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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 10970/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Ancona del 11/02/2016,irrevocabile il 16/02/2023, veniva condannato per il reato di bancarottafraudolenta; in data 18/04/2023, la Procura generale presso la Corte di appellodi Perugia – previo cumulo della pena con altra derivante da pregressacondanna, in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzionedomiciliare con fine pena al 16/08/2023 – chiedeva al Magistrato di sorveglianzadi Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l’odiernoricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20/07/2023 questa Cortedi legittimità, accogliendo il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., revocava lasentenza del 16/02/2023 ed annullava senza rinvio la sentenza della Corte diappello di Perugia del 23/11/2021, per essere il reato di bancarotta fraudolentaestinto per prescrizione; in data 25/07/2023, la difesa avanzava istanza con laquale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare, che veniva disposto dalMagistrato di sorveglianza in data 04/08/2023.Con istanza alla Corte di appello di Perugia il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riparazioneper l’ingiusta detenzione, sia in relazione alla errata messa in esecuzione dellacondanna per il reato di bancarotta fraudolenta, che avrebbe dovuto essereannullata per legge, essendo il reato prescritto, sia in ordine all’inerzia delMagistrato di sorveglianza, che, a fronte di un’istanza di ripristino delladetenzione domiciliare avanzata il 25/07/2023, decideva dopo dieci giorni; conordinanza del 05/11/2025 il giudice della riparazione dichiarava inammissibilel’istanza.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 cod. proc.pen., 3 e 4 Cost., 5 CEDU, nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta dellamotivazione.

Rappresenta che la Corte territoriale ha respinto l’istanza inconsiderazione del fatto che non vi è stato un proscioglimento nel merito delTalevi, ma solo la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per intervenutaprescrizione; che tale conclusione si pone in contrasto con la giurisprudenzacostituzionale, che ha esteso l’ambito della tutela riparatoria anche alle ipotesi incui venga patita una ingiusta detenzione a causa di errori verificatisi in sede diesecuzione della pena, posto che, a mente dell’art. 5 CEDU, sussiste un precisodiritto alla riparazione per tutte le vittime di arresto o detenzione, senzadistinzione di sorta; che altrettanto priva di pregio è l’affermazione secondo laquale l’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato in ogni casocorrettamente adottato, atteso che, per un verso, non tiene conto che dopo circatre mesi fu emendato e, per altro verso, si pone in modo apertamentedissonante con la ratio dell’art. 314 cod. proc. pen., volto a riconoscere unindennizzo di fronte a qualsivoglia errore dell’[OSCURATO:PERSONA] che comprimala libertà personale oltre i limiti consentiti dalla legge; che, dunque, è evidentel’errore in cui è incorso il Procuratore generale nel richiedere la revoca delladetenzione domiciliare; che, peraltro, la motivazione è illogica nella parte in cuipone a fondamento del rigetto la circostanza per cui si tratterebbe non dirimessione in libertà, ma di semplice ripristino; che, invero, non è incontestazione la mancata remissione in libertà, quanto piuttosto l’ingiustificatoritardo nel far uscire dall’istituto di pena un condannato che non avrebbe maidovuto farvi ingresso.3.

In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.1.1.

Deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidatanel ritenere che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabileanche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successivealla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un erroredell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione, al quale nonabbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato(Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287737 – 01; Sez. 4, n. 42632del 29/10/2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287112 – 01; Sez. 4, n.9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01; Sez. 4, n. 44978 del04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281151 – 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva,Rv. 271689 – 01).È stato, altresì, specificato che l’errore dell’autorità procedente non può mairinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendoessere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n.42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n.38481 del 17/09/2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023,Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01; Sez.4 n. 57203/2017 cit., in motivazione).

Tale opzione ermeneutica si fonda sulladistinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sonoconcetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la penadefinita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinataall’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez.4, n. 57203/17 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera,n.m.).In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiustadetenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dallanorma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata delladetenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’internodei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata traun ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad unerrore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendoviolazione di legge.

Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nellaviolazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuitoal giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutteconsentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso perdefinizione.Ciò posto, va ancora premesso che l’art. 314, comma 4, seconda parte, cod.proc. pen. – a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per ilperiodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano statesofferte anche in forza di altro titolo» – esclude il diritto alla riparazione peringiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni della libertà conseguentialla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altrotitolo.

In tale ipotesi, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risultaassorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l’interessato concretamente patito un danno meritevole diriparazione.È stato, tuttavia, condivisibilmente precisato che, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, ove risulti che l’istante, nel periodo concernente la richiestadi riparazione per l’ingiusta custodia cautelare subita (o, che è lo stesso, per laingiusta detenzione subita a seguito del giudicato), era sottoposto a regimedetentivo presso l’abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo omeno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza deipresupposti per l’esclusione del diritto all’indennizzo, in quanto, in caso dilimitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto èescluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazionedella pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misuracautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alquale è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282576 – 01).Invero, l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., nell’escludere il diritto allariparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferteanche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, intema di esecuzione, tra l’una o l’altra forma di espiazione, affermando una pienacompensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa sisovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimoprovvedimento definitivo (Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019, Sabatino,Rv. 275282 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv.246392 – 01; Sez. 4, n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini,Rv. 225533 – 01); diversamente, nel caso di contemporanea applicazione dimisura cautelare, l’esclusione del diritto alla riparazione, prevista dalladisposizione in esame, opera solo qualora il diverso titolo relativo a misuracautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazionealla quale si è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016,Ricco, Rv. 265975 – 01).1.2.

Così definito il perimetro normativo e giurisprudenziale all’interno delquale occorre muoversi, osserva il Collegio che il primo profilo di doglianza èdestituito di fondamento, atteso che il periodo di detenzione subito dal ricorrenteche va dal 18/04/2023 al 25/07/2023 si è sovrapposto temporalmenteall’esecuzione della pena relativa ad una pregressa condanna definitiva, in forzadella quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzione domiciliare con finepena al 16/08/2023, con la conseguenza che, in relazione a detto periodo, deveescludersi il diritto alla riparazione, non potendo ritenersi ingiusta la detenzione,a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, come si è sopraevidenziato.In particolare, come ha ritenuto la Corte territoriale nell’ordinanzaimpugnata, il provvedimento di cumulo si fondava su un titolo esecutivo – lasentenza di secondo grado del 23/11/2021, passata in giudicato in data16/02/2023 – valido ed efficace, essendo la sentenza di condanna divenutairrevocabile, per cui non vi è stato alcun errore da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] fase esecutiva, elemento questo che costituisce presupposto indispensabileper il riconoscimento della riparazione nel caso in cui l’ingiusta detenzione patitaderivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena.Del resto, ha evidenziato il giudice della riparazione che la Procura generale nonavrebbe potuto non mettere in esecuzione la sentenza di condanna irrevocabile,difettando qualsivoglia potere-dovere di delibazione, ai fini della prescrizione delreato, in relazione ad un titolo ormai divenuto irrevocabile e che la carcerazioneera stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, previa revoca della detenzionedomiciliare cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA].1.3.

Diverse valutazioni devono essere svolte con riferimento al periodo ditempo che va dal 25/07/2023 – data nella quale il difensore aveva avanzatoistanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare – al04/08/2023, giorno in cui veniva ripristinata la detenzione domiciliare.

Rispetto adetto intervallo temporale, la difesa denuncia la carcerazione subita in eccedenzain conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui è stata avanzata l’istanzadi ripristino della detenzione domiciliare e la data in cui detto provvedimento èstato effettivamente assunto.Trattasi di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini della riparazione,potendo determinare l’ingiustizia della detenzione sofferta in tale periodo,qualora il provvedimento sia stato adottato con ritardo, ingiustificato esignificativo, ad esempio, in assenza di esigenze istruttorie o della necessità diacquisizione di atti.

In buona sostanza, l’ingiustizia della detenzione chedetermina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso incui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell’autorità giudiziarianella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero unritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria,nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casisi determina una illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione originario(Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023, dep. 2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Le considerazioni svolte, a giudizio del Collegio, valgono anche nel casooggetto del presente procedimento, dovendo equipararsi all’ingiustificato ritardonell’esecuzione dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016,Pittau, Rv. 268617 – 01; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210 –01) l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione,tenuto conto dell’identità di ratio.

Invero, tra l’esecuzione di una pena “fuori” o“dentro” il carcere vi è una “differenza radicale: qualitativa, prima ancora chequantitativa” (Corte cost. n. 32 del 12/02/2020), perché è profondamentediversa l’incidenza della pena sulla libertà personale.

Dunque, la questione nonpuò essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena, venendoin gioco una vera e propria trasformazione della natura della pena e dei suoiconcreti effetti sulla libertà del condannato: la pena da scontare in carcerecostituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali eprofonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazionedella dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e checoinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto.

In altri termini, ledifferenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidonosignificativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato,avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con laconseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione peringiusta detenzione.Nel caso che si sta scrutinando, la motivazione sul punto del denunciatoritardo nella decisione da parte del Magistrato di sorveglianza – rilevante, comesi è visto, ai fini della riparazione – è del tutto carente, trattandosi di un aspettonon preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui si imponel’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello diPerugia, alla quale spetterà il compito di valutare se vi sia stato o menoingiustificato e significativo ritardo nell’adozione della decisione che hadeterminato l’uscita del ricorrente dall’istituto di pena.Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione dellespese tra le parti del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10970/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 237/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA] - Relatore – R.G.N. …/20244 3690/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Ancona del 11/02/2016,irrevocabile il 16/02/2023, veniva condannato per il reato di bancarottafraudolenta; in data 18/04/2023, la Procura generale presso la Corte di appellodi Perugia – previo cumulo della pena con altra derivante da pregressacondanna, in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzionedomiciliare con fine pena al 16/08/2023 – chiedeva al Magistrato di sorveglianzadi Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l’odiernoricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20/07/2023 questa Cortedi legittimità, accogliendo il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., revocava lasentenza del 16/02/2023 ed annullava senza rinvio la sentenza della Corte diappello di Perugia del 23/11/2021, per essere il reato di bancarotta fraudolentaestinto per prescrizione; in data 25/07/2023, la difesa avanzava istanza con laquale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare, che veniva disposto dalMagistrato di sorveglianza in data 04/08/2023.Con istanza alla Corte di appello di Perugia il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riparazioneper l’ingiusta detenzione, sia in relazione alla errata messa in esecuzione dellacondanna per il reato di bancarotta fraudolenta, che avrebbe dovuto essereannullata per legge, essendo il reato prescritto, sia in ordine all’inerzia delMagistrato di sorveglianza, che, a fronte di un’istanza di ripristino delladetenzione domiciliare avanzata il 25/07/2023, decideva dopo dieci giorni; conordinanza del 05/11/2025 il giudice della riparazione dichiarava inammissibilel’istanza.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 cod. proc.pen., 3 e 4 Cost., 5 CEDU, nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta dellamotivazione.

Rappresenta che la Corte territoriale ha respinto l’istanza inconsiderazione del fatto che non vi è stato un proscioglimento nel merito delTalevi, ma solo la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per intervenutaprescrizione; che tale conclusione si pone in contrasto con la giurisprudenzacostituzionale, che ha esteso l’ambito della tutela riparatoria anche alle ipotesi incui venga patita una ingiusta detenzione a causa di errori verificatisi in sede diesecuzione della pena, posto che, a mente dell’art. 5 CEDU, sussiste un precisodiritto alla riparazione per tutte le vittime di arresto o detenzione, senzadistinzione di sorta; che altrettanto priva di pregio è l’affermazione secondo laquale l’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato in ogni casocorrettamente adottato, atteso che, per un verso, non tiene conto che dopo circatre mesi fu emendato e, per altro verso, si pone in modo apertamentedissonante con la ratio dell’art. 314 cod. proc. pen., volto a riconoscere unindennizzo di fronte a qualsivoglia errore dell’[OSCURATO:PERSONA] che comprimala libertà personale oltre i limiti consentiti dalla legge; che, dunque, è evidentel’errore in cui è incorso il Procuratore generale nel richiedere la revoca delladetenzione domiciliare; che, peraltro, la motivazione è illogica nella parte in cuipone a fondamento del rigetto la circostanza per cui si tratterebbe non dirimessione in libertà, ma di semplice ripristino; che, invero, non è incontestazione la mancata remissione in libertà, quanto piuttosto l’ingiustificatoritardo nel far uscire dall’istituto di pena un condannato che non avrebbe maidovuto farvi ingresso.3.

In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.1.1.

Deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidatanel ritenere che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabileanche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successivealla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un erroredell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione, al quale nonabbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato(Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287737 – 01; Sez. 4, n. 42632del 29/10/2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287112 – 01; Sez. 4, n.9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01; Sez. 4, n. 44978 del04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281151 – 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva,Rv. 271689 – 01).È stato, altresì, specificato che l’errore dell’autorità procedente non può mairinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendoessere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n.42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n.38481 del 17/09/2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023,Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01; Sez.4 n. 57203/2017 cit., in motivazione).

Tale opzione ermeneutica si fonda sulladistinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sonoconcetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la penadefinita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinataall’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez.4, n. 57203/17 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera,n.m.).In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiustadetenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dallanorma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata delladetenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’internodei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata traun ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad unerrore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendoviolazione di legge.

Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nellaviolazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuitoal giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutteconsentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso perdefinizione.Ciò posto, va ancora premesso che l’art. 314, comma 4, seconda parte, cod.proc. pen. – a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per ilperiodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano statesofferte anche in forza di altro titolo» – esclude il diritto alla riparazione peringiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni della libertà conseguentialla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altrotitolo.

In tale ipotesi, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risultaassorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l’interessato concretamente patito un danno meritevole diriparazione.È stato, tuttavia, condivisibilmente precisato che, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, ove risulti che l’istante, nel periodo concernente la richiestadi riparazione per l’ingiusta custodia cautelare subita (o, che è lo stesso, per laingiusta detenzione subita a seguito del giudicato), era sottoposto a regimedetentivo presso l’abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo omeno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza deipresupposti per l’esclusione del diritto all’indennizzo, in quanto, in caso dilimitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto èescluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazionedella pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misuracautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alquale è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282576 – 01).Invero, l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., nell’escludere il diritto allariparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferteanche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, intema di esecuzione, tra l’una o l’altra forma di espiazione, affermando una pienacompensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa sisovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimoprovvedimento definitivo (Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019, Sabatino,Rv. 275282 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv.246392 – 01; Sez. 4, n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini,Rv. 225533 – 01); diversamente, nel caso di contemporanea applicazione dimisura cautelare, l’esclusione del diritto alla riparazione, prevista dalladisposizione in esame, opera solo qualora il diverso titolo relativo a misuracautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazionealla quale si è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016,Ricco, Rv. 265975 – 01).1.2.

Così definito il perimetro normativo e giurisprudenziale all’interno delquale occorre muoversi, osserva il Collegio che il primo profilo di doglianza èdestituito di fondamento, atteso che il periodo di detenzione subito dal ricorrenteche va dal 18/04/2023 al 25/07/2023 si è sovrapposto temporalmenteall’esecuzione della pena relativa ad una pregressa condanna definitiva, in forzadella quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzione domiciliare con finepena al 16/08/2023, con la conseguenza che, in relazione a detto periodo, deveescludersi il diritto alla riparazione, non potendo ritenersi ingiusta la detenzione,a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, come si è sopraevidenziato.In particolare, come ha ritenuto la Corte territoriale nell’ordinanzaimpugnata, il provvedimento di cumulo si fondava su un titolo esecutivo – lasentenza di secondo grado del 23/11/2021, passata in giudicato in data16/02/2023 – valido ed efficace, essendo la sentenza di condanna divenutairrevocabile, per cui non vi è stato alcun errore da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] fase esecutiva, elemento questo che costituisce presupposto indispensabileper il riconoscimento della riparazione nel caso in cui l’ingiusta detenzione patitaderivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena.Del resto, ha evidenziato il giudice della riparazione che la Procura generale nonavrebbe potuto non mettere in esecuzione la sentenza di condanna irrevocabile,difettando qualsivoglia potere-dovere di delibazione, ai fini della prescrizione delreato, in relazione ad un titolo ormai divenuto irrevocabile e che la carcerazioneera stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, previa revoca della detenzionedomiciliare cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA].1.3.

Diverse valutazioni devono essere svolte con riferimento al periodo ditempo che va dal 25/07/2023 – data nella quale il difensore aveva avanzatoistanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare – al04/08/2023, giorno in cui veniva ripristinata la detenzione domiciliare.

Rispetto adetto intervallo temporale, la difesa denuncia la carcerazione subita in eccedenzain conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui è stata avanzata l’istanzadi ripristino della detenzione domiciliare e la data in cui detto provvedimento èstato effettivamente assunto.Trattasi di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini della riparazione,potendo determinare l’ingiustizia della detenzione sofferta in tale periodo,qualora il provvedimento sia stato adottato con ritardo, ingiustificato esignificativo, ad esempio, in assenza di esigenze istruttorie o della necessità diacquisizione di atti.

In buona sostanza, l’ingiustizia della detenzione chedetermina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso incui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell’autorità giudiziarianella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero unritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria,nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casisi determina una illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione originario(Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023, dep. 2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Le considerazioni svolte, a giudizio del Collegio, valgono anche nel casooggetto del presente procedimento, dovendo equipararsi all’ingiustificato ritardonell’esecuzione dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016,Pittau, Rv. 268617 – 01; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210 –01) l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione,tenuto conto dell’identità di ratio.

Invero, tra l’esecuzione di una pena “fuori” o“dentro” il carcere vi è una “differenza radicale: qualitativa, prima ancora chequantitativa” (Corte cost. n. 32 del 12/02/2020), perché è profondamentediversa l’incidenza della pena sulla libertà personale.

Dunque, la questione nonpuò essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena, venendoin gioco una vera e propria trasformazione della natura della pena e dei suoiconcreti effetti sulla libertà del condannato: la pena da scontare in carcerecostituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali eprofonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazionedella dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e checoinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto.

In altri termini, ledifferenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidonosignificativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato,avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con laconseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione peringiusta detenzione.Nel caso che si sta scrutinando, la motivazione sul punto del denunciatoritardo nella decisione da parte del Magistrato di sorveglianza – rilevante, comesi è visto, ai fini della riparazione – è del tutto carente, trattandosi di un aspettonon preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui si imponel’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello diPerugia, alla quale spetterà il compito di valutare se vi sia stato o menoingiustificato e significativo ritardo nell’adozione della decisione che hadeterminato l’uscita del ricorrente dall’istituto di pena.Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione dellespese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omesso esame del ritardonell’adozione del provvedimento che ha determinato la scarcerazione con rinvio,per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresìla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omesso esame del ritardonell’adozione del provvedimento che ha determinato la scarcerazione con rinvio,per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresìla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Ancona del 11/02/2016,irrevocabile il 16/02/2023, veniva condannato per il reato di bancarottafraudolenta; in data 18/04/2023, la Procura generale presso la Corte di appellodi Perugia – previo cumulo della pena con altra derivante da pregressacondanna, in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzionedomiciliare con fine pena al 16/08/2023 – chiedeva al Magistrato di sorveglianzadi Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l’odiernoricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20/07/2023 questa Cortedi legittimità, accogliendo il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., revocava lasentenza del 16/02/2023 ed annullava senza rinvio la sentenza della Corte diappello di Perugia del 23/11/2021, per essere il reato di bancarotta fraudolentaestinto per prescrizione; in data 25/07/2023, la difesa avanzava istanza con laquale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare, che veniva disposto dalMagistrato di sorveglianza in data 04/08/2023.Con istanza alla Corte di appello di Perugia il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riparazioneper l’ingiusta detenzione, sia in relazione alla errata messa in esecuzione dellacondanna per il reato di bancarotta fraudolenta, che avrebbe dovuto essereannullata per legge, essendo il reato prescritto, sia in ordine all’inerzia delMagistrato di sorveglianza, che, a fronte di un’istanza di ripristino delladetenzione domiciliare avanzata il 25/07/2023, decideva dopo dieci giorni; conordinanza del 05/11/2025 il giudice della riparazione dichiarava inammissibilel’istanza.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 cod. proc.pen., 3 e 4 Cost., 5 CEDU, nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta dellamotivazione. Rappresenta che la Corte territoriale ha respinto l’istanza inconsiderazione del fatto che non vi è stato un proscioglimento nel merito delTalevi, ma solo la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per intervenutaprescrizione; che tale conclusione si pone in contrasto con la giurisprudenzacostituzionale, che ha esteso l’ambito della tutela riparatoria anche alle ipotesi incui venga patita una ingiusta detenzione a causa di errori verificatisi in sede diesecuzione della pena, posto che, a mente dell’art. 5 CEDU, sussiste un precisodiritto alla riparazione per tutte le vittime di arresto o detenzione, senzadistinzione di sorta; che altrettanto priva di pregio è l’affermazione secondo laquale l’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato in ogni casocorrettamente adottato, atteso che, per un verso, non tiene conto che dopo circatre mesi fu emendato e, per altro verso, si pone in modo apertamentedissonante con la ratio dell’art. 314 cod. proc. pen., volto a riconoscere unindennizzo di fronte a qualsivoglia errore dell’[OSCURATO:PERSONA] che comprimala libertà personale oltre i limiti consentiti dalla legge; che, dunque, è evidentel’errore in cui è incorso il Procuratore generale nel richiedere la revoca delladetenzione domiciliare; che, peraltro, la motivazione è illogica nella parte in cuipone a fondamento del rigetto la circostanza per cui si tratterebbe non dirimessione in libertà, ma di semplice ripristino; che, invero, non è incontestazione la mancata remissione in libertà, quanto piuttosto l’ingiustificatoritardo nel far uscire dall’istituto di pena un condannato che non avrebbe maidovuto farvi ingresso.3. In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.1.1. Deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidatanel ritenere che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabileanche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successivealla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un erroredell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione, al quale nonabbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato(Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287737 – 01; Sez. 4, n. 42632del 29/10/2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287112 – 01; Sez. 4, n.9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01; Sez. 4, n. 44978 del04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281151 – 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva,Rv. 271689 – 01).È stato, altresì, specificato che l’errore dell’autorità procedente non può mairinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendoessere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n.42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n.38481 del 17/09/2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023,Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01; Sez.4 n. 57203/2017 cit., in motivazione). Tale opzione ermeneutica si fonda sulladistinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sonoconcetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la penadefinita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinataall’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez.4, n. 57203/17 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera,n.m.).In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiustadetenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dallanorma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata delladetenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’internodei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata traun ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad unerrore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendoviolazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nellaviolazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuitoal giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutteconsentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso perdefinizione.Ciò posto, va ancora premesso che l’art. 314, comma 4, seconda parte, cod.proc. pen. – a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per ilperiodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano statesofferte anche in forza di altro titolo» – esclude il diritto alla riparazione peringiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni della libertà conseguentialla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altrotitolo. In tale ipotesi, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risultaassorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l’interessato concretamente patito un danno meritevole diriparazione.È stato, tuttavia, condivisibilmente precisato che, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, ove risulti che l’istante, nel periodo concernente la richiestadi riparazione per l’ingiusta custodia cautelare subita (o, che è lo stesso, per laingiusta detenzione subita a seguito del giudicato), era sottoposto a regimedetentivo presso l’abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo omeno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza deipresupposti per l’esclusione del diritto all’indennizzo, in quanto, in caso dilimitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto èescluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazionedella pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misuracautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alquale è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282576 – 01).Invero, l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., nell’escludere il diritto allariparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferteanche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, intema di esecuzione, tra l’una o l’altra forma di espiazione, affermando una pienacompensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa sisovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimoprovvedimento definitivo (Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019, Sabatino,Rv. 275282 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv.246392 – 01; Sez. 4, n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini,Rv. 225533 – 01); diversamente, nel caso di contemporanea applicazione dimisura cautelare, l’esclusione del diritto alla riparazione, prevista dalladisposizione in esame, opera solo qualora il diverso titolo relativo a misuracautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazionealla quale si è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016,Ricco, Rv. 265975 – 01).1.2. Così definito il perimetro normativo e giurisprudenziale all’interno delquale occorre muoversi, osserva il Collegio che il primo profilo di doglianza èdestituito di fondamento, atteso che il periodo di detenzione subito dal ricorrenteche va dal 18/04/2023 al 25/07/2023 si è sovrapposto temporalmenteall’esecuzione della pena relativa ad una pregressa condanna definitiva, in forzadella quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzione domiciliare con finepena al 16/08/2023, con la conseguenza che, in relazione a detto periodo, deveescludersi il diritto alla riparazione, non potendo ritenersi ingiusta la detenzione,a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, come si è sopraevidenziato.In particolare, come ha ritenuto la Corte territoriale nell’ordinanzaimpugnata, il provvedimento di cumulo si fondava su un titolo esecutivo – lasentenza di secondo grado del 23/11/2021, passata in giudicato in data16/02/2023 – valido ed efficace, essendo la sentenza di condanna divenutairrevocabile, per cui non vi è stato alcun errore da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] fase esecutiva, elemento questo che costituisce presupposto indispensabileper il riconoscimento della riparazione nel caso in cui l’ingiusta detenzione patitaderivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena.Del resto, ha evidenziato il giudice della riparazione che la Procura generale nonavrebbe potuto non mettere in esecuzione la sentenza di condanna irrevocabile,difettando qualsivoglia potere-dovere di delibazione, ai fini della prescrizione delreato, in relazione ad un titolo ormai divenuto irrevocabile e che la carcerazioneera stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, previa revoca della detenzionedomiciliare cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA].1.3. Diverse valutazioni devono essere svolte con riferimento al periodo ditempo che va dal 25/07/2023 – data nella quale il difensore aveva avanzatoistanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare – al04/08/2023, giorno in cui veniva ripristinata la detenzione domiciliare. Rispetto adetto intervallo temporale, la difesa denuncia la carcerazione subita in eccedenzain conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui è stata avanzata l’istanzadi ripristino della detenzione domiciliare e la data in cui detto provvedimento èstato effettivamente assunto.Trattasi di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini della riparazione,potendo determinare l’ingiustizia della detenzione sofferta in tale periodo,qualora il provvedimento sia stato adottato con ritardo, ingiustificato esignificativo, ad esempio, in assenza di esigenze istruttorie o della necessità diacquisizione di atti. In buona sostanza, l’ingiustizia della detenzione chedetermina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso incui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell’autorità giudiziarianella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero unritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria,nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casisi determina una illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione originario(Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023, dep. 2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Le considerazioni svolte, a giudizio del Collegio, valgono anche nel casooggetto del presente procedimento, dovendo equipararsi all’ingiustificato ritardonell’esecuzione dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016,Pittau, Rv. 268617 – 01; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210 –01) l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione,tenuto conto dell’identità di ratio. Invero, tra l’esecuzione di una pena “fuori” o“dentro” il carcere vi è una “differenza radicale: qualitativa, prima ancora chequantitativa” (Corte cost. n. 32 del 12/02/2020), perché è profondamentediversa l’incidenza della pena sulla libertà personale. Dunque, la questione nonpuò essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena, venendoin gioco una vera e propria trasformazione della natura della pena e dei suoiconcreti effetti sulla libertà del condannato: la pena da scontare in carcerecostituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali eprofonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazionedella dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e checoinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto. In altri termini, ledifferenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidonosignificativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato,avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con laconseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione peringiusta detenzione.Nel caso che si sta scrutinando, la motivazione sul punto del denunciatoritardo nella decisione da parte del Magistrato di sorveglianza – rilevante, comesi è visto, ai fini della riparazione – è del tutto carente, trattandosi di un aspettonon preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui si imponel’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello diPerugia, alla quale spetterà il compito di valutare se vi sia stato o menoingiustificato e significativo ritardo nell’adozione della decisione che hadeterminato l’uscita del ricorrente dall’istituto di pena.Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione dellespese tra le parti del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10970/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 237/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA]                             - Relatore –                  R.G.N. …/20244 3690/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Ancona del 11/02/2016,irrevocabile il 16/02/2023, veniva condannato per il reato di bancarottafraudolenta; in data 18/04/2023, la Procura generale presso la Corte di appellodi Perugia – previo cumulo della pena con altra derivante da pregressacondanna, in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzionedomiciliare con fine pena al 16/08/2023 – chiedeva al Magistrato di sorveglianzadi Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l’odiernoricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20/07/2023 questa Cortedi legittimità, accogliendo il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., revocava lasentenza del 16/02/2023 ed annullava senza rinvio la sentenza della Corte diappello di Perugia del 23/11/2021, per essere il reato di bancarotta fraudolentaestinto per prescrizione; in data 25/07/2023, la difesa avanzava istanza con laquale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare, che veniva disposto dalMagistrato di sorveglianza in data 04/08/2023.Con istanza alla Corte di appello di Perugia il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riparazioneper l’ingiusta detenzione, sia in relazione alla errata messa in esecuzione dellacondanna per il reato di bancarotta fraudolenta, che avrebbe dovuto essereannullata per legge, essendo il reato prescritto, sia in ordine all’inerzia delMagistrato di sorveglianza, che, a fronte di un’istanza di ripristino delladetenzione domiciliare avanzata il 25/07/2023, decideva dopo dieci giorni; conordinanza del 05/11/2025 il giudice della riparazione dichiarava inammissibilel’istanza.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 cod. proc.pen., 3 e 4 Cost., 5 CEDU, nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta dellamotivazione. Rappresenta che la Corte territoriale ha respinto l’istanza inconsiderazione del fatto che non vi è stato un proscioglimento nel merito delTalevi, ma solo la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per intervenutaprescrizione; che tale conclusione si pone in contrasto con la giurisprudenzacostituzionale, che ha esteso l’ambito della tutela riparatoria anche alle ipotesi incui venga patita una ingiusta detenzione a causa di errori verificatisi in sede diesecuzione della pena, posto che, a mente dell’art. 5 CEDU, sussiste un precisodiritto alla riparazione per tutte le vittime di arresto o detenzione, senzadistinzione di sorta; che altrettanto priva di pregio è l’affermazione secondo laquale l’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato in ogni casocorrettamente adottato, atteso che, per un verso, non tiene conto che dopo circatre mesi fu emendato e, per altro verso, si pone in modo apertamentedissonante con la ratio dell’art. 314 cod. proc. pen., volto a riconoscere unindennizzo di fronte a qualsivoglia errore dell’[OSCURATO:PERSONA] che comprimala libertà personale oltre i limiti consentiti dalla legge; che, dunque, è evidentel’errore in cui è incorso il Procuratore generale nel richiedere la revoca delladetenzione domiciliare; che, peraltro, la motivazione è illogica nella parte in cuipone a fondamento del rigetto la circostanza per cui si tratterebbe non dirimessione in libertà, ma di semplice ripristino; che, invero, non è incontestazione la mancata remissione in libertà, quanto piuttosto l’ingiustificatoritardo nel far uscire dall’istituto di pena un condannato che non avrebbe maidovuto farvi ingresso.3. In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.1.1. Deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidatanel ritenere che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabileanche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successivealla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un erroredell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione, al quale nonabbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato(Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287737 – 01; Sez. 4, n. 42632del 29/10/2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287112 – 01; Sez. 4, n.9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01; Sez. 4, n. 44978 del04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281151 – 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva,Rv. 271689 – 01).È stato, altresì, specificato che l’errore dell’autorità procedente non può mairinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendoessere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n.42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n.38481 del 17/09/2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023,Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01; Sez.4 n. 57203/2017 cit., in motivazione). Tale opzione ermeneutica si fonda sulladistinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sonoconcetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la penadefinita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinataall’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez.4, n. 57203/17 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera,n.m.).In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiustadetenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dallanorma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata delladetenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’internodei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata traun ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad unerrore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendoviolazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nellaviolazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuitoal giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutteconsentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso perdefinizione.Ciò posto, va ancora premesso che l’art. 314, comma 4, seconda parte, cod.proc. pen. – a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per ilperiodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano statesofferte anche in forza di altro titolo» – esclude il diritto alla riparazione peringiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni della libertà conseguentialla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altrotitolo. In tale ipotesi, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risultaassorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l’interessato concretamente patito un danno meritevole diriparazione.È stato, tuttavia, condivisibilmente precisato che, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, ove risulti che l’istante, nel periodo concernente la richiestadi riparazione per l’ingiusta custodia cautelare subita (o, che è lo stesso, per laingiusta detenzione subita a seguito del giudicato), era sottoposto a regimedetentivo presso l’abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo omeno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza deipresupposti per l’esclusione del diritto all’indennizzo, in quanto, in caso dilimitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto èescluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazionedella pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misuracautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alquale è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282576 – 01).Invero, l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., nell’escludere il diritto allariparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferteanche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, intema di esecuzione, tra l’una o l’altra forma di espiazione, affermando una pienacompensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa sisovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimoprovvedimento definitivo (Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019, Sabatino,Rv. 275282 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv.246392 – 01; Sez. 4, n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini,Rv. 225533 – 01); diversamente, nel caso di contemporanea applicazione dimisura cautelare, l’esclusione del diritto alla riparazione, prevista dalladisposizione in esame, opera solo qualora il diverso titolo relativo a misuracautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazionealla quale si è chiesto l’indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016,Ricco, Rv. 265975 – 01).1.2. Così definito il perimetro normativo e giurisprudenziale all’interno delquale occorre muoversi, osserva il Collegio che il primo profilo di doglianza èdestituito di fondamento, atteso che il periodo di detenzione subito dal ricorrenteche va dal 18/04/2023 al 25/07/2023 si è sovrapposto temporalmenteall’esecuzione della pena relativa ad una pregressa condanna definitiva, in forzadella quale il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzione domiciliare con finepena al 16/08/2023, con la conseguenza che, in relazione a detto periodo, deveescludersi il diritto alla riparazione, non potendo ritenersi ingiusta la detenzione,a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, come si è sopraevidenziato.In particolare, come ha ritenuto la Corte territoriale nell’ordinanzaimpugnata, il provvedimento di cumulo si fondava su un titolo esecutivo – lasentenza di secondo grado del 23/11/2021, passata in giudicato in data16/02/2023 – valido ed efficace, essendo la sentenza di condanna divenutairrevocabile, per cui non vi è stato alcun errore da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] fase esecutiva, elemento questo che costituisce presupposto indispensabileper il riconoscimento della riparazione nel caso in cui l’ingiusta detenzione patitaderivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena.Del resto, ha evidenziato il giudice della riparazione che la Procura generale nonavrebbe potuto non mettere in esecuzione la sentenza di condanna irrevocabile,difettando qualsivoglia potere-dovere di delibazione, ai fini della prescrizione delreato, in relazione ad un titolo ormai divenuto irrevocabile e che la carcerazioneera stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, previa revoca della detenzionedomiciliare cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA].1.3. Diverse valutazioni devono essere svolte con riferimento al periodo ditempo che va dal 25/07/2023 – data nella quale il difensore aveva avanzatoistanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare – al04/08/2023, giorno in cui veniva ripristinata la detenzione domiciliare. Rispetto adetto intervallo temporale, la difesa denuncia la carcerazione subita in eccedenzain conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui è stata avanzata l’istanzadi ripristino della detenzione domiciliare e la data in cui detto provvedimento èstato effettivamente assunto.Trattasi di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini della riparazione,potendo determinare l’ingiustizia della detenzione sofferta in tale periodo,qualora il provvedimento sia stato adottato con ritardo, ingiustificato esignificativo, ad esempio, in assenza di esigenze istruttorie o della necessità diacquisizione di atti. In buona sostanza, l’ingiustizia della detenzione chedetermina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso incui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell’autorità giudiziarianella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero unritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria,nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casisi determina una illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione originario(Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023, dep. 2024, Ministero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Le considerazioni svolte, a giudizio del Collegio, valgono anche nel casooggetto del presente procedimento, dovendo equipararsi all’ingiustificato ritardonell’esecuzione dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016,Pittau, Rv. 268617 – 01; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210 –01) l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione,tenuto conto dell’identità di ratio. Invero, tra l’esecuzione di una pena “fuori” o“dentro” il carcere vi è una “differenza radicale: qualitativa, prima ancora chequantitativa” (Corte cost. n. 32 del 12/02/2020), perché è profondamentediversa l’incidenza della pena sulla libertà personale. Dunque, la questione nonpuò essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena, venendoin gioco una vera e propria trasformazione della natura della pena e dei suoiconcreti effetti sulla libertà del condannato: la pena da scontare in carcerecostituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali eprofonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazionedella dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e checoinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto. In altri termini, ledifferenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidonosignificativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato,avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con laconseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione peringiusta detenzione.Nel caso che si sta scrutinando, la motivazione sul punto del denunciatoritardo nella decisione da parte del Magistrato di sorveglianza – rilevante, comesi è visto, ai fini della riparazione – è del tutto carente, trattandosi di un aspettonon preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui si imponel’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello diPerugia, alla quale spetterà il compito di valutare se vi sia stato o menoingiustificato e significativo ritardo nell’adozione della decisione che hadeterminato l’uscita del ricorrente dall’istituto di pena.Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione dellespese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omesso esame del ritardonell’adozione del provvedimento che ha determinato la scarcerazione con rinvio,per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresìla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore                                  La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omesso esame del ritardonell’adozione del provvedimento che ha determinato la scarcerazione con rinvio,per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresìla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore                                  La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris