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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00668/2023

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9/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5529/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 504/06/2020depositata in data 17.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 5529/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Toscanarigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 66/2019 della C.T.P. di Arezzo , che aveva in parte accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liq. , correlativamente annullando l’avviso di accertamento notificatole il 4.10.2017, per l’anno 2013 – afferente a ripresa ai fini IRES, IRAP e IVA – limitatamente a quest’ultima imposta; contestualmente, la C.T.R. disattese anche l’appello incidentale proposto dalla società contribuente, in relazione ai motivi non accolti; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò – per quanto qui ancora interessa – che a fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sulla cessione di componenti di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (10%), prevista dal n. 127 - sexies della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, occorre prescindere dalla qualità soggettiva delcessionario (ossia, se questi debba direttamente impiegare dett e componenti quale beneficiario dell’impianto fotovoltaico, ovvero quale esercente l’atti vità di realizzazione o istallazione dello stesso), solo necessitando che i beni ceduti abbiano una oggettiva destinazione a comporre il ridetto impianto in termini funzionali; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o; la società contribuente è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazionedel combinato disposto dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e del n. 127-sexies della Tabella A allegata allo stesso d.P.R.; si contesta la decisione nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto N. 5529/21 R.G. di poter ancorare la cessione -ad aliquota IVA agevolata - d e i beni in questione , per come operata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., al solo dato oggettivo (inerente, cioè, all’idoneità a comporre un impianto fotovoltaico) anziché alla qualità soggettiva del cessionario, detta agevolazione non potendo riconoscersi ove l’operazione sia effettuata verso soggetti che svolgano unicamente attività di commercializzazione e rivenditadei beni stessi; 2.1– il ricorso è fondato , nei termini di cui appresso ; nella giurisprudenza di questa Corte, è ampiamente ricevuto l’insegnamento secondo cui “In tema di IVA, l'agevolazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127 quinquies della Tabella A, allegata al citato decreto, che, nell'utilizzare il termine "impianto", fa riferimento ad un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, senza che sia possibile un'interpretazione estensiva di una norma che contempla un'agevolazione: ne consegue che, in detta ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della medesima Tabella” (Cass. n. 7788/2019; conf., Cass. n. 25080/2019);e ancora, quello secondo cui “In tema di Iva, la cessione di pannelli fotovoltaici è soggetta al regime agevolativo di cui al n. 127 sexies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante "beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto di cui al predetto n. 127-quinquies", purché questi siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che N. 5529/21 R.G. rilevi il soggetto che imprime agli stessi tale destinazione, non essendo presupposte specifiche caratteristiche soggettive del beneficiario, né essendo richiamato alcun collegamento di natura finalistica tra il soggetto e il bene, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell'ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost. e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile” (Cass. n. 30138/2019; conf.

Cass. n. 11190/2021); ora la C.T.R.,pur richiamando il primo principio suprariportato che anche questo Collegio condivide e così ritenendo applicabile il n. 127-sexiesdella citata Tabella A, ha tuttavia omesso di adeguatamente accertare se i beni oggetto delle fatture contestate costituissero di persé un “impianto” in senso proprio, oppure se essi fossero stati comunque poi adoperati per la realizzazione di un impianto, ciò costituendo il discrimine tra le fattispecie agevolative di cui ai nn. 127-quinquies e 127-sexiesdella Tabella stessa, ferma l’irrilevanza della qualità soggettiva del cessionario, come da giurisprudenza da ultimo citata;con la conseguenza che, nel caso in cui fosse rimasta confermata l’inapplicabilità del citato n. 127 - quinquies, l’assenza di prova del concreto utilizzo dei beni a fini realizzativi dell’impianto avrebbe tuttavia escluso la riconoscibilità dell’agevolazione in discorso, giacché l’operazione sarebbe così rimasta assoggettata all’aliquota ordinaria; si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio effettui, sulla base delle risultanze di causa,l’accertamento occorrente; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa N. 5529/21 R.G. composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5529/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 504/06/2020depositata in data 17.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 5529/21 R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Toscanarigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 66/2019 della C.T.P. di Arezzo , che aveva in parte accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liq. , correlativamente annullando l’avviso di accertamento notificatole il 4.10.2017, per l’anno 2013 – afferente a ripresa ai fini IRES, IRAP e IVA – limitatamente a quest’ultima imposta; contestualmente, la C.T.R. disattese anche l’appello incidentale proposto dalla società contribuente, in relazione ai motivi non accolti; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò – per quanto qui ancora interessa – che a fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sulla cessione di componenti di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (10%), prevista dal n. 127 - sexies della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, occorre prescindere dalla qualità soggettiva delcessionario (ossia, se questi debba direttamente impiegare dett e componenti quale beneficiario dell’impianto fotovoltaico, ovvero quale esercente l’atti vità di realizzazione o istallazione dello stesso), solo necessitando che i beni ceduti abbiano una oggettiva destinazione a comporre il ridetto impianto in termini funzionali; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o; la società contribuente è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazionedel combinato disposto dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e del n. 127-sexies della Tabella A allegata allo stesso d.P.R.; si contesta la decisione nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto N. 5529/21 R.G. di poter ancorare la cessione -ad aliquota IVA agevolata - d e i beni in questione , per come operata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., al solo dato oggettivo (inerente, cioè, all’idoneità a comporre un impianto fotovoltaico) anziché alla qualità soggettiva del cessionario, detta agevolazione non potendo riconoscersi ove l’operazione sia effettuata verso soggetti che svolgano unicamente attività di commercializzazione e rivenditadei beni stessi; 2.1– il ricorso è fondato , nei termini di cui appresso ; nella giurisprudenza di questa Corte, è ampiamente ricevuto l’insegnamento secondo cui “In tema di IVA, l'agevolazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127 quinquies della Tabella A, allegata al citato decreto, che, nell'utilizzare il termine "impianto", fa riferimento ad un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, senza che sia possibile un'interpretazione estensiva di una norma che contempla un'agevolazione: ne consegue che, in detta ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della medesima Tabella” (Cass. n. 7788/2019; conf., Cass. n. 25080/2019);e ancora, quello secondo cui “In tema di Iva, la cessione di pannelli fotovoltaici è soggetta al regime agevolativo di cui al n. 127 sexies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante "beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto di cui al predetto n. 127-quinquies", purché questi siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che N. 5529/21 R.G. rilevi il soggetto che imprime agli stessi tale destinazione, non essendo presupposte specifiche caratteristiche soggettive del beneficiario, né essendo richiamato alcun collegamento di natura finalistica tra il soggetto e il bene, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell'ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost. e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile” (Cass. n. 30138/2019; conf. Cass. n. 11190/2021); ora la C.T.R.,pur richiamando il primo principio suprariportato che anche questo Collegio condivide e così ritenendo applicabile il n. 127-sexiesdella citata Tabella A, ha tuttavia omesso di adeguatamente accertare se i beni oggetto delle fatture contestate costituissero di persé un “impianto” in senso proprio, oppure se essi fossero stati comunque poi adoperati per la realizzazione di un impianto, ciò costituendo il discrimine tra le fattispecie agevolative di cui ai nn. 127-quinquies e 127-sexiesdella Tabella stessa, ferma l’irrilevanza della qualità soggettiva del cessionario, come da giurisprudenza da ultimo citata;con la conseguenza che, nel caso in cui fosse rimasta confermata l’inapplicabilità del citato n. 127 - quinquies, l’assenza di prova del concreto utilizzo dei beni a fini realizzativi dell’impianto avrebbe tuttavia escluso la riconoscibilità dell’agevolazione in discorso, giacché l’operazione sarebbe così rimasta assoggettata all’aliquota ordinaria; si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio effettui, sulla base delle risultanze di causa,l’accertamento occorrente; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa N. 5529/21 R.G. composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de
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