CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1953
Cassazione n. 38694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1953 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione di pena illegale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo nella pena di anni trenta di reclusione; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, essendo già stata riconosciuta la costituzionalità, nel complessivo sistema ordinamentale vigente, della pena dell'ergastolo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2