CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 27984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8909-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 4879/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 11949/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato l’attribuzione del classamento effettuata dalla contribuente con procedura Docfa con riferimento ad immobili siti in Nazzano, destinati alla produzione di energia elettrica; la contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 8 RDL n. 652/1939 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente annullato l’atto impositivo per mancanza di motivazione senza tener conto dell’iter che aveva portato alla rettifica oggetto di impugnazione e, in particolare, del fatto che essa era conseguente alla proposta di rendita avanzata dalla contribuente (mediante procedura DOCFA) e a seguito di sopralluogo e stima diretta compiuta sui beni oggetto di denuncia, e che la parte contribuente era stata posta in grado di conoscere i presupposti della rettifica della rendita catastale; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha invero richiamato,nella decisione impugnata, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di classamento di immobili, con l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, nel cui caso la motivazione rileva non ai fini della legittimità, ma della attendibilità del giudizio, la cui mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione; diversamente, ove si individuino altri elementi che legittimano la variazione (cfr. Cass. n. 30166 del 2019), ovvero nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 31809/2018); 1.4. secondo quanto esposto dalla stessa ricorrente e secondo quanto riportato nell’atto impugnato (trascritto in parte qua nel controricorso), nella specie la riclassificazione è stata operata mediante comparazione di immobili simili a quello oggetto di rettifica non meglio specificati, nonché facendo ricorso a consolidati prontuari di settore , neppure specificatamente riportati e, dunque, su elementi di fatto esterni all’avviso e non indicati nella dichiarazione DOCFA, in relazione ai quali occorreva un’adeguata e perspicua motivazione, il cui relativo onere non può neppure essere successivamente adempiuto in sede contenziosa; 1.4. la ricorrente si è peraltro genericamente difesa sostenendo di aver allegato agli atti di notifica la documentazione tecnica-estimale essenziale in cui sarebbe stato specificato tutto l’iter estimativo, il criterio di stima adottato, l’epoca di riferimento dei prezzi di mercato e i relativi conteggi , ma non ha né trascritto né allegato la suddetta documentazione, anche a fronte delle specifiche contestazioni mosse sul punto dalla controricorrente (cfr. pag. 14 ss. controricorso); 1.5. in conclusione, la sentenza impugnata non si è sottratta ai principi dianzi illustrati; 2. il ricorso va pertanto rigettato, assorbita ogni altra questione sollevata dalla controricorrente, con conseguente regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in m