CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 01163/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 31 luglio 2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della L&[OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo dello studio odontoiatrico e dei materiali ivi contenuti, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 348 e 590 cod. pen. provvisoriamente contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al periculum in mora. Sostiene la ricorrente che: i) la stessa ha assunto ufficialmente la gestione del centro a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], provvedendo alla sua regolarizzazione, anche sul piano della conformità alla disciplina sanitaria; ii) il Tribunale ha fondato il rigetto della richiesta di riesame sulla base delle sole sommarie informazioni delle persone escusse il 27/2/2025 e delle annotazioni di [OSCURATO:PERSONA], tutte prive del requisito dell'attualità, in quanto cristallizzano la presenza del padre, [OSCURATO:PERSONA], all'interno dello studio solo nel periodo compreso nell'imputazione provvisoria; iii) l'assunzione della gestione del centro da parte della ricorrente costituisce un momento di cesura del nesso di pertinenzialità, impedendo il sequestro del bene di proprietà del terzo, e rivela la sproporzione della misura applicata che, da un lato, incide ingiustamente sul diritto al lavoro del terzo in buona fede e, dall'altro lato, persegue una finalità impeditiva che avrebbe potuto essere realizzata anche con una meno gravosa misura inibitoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il vizio enunciato, in realtà, deduce vizi della motivazione che esorbitano dal perimetro del giudizio riservato a questa Corte in tema di misura cautelari reali, circoscritto alla sola violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.). Invero, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il Tribunale, con motivazione tutt'altro che apparente, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza del periculum e sulla persistenza del nesso di pertinenzialità anche dopo il passaggio alla ricorrente della gestione del centro (cfr. le pagine 2, 3 e 4). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11 dicembre 2025 Il Consigliere este