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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 17336/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35983-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2016/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], amministratore del Condominio dell'edificio sito in Caserta, [OSCURATO:PERSONA], n. 36, dal 10 maggio 1980 sino al 30 giugno 1991, ricorreva innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione distaccata di Caserta, per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della complessiva Ric. 2018 n. 35983 sez.

S2 -ud. 07-06-2023 - 2 - somma di L.13.994.000 quale quota parte del debito su dilui gravante in qualità di condòmino moroso.

1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 850/2007 ottenuto dal ricorrente proponeva opposizione l’ingiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva in via preliminare la prescrizione estintiva del presunto credito, echiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -Sezione distaccata di Caserta revocava il decreto ingiuntivo ritenendo prescritto il preteso credito del Tassinari, nonché non provato l'assunto di parte opposta secondo cui nell'adunanza del 23 giugno 1991 l'assemblea condominiale avrebbe riconosciuto le anticipazioni effettuate dal Tassinari per spese ordinarie e straordinarie, in assenza di alcun riferimento ad allegati al verbale comprovanti dette spese, né di documentazione alcuna inviata a tutti i condòmini unitamente alla convocazione; inoltre, poiché l'azione è stata spiegata nei confronti del singolo condòmino, questi dovrebbe risponderne pro quota: ma dagli altri elementi istruttori non emergono i criteri di determinazione della medesima.

2. Impugnava detta pronuncia il Tassinari innanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza n. 2016/2018, accoglieva parzialmente il gravame e revocava il decreto ingiuntivo n. 850/2007 condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €5.259,36, oltre interessi al tasso legale.

A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: -quanto alla sussistenza del credito: dall’esame congiunto di due verbali dell’assemblea condominiale ([OSCURATO:DATA_NASCITA] e 23.06.1991), nonché dal difetto di impugnativa della delibera exart. 1337 cod. civ., risulta la volontà assembleare (vincolante anche per assenti e dissenzienti) di riconoscere il proprio debito nei confronti dell’(ex) Ric. 2018 n. 35983 sez.

S2 -ud. 07-06-2023 - 3 - amministratore, [OSCURATO:PERSONA], per le anticipazioni da lui effettuate fino a giugno 1991 –per spese ordinarie e straordinarie – per un totale di L.38.009.823; - quanto all’eccezione di prescrizione del credito riconosciuto: l’ordinario termine decennale deve ritenersi interrotto quanto meno due volte: una prima volta dalla relazione dell’amministratore di condominio pro tempore il quale, nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], illustrò a tutti i condòmini il contenuto delle richieste pervenute dal Tassinariin relazione al credito da questi vantato.

Di tale richiesta di adempimento furono resi edotti tutti i singoli debitori, e tanto è sufficiente perché si producano gli effetti di cui all’art. 2943 cod. civ.Una seconda volta mediante notifica del decreto i ngiuntivo, avvenuta il 12.09.2007.

3. La suddetta sentenza d’appello veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per il ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Restava intimato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del credito vantato dal Tassinari fosse stata interrotta in data 15 giugno 1999 dall'illustrazione verbale resa dall'amministratore di condominio pro temporee rivolta all'assemblea dei condòmini.

Com’è noto, infatti, l'art. 2943 cod. civ. prevede la tassatività delle cause interruttive della prescrizione, ossia: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte deldebitore.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 1988, Ric. 2018 n. 35983 sez.

S2 -ud. 07-06-2023 - 4 - 1137 e 2697 cod. civ., in relazione alla delibera condominiale del 23 giugno 1991; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. (le presunte anticipazioni del Tassinari).

Il ricorrente denuncia, tra i molteplici errori della Corte d'appello, per quel che qui ancora rileva, l’aver attribuito natura ricognitiva di debito alla delibera assembleare del 23 giugno del 1991, con conseguente inversione dell'onere della prova, così addossando al presunto debitore [OSCURATO:PERSONA] l'onere di dimostrare l'insussistenza del credito agitato dall'odierno resistente.

Il ricorrente riporta la corretta applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte a cura del Giudice di prime cure: la mancanza di specifiche indicazioni circa le poste debitorie e dei documenti giustificativi di tale presunte poste ha reso il verbale di assemblea del 23 giugno del 1991 del tutto inidoneo a costituire ricognizione di debito, tanto più anche in considerazione del fatto che l'azione di recupero veniva proposta nei confronti del singolo condòmino senza la specifica indicazione della consistenza di tale quota.

In altri termini, conclude il ricorrente, la Corte d'Appello di Napoli avrebbe dovuto rilevare come il Tassinari non avrebbe provato e neppure allegato le spese sostenute nell'interesse del condominio, né tantomeno ha provato di aver anticipato di tasca propria le somme corrispondenti.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attengono all’esistenza e consistenza del debito del ricorrente, anche sotto il profilo dell’asserita prescrizione.

Essi sono entrambi infondati, in quanto non attingono alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.

3.1. Il giudice di seconde cure non ha fondato la sua decisione sull’intervenuta prescrizione medianteillustrazione orale dell’esistenza Ric. 2018 n. 35983 sez.

S2 -ud. 07-06-2023 - 5 - del credito del Tassinari all’assemblea condominiale: la Corte ha, piuttosto, attribuito valore di riconoscimento del debito alla volontà dei singoli condòmini, incluso [OSCURATO:PERSONA] presente per delega, adeguatamente edotti dalla relazione dell’amministratore pro tempore; volontà espressa nel verbale di assemblea del condominio del 15.06.1999.

A tal proposito, questa Corte ha avuto occasione di precisare che il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass. Sez. 2, n. 9097 del 12.04.2018).

Il riconoscimento dell’altrui diritto per il tramite di qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito, incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (nel caso di specie, il verbale di assemblea), interrompe la prescrizione exart. 2944 cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 21947 del 02.09.2019).

3.2. Del resto, correttamente la Corte d’Appello precisa che neanche il Malatesta ha mai contestato che la sua quota di debito – rispetto al complessivo credito del Tassinari di L.38.009.823 – sia quella pretesa con decreto ingiuntivo.

4. Tanto basta a rigettare il ricorso.

Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio nonavendo la part e intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla spese.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti Ric. 2018 n. 35983 sez.

S2 -ud. 07-06-2023 - 6 - processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35983-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2016/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], amministratore del Condominio dell'edificio sito in Caserta, [OSCURATO:PERSONA], n. 36, dal 10 maggio 1980 sino al 30 giugno 1991, ricorreva innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione distaccata di Caserta, per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della complessiva Ric. 2018 n. 35983 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 2 - somma di L.13.994.000 quale quota parte del debito su dilui gravante in qualità di condòmino moroso. 1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 850/2007 ottenuto dal ricorrente proponeva opposizione l’ingiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva in via preliminare la prescrizione estintiva del presunto credito, echiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -Sezione distaccata di Caserta revocava il decreto ingiuntivo ritenendo prescritto il preteso credito del Tassinari, nonché non provato l'assunto di parte opposta secondo cui nell'adunanza del 23 giugno 1991 l'assemblea condominiale avrebbe riconosciuto le anticipazioni effettuate dal Tassinari per spese ordinarie e straordinarie, in assenza di alcun riferimento ad allegati al verbale comprovanti dette spese, né di documentazione alcuna inviata a tutti i condòmini unitamente alla convocazione; inoltre, poiché l'azione è stata spiegata nei confronti del singolo condòmino, questi dovrebbe risponderne pro quota: ma dagli altri elementi istruttori non emergono i criteri di determinazione della medesima. 2. Impugnava detta pronuncia il Tassinari innanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza n. 2016/2018, accoglieva parzialmente il gravame e revocava il decreto ingiuntivo n. 850/2007 condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di €5.259,36, oltre interessi al tasso legale. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: -quanto alla sussistenza del credito: dall’esame congiunto di due verbali dell’assemblea condominiale ([OSCURATO:DATA_NASCITA] e 23.06.1991), nonché dal difetto di impugnativa della delibera exart. 1337 cod. civ., risulta la volontà assembleare (vincolante anche per assenti e dissenzienti) di riconoscere il proprio debito nei confronti dell’(ex) Ric. 2018 n. 35983 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 3 - amministratore, [OSCURATO:PERSONA], per le anticipazioni da lui effettuate fino a giugno 1991 –per spese ordinarie e straordinarie – per un totale di L.38.009.823; - quanto all’eccezione di prescrizione del credito riconosciuto: l’ordinario termine decennale deve ritenersi interrotto quanto meno due volte: una prima volta dalla relazione dell’amministratore di condominio pro tempore il quale, nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], illustrò a tutti i condòmini il contenuto delle richieste pervenute dal Tassinariin relazione al credito da questi vantato. Di tale richiesta di adempimento furono resi edotti tutti i singoli debitori, e tanto è sufficiente perché si producano gli effetti di cui all’art. 2943 cod. civ.Una seconda volta mediante notifica del decreto i ngiuntivo, avvenuta il 12.09.2007. 3. La suddetta sentenza d’appello veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per il ricorso per cassazione affidato a due motivi. Restava intimato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del credito vantato dal Tassinari fosse stata interrotta in data 15 giugno 1999 dall'illustrazione verbale resa dall'amministratore di condominio pro temporee rivolta all'assemblea dei condòmini. Com’è noto, infatti, l'art. 2943 cod. civ. prevede la tassatività delle cause interruttive della prescrizione, ossia: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte deldebitore. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 1988, Ric. 2018 n. 35983 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 4 - 1137 e 2697 cod. civ., in relazione alla delibera condominiale del 23 giugno 1991; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. (le presunte anticipazioni del Tassinari). Il ricorrente denuncia, tra i molteplici errori della Corte d'appello, per quel che qui ancora rileva, l’aver attribuito natura ricognitiva di debito alla delibera assembleare del 23 giugno del 1991, con conseguente inversione dell'onere della prova, così addossando al presunto debitore [OSCURATO:PERSONA] l'onere di dimostrare l'insussistenza del credito agitato dall'odierno resistente. Il ricorrente riporta la corretta applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte a cura del Giudice di prime cure: la mancanza di specifiche indicazioni circa le poste debitorie e dei documenti giustificativi di tale presunte poste ha reso il verbale di assemblea del 23 giugno del 1991 del tutto inidoneo a costituire ricognizione di debito, tanto più anche in considerazione del fatto che l'azione di recupero veniva proposta nei confronti del singolo condòmino senza la specifica indicazione della consistenza di tale quota. In altri termini, conclude il ricorrente, la Corte d'Appello di Napoli avrebbe dovuto rilevare come il Tassinari non avrebbe provato e neppure allegato le spese sostenute nell'interesse del condominio, né tantomeno ha provato di aver anticipato di tasca propria le somme corrispondenti. 3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attengono all’esistenza e consistenza del debito del ricorrente, anche sotto il profilo dell’asserita prescrizione. Essi sono entrambi infondati, in quanto non attingono alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. 3.1. Il giudice di seconde cure non ha fondato la sua decisione sull’intervenuta prescrizione medianteillustrazione orale dell’esistenza Ric. 2018 n. 35983 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 5 - del credito del Tassinari all’assemblea condominiale: la Corte ha, piuttosto, attribuito valore di riconoscimento del debito alla volontà dei singoli condòmini, incluso [OSCURATO:PERSONA] presente per delega, adeguatamente edotti dalla relazione dell’amministratore pro tempore; volontà espressa nel verbale di assemblea del condominio del 15.06.1999. A tal proposito, questa Corte ha avuto occasione di precisare che il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass. Sez. 2, n. 9097 del 12.04.2018). Il riconoscimento dell’altrui diritto per il tramite di qualsiasi atto implicante l’esistenza del debito, incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (nel caso di specie, il verbale di assemblea), interrompe la prescrizione exart. 2944 cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 21947 del 02.09.2019). 3.2. Del resto, correttamente la Corte d’Appello precisa che neanche il Malatesta ha mai contestato che la sua quota di debito – rispetto al complessivo credito del Tassinari di L.38.009.823 – sia quella pretesa con decreto ingiuntivo. 4. Tanto basta a rigettare il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio nonavendo la part e intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla spese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti Ric. 2018 n. 35983 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 6 - processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r