibilità intrinseca, poiché precise, prive di contraddizioni e scevre da intenti calunniosi nei confronti dell'imputato), confermate - peraltro - da molteplici riscontri esterni, oltre che da altri elementi dichiarativi. In tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole di valutazione probatoria dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come puntualmente avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della colpa nell'aver determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
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