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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41970/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è declinato in fatto nella parte in cui tende a confutare la valutazione degli elementi correttamente operata dalla Corte di appello che, oltre ad integrare la motivazione della sentenza di primo grado valorizzando i plurimi dati desunti dalle sommarie informazioni dei dipendenti e dal contenuto della messaggistica del telefono cellulare, ha attribuito la titolarità della sostanza rinvenuta al ricorrente ,al contempo negando l'ipotesi - non suffragata da alcun concreto elemento secondo cui terze persone si fossero introdotte nel locale per occultare la sostanza stupefacente del tipo cocaina sequestrata ed attribuita al ricorrente; la confezione in cui era contenuto lo stupefacente, non a caso, si presentava parzialmente aperta e spiegava il parziale uso personale della stessa per come accertato all'atto dell'intervento degli operanti; rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica c:ensura confutata dalla decisione che ha rilevato l'assenza di elementi positivi desumibili dal contegno processuale e dalla personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è declinato in fatto nella parte in cui tende a confutare la valutazione degli elementi correttamente operata dalla Corte di appello che, oltre ad integrare la motivazione della sentenza di primo grado valorizzando i plurimi dati desunti dalle sommarie informazioni dei dipendenti e dal contenuto della messaggistica del telefono cellulare, ha attribuito la titolarità della sostanza rinvenuta al ricorrente ,al contempo negando l'ipotesi - non suffragata da alcun concreto elemento secondo cui terze persone si fossero introdotte nel locale per occultare la sostanza stupefacente del tipo cocaina sequestrata ed attribuita al ricorrente; la confezione in cui era contenuto lo stupefacente, non a caso, si presentava parzialmente aperta e spiegava il parziale uso personale della stessa per come accertato all'atto dell'intervento degli operanti; rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica c:ensura confutata dalla decisione che ha rilevato l'assenza di elementi positivi desumibili dal contegno processuale e dalla personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris