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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 05557/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 5695/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 6 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del l egale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 781/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 15/7/2021 (n. 781/2021), la C orte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della Immo biliare [OSCURATO:SOCIETA]., di somme a titolo di canoni non corrisposti in relazione a un contrattodi locazione ad uso diverso da quello di abitazione intercorso trale parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, s ulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisitial giudizio, era emerso come le parti, nel corso del rapporto, nonavessero raggiunto alcun accordo inteso alla riduzione del canone di locazione originariamente convenuto, con la conseguenza c he l’avvenuta accettazione, nel tempo, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale locatrice), di somme di importo inferiore a quello dovuto, era avvenuta a mero titolo di acconto, avendo acconsentitoa una semplice dilazione di pagamento delle re stanti parti dicanone con la riserva di recuperarle al termine del rapporto; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo di impugnazione; laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con contr oricorso; laLuceper s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione degli artt. 2709, 2710 e 2720c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di valorizzare il contenuto probatoriodelle fatture quietanzate rilasciate dalla società locatrice nel Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corso del rapporto, segnatamente nella parte in cui riportavano un importoa titolo di canone inferiore a quello originariamente convenuto trale parti, senza nulla specificare in relazione alla relativa natura di ‘acconto’ o meno: circostanza dalla quale risultava agevolmente ricavabile(anche in via confessoria) l’intenzione della società locatrice di addivenire a una riduzione convenzionale del canone locazione, anzichéa una mera dilazione del relativo pagamento; ilmotivo è inammissibile; dev’essere preliminarmente rilevato come la società ricorrente abbia trascurato di assolvere in modo adeguato ai propri oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso rilevanti ai sensi del l’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardo all’allegazione della documentazioneidonea a consentire l’esatta individuazione della sede processualee dei te rmini delle argomentazioni articolate in ricorso in relazione al valore probatorio delle fatture ivi dedott e , in tal modo incorrendo nelle preclusioni connesse a ll’eccezione, sollevata dalla parte contro ricorrente, circa l’inammissibile novità di tale ques tione avanzataper la prima volta in questa sede di legittimità; ciò posto , varrà in ogni caso sottolineare come attraverso le censureindicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.),la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risultaaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattispecie astratta prevista dalle norme d i legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erron ea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo , contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernasocietà ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazi one fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova documentale richiamatiin ricorso; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella pro spettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; atale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio dicui all’art. 360 n. 5 c.p.c. possa utilmente ritenersi denunciabile per cassazione,unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testu ale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di o messo esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629831 -01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al ries ame del merito della causa, l’odierna doglianza della società ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevanteai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazi one operata nella sentenza impugnata con riguardoall'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risultaaver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri undiscorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linea rità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede; sullabase di tali premesse, dev’essere conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della societ à ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.000,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessor i come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 5695/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 6 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del l egale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 781/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 15/7/2021 (n. 781/2021), la C orte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della Immo biliare [OSCURATO:SOCIETA]., di somme a titolo di canoni non corrisposti in relazione a un contrattodi locazione ad uso diverso da quello di abitazione intercorso trale parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, s ulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisitial giudizio, era emerso come le parti, nel corso del rapporto, nonavessero raggiunto alcun accordo inteso alla riduzione del canone di locazione originariamente convenuto, con la conseguenza c he l’avvenuta accettazione, nel tempo, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale locatrice), di somme di importo inferiore a quello dovuto, era avvenuta a mero titolo di acconto, avendo acconsentitoa una semplice dilazione di pagamento delle re stanti parti dicanone con la riserva di recuperarle al termine del rapporto; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo di impugnazione; laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con contr oricorso; laLuceper s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione degli artt. 2709, 2710 e 2720c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di valorizzare il contenuto probatoriodelle fatture quietanzate rilasciate dalla società locatrice nel Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corso del rapporto, segnatamente nella parte in cui riportavano un importoa titolo di canone inferiore a quello originariamente convenuto trale parti, senza nulla specificare in relazione alla relativa natura di ‘acconto’ o meno: circostanza dalla quale risultava agevolmente ricavabile(anche in via confessoria) l’intenzione della società locatrice di addivenire a una riduzione convenzionale del canone locazione, anzichéa una mera dilazione del relativo pagamento; ilmotivo è inammissibile; dev’essere preliminarmente rilevato come la società ricorrente abbia trascurato di assolvere in modo adeguato ai propri oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso rilevanti ai sensi del l’art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardo all’allegazione della documentazioneidonea a consentire l’esatta individuazione della sede processualee dei te rmini delle argomentazioni articolate in ricorso in relazione al valore probatorio delle fatture ivi dedott e , in tal modo incorrendo nelle preclusioni connesse a ll’eccezione, sollevata dalla parte contro ricorrente, circa l’inammissibile novità di tale ques tione avanzataper la prima volta in questa sede di legittimità; ciò posto , varrà in ogni caso sottolineare come attraverso le censureindicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.),la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risultaaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattispecie astratta prevista dalle norme d i legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erron ea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo , contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernasocietà ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazi one fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova documentale richiamatiin ricorso; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella pro spettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; atale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio dicui all’art. 360 n. 5 c.p.c. possa utilmente ritenersi denunciabile per cassazione,unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testu ale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di o messo esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629831 -01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al ries ame del merito della causa, l’odierna doglianza della società ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevanteai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazi one operata nella sentenza impugnata con riguardoall'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risultaaver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 5695/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri undiscorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linea rità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede; sullabase di tali premesse, dev’essere conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della societ à ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 7.000,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessor i come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della r
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