CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in conferma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso: - eccepiva la nullità delle ordinanze di revoca dell'escussione dei testimoni della difesa sul solo presupposto della loro intempestiva citazione; - lamentava che Corte territoriale non aveva considerato come l'assenza del previo accordo fra l'imputato e l'imprenditore fallito impedisse la configurabilità del contestato delitto e come al più dovesse ritenersi l'ipotesi della ricettazione prefa llimenta re. Con successiva memoria il difensore insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto — avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv. 265092) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (si vedano, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata relativamente al primo motivo di ricorso e pagine 7-8 per il secondo motivo di ricorso). In particolare, si era rilevato come l'ammissione dei testi era stata revocata perché considerata superflua alla luce del già formato compendio probatorio e come fossero stati raccolti plurimi elementi di prova circa il previo accordo del prevenuto con l'amministratore della fallita. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]