Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 33644/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 21 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, e in subordine di restituzione nel termine, proposta da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza del Tribunale di Lecce del 20 gennaio 2020 - irrevocabile il 13 febbraio 2020 - di condanna del ricorrente alla pena di mesi 2 di reclusione ed C 100,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis,

I. n. 638 del 1983.

2. Quarta Giuseppe ha proposto ricorso in cassazione (integrato da due memori datate entrambe 9 maggio 2022 che si rappresentano unitamente al ricorso introduttivo), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (Art. 125, 192, 629 bis, 175, 159, 161 e 163 cod. proc. pen.).; vizio della motivazione.

Con la decisione delle S.U. della Cassazione (n. 28912/2019) si è stabilito che il processo in assenza non prevede nessuna presunzione di conoscenza, ma solo a determinate condizioni una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; il processo in assenza è possibile solo se l'imputato è stato informato del processo (vedi anche Sez. 6, n. 43140 del 2019 e Sez. 5, n. 31201 del 2020).

Al di fuori di ogni presunzione anche l'imputato dichiarato assente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen., è legittimato ad allegare la mancata conoscenza del processo, a lui non imputabile.

Il ricorrente è stato dichiarato assente nel processo nonostante la nullità assoluta della citazione (solo in data 30 agosto 2021 gli è stata notificata l'esecuzione della sentenza in oggetto; egli in precedenza non aveva mai ricevuto notifica dell'estratto della sentenza).

La Corte di appello di Lecce avrebbe comunque dovuto applicare in via subordiaata la dis ipkina dell'art 175, secondo Cit.:7(t) comma, cod. proc. pen.,ila j-estituzione nel termine per proporre impugnazione.

Il ricorrente, infatti, aveva designato il difensore di fiducia durante le indagini prima della riforma della legge n. 67 del 2014.

Il sistema è incentrato esclusivamente sulla effettività della conoscenza del processo e, quindi, risulta illegittima la celebrazione di un processo sulla base del mero riscontro della regolarità della notifica (nel caso per compiuta giacenza inviata a mezzo posta nel domicilio dichiarato).

La disciplina in attuale considerazione con la c.d. riforma Cartabia, infatti, prevede la notificazione telematica all'imputato per l'effettiva e verificabile conoscenza del processo.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con la richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.

1. Come rilevato dalla Corte di appello non risulta applicabile l'art. 175 cod. proc. pen. sulla rimessione in termine per proporre impugnazione in quanto il dibattimento di primo grado si è svolto completamente nella vigenza della nuova normativa risultante dalla riforma della legge n. 67 del 2014.

Infatti, "L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art.3-1-90.7(PMg,, 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente" (Sez. 5 - , Sentenza n. 10433 del 31/01/2019 Cc., dep. 08/03/2019, Rv. 277240 - 01).

5. Per la rescissione del giudicato ex art. 629bis del cod. proc. pen. si deve rilevare che il ricorrente è stato inizialmente assistito da due difensori di fiducia e dopo l'interrogatorio aveva dichiarato il domicilio preso la sua residenza anagrafica.

Il decreto di citazione, pertanto, gli è stato notificato al domicilio dichiarato (per compiuta giacenza).

I difensori di fiducia comparsi alle udienze nulla hanno eccepito.

Solo in seguito, la difesa del ricorrente è stata assunta da un difensore ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen.

Per la rescissione del giudicato è necessaria "l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", che nel caso in giudizio non sussiste, come evidenziato dall'ordinanza impugnata.

Infatti, i difensori di fiducia, nominati dal ricorrente (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e mai revocati, nulla hanno eccepito in udienza, pur presenti.

La nomina di due difensori di fiducia evidenzia la sussistenza di rapporti professionali tra i difensori e l'imputato, in assenza di allegazioni contrarie e precise (vedi Sez. 3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016 ) Rv. 267947 - 0).

Invece, per i difensori d'ufficio con l'elezione di domicilio presso gli stessi, la sussistenza concreta dei rapporti professionali deve essere accertata con altri elementi: "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" (Sez.

U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020 ) Rv. 279420 - 01).

La dichiarazione di assenza, conseguentemente, è stata legittima e jil rimedio della rescissione del giudicato risulta non proponibile.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 21 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, e in subordine di restituzione nel termine, proposta da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza del Tribunale di Lecce del 20 gennaio 2020 - irrevocabile il 13 febbraio 2020 - di condanna del ricorrente alla pena di mesi 2 di reclusione ed C 100,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, I. n. 638 del 1983. 2. Quarta Giuseppe ha proposto ricorso in cassazione (integrato da due memori datate entrambe 9 maggio 2022 che si rappresentano unitamente al ricorso introduttivo), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (Art. 125, 192, 629 bis, 175, 159, 161 e 163 cod. proc. pen.).; vizio della motivazione. Con la decisione delle S.U. della Cassazione (n. 28912/2019) si è stabilito che il processo in assenza non prevede nessuna presunzione di conoscenza, ma solo a determinate condizioni una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; il processo in assenza è possibile solo se l'imputato è stato informato del processo (vedi anche Sez. 6, n. 43140 del 2019 e Sez. 5, n. 31201 del 2020). Al di fuori di ogni presunzione anche l'imputato dichiarato assente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen., è legittimato ad allegare la mancata conoscenza del processo, a lui non imputabile. Il ricorrente è stato dichiarato assente nel processo nonostante la nullità assoluta della citazione (solo in data 30 agosto 2021 gli è stata notificata l'esecuzione della sentenza in oggetto; egli in precedenza non aveva mai ricevuto notifica dell'estratto della sentenza). La Corte di appello di Lecce avrebbe comunque dovuto applicare in via subordiaata la dis ipkina dell'art 175, secondo Cit.:7(t) comma, cod. proc. pen.,ila j-estituzione nel termine per proporre impugnazione. Il ricorrente, infatti, aveva designato il difensore di fiducia durante le indagini prima della riforma della legge n. 67 del 2014. Il sistema è incentrato esclusivamente sulla effettività della conoscenza del processo e, quindi, risulta illegittima la celebrazione di un processo sulla base del mero riscontro della regolarità della notifica (nel caso per compiuta giacenza inviata a mezzo posta nel domicilio dichiarato). La disciplina in attuale considerazione con la c.d. riforma Cartabia, infatti, prevede la notificazione telematica all'imputato per l'effettiva e verificabile conoscenza del processo. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con la richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. 1. Come rilevato dalla Corte di appello non risulta applicabile l'art. 175 cod. proc. pen. sulla rimessione in termine per proporre impugnazione in quanto il dibattimento di primo grado si è svolto completamente nella vigenza della nuova normativa risultante dalla riforma della legge n. 67 del 2014. Infatti, "L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art.3-1-90.7(PMg,, 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente" (Sez. 5 - , Sentenza n. 10433 del 31/01/2019 Cc., dep. 08/03/2019, Rv. 277240 - 01). 5. Per la rescissione del giudicato ex art. 629bis del cod. proc. pen. si deve rilevare che il ricorrente è stato inizialmente assistito da due difensori di fiducia e dopo l'interrogatorio aveva dichiarato il domicilio preso la sua residenza anagrafica. Il decreto di citazione, pertanto, gli è stato notificato al domicilio dichiarato (per compiuta giacenza). I difensori di fiducia comparsi alle udienze nulla hanno eccepito. Solo in seguito, la difesa del ricorrente è stata assunta da un difensore ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. Per la rescissione del giudicato è necessaria "l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", che nel caso in giudizio non sussiste, come evidenziato dall'ordinanza impugnata. Infatti, i difensori di fiducia, nominati dal ricorrente (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e mai revocati, nulla hanno eccepito in udienza, pur presenti. La nomina di due difensori di fiducia evidenzia la sussistenza di rapporti professionali tra i difensori e l'imputato, in assenza di allegazioni contrarie e precise (vedi Sez. 3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016 ) Rv. 267947 - 0). Invece, per i difensori d'ufficio con l'elezione di domicilio presso gli stessi, la sussistenza concreta dei rapporti professionali deve essere accertata con altri elementi: "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" (Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020 ) Rv. 279420 - 01). La dichiarazione di assenza, conseguentemente, è stata legittima e jil rimedio della rescissione del giudicato risulta non proponibile. P.Q.M. Rigetta
Sentenza Cassazione n. 33644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris