Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14047/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente da vizi logici, il Giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen. - che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47077 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente da vizi logici, il Giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen. - che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47077 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris