CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità di entrambi gli atti di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 il Tribunale di Lecce, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Aprile alla pena di 6 mesi e 20 giorni di arresto e 250 euro di ammenda per il reato dell'art. 678 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione in cui era contestato l'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895), commesso in Lecce l'8 febbraio 2020, per aver detenuto, nella abitazione in cui conviveva con altro coimputato, polvere pirica ed artifici pirotecnici. Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ulteriormente riqualificato il fatto addebitato all'imputata in quello dell'art. 679, comma 1, cod. pen. e rideterminato la pena in mesi 2 di arresto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con due differenti atti di ricorso, i cui motivi sono di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Nell'atto di ricorso 5 novembre 2021, con unico motivo, deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, che la Corte d'appello avrebbe dovuto ulteriormente riqualificare il fatto non sub art. 679, comma 1, cod. pen., ma sub art. 679, comma 2, cod. pen, perché la imputata non deteneva la polvere e gli artifici, che appartenevano al coimputato, ed era al più meramente consapevole della loro esistenza, come da schema legale della fattispecie meno grave del secondo comma. Nell'atto di ricorso 15 dicembre 2021, con unico cumulativo motivo, deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, che la Corte d'appello non ha effettuato accertamento sulla micidialità della polvere e degli artifici pirotecnici ritrovati, e che la stessa ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta della attenuante della lieve entità. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità di entrambi gli atti di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. In particolare, è fondato il primo atto di ricorso in ordine temporale, in cui con unico motivo si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto ulteriormente riqualificare il fatto non sub art. 679, comma 1, cod. pen., ma sub art. 679, comma 2, cod. pen, perché non vi era prova che la imputata detenesse la polvere e gli artifici, ma soltanto che la stessa potesse essere consapevole che gli stessi erano dal convivente detenuti nella casa comune di abitazione. L'art. 679, comma 1, cod. pen. sanziona "chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità"; l'art. 679, comma 2, cod. Pen., punisce, invece, "chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorita".Le due fattispecie, pertanto, si caratterizzano per sovrapponibilità di condotta penalmente rilevante ("omette di denunciare"; "omette di farne denuncia") ed oggetto materiale ("materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità"; "materie esplodenti"), e si distinguono per la relazione esistente tra il soggetto attivo e l'oggetto materiale, in quanto il reato del primo comma prevede espressamente che l'agente sia il detentore delle materie esplodenti, laddove quello del secondo comma è reato soltanto di soggetto diverso dal detentore. La questione oggetto del ricorso attiene, pertanto, al contenuto della motivazione della sentenza di condanna in punto di attribuibilità alla ricorrente della detenzione della polvere pirica e degli artifici pirotecnici rinvenuti in casa sua. L'attribuibilità della detenzione anche alla coimputata è stata decisa dal giudice di primo grado sulla base della seguente motivazione: "la condotta di chi consapevole della presenza del materiale esplodente nell'abitazione che condivide con il proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente dello stesso, è correo nella detenzione". La motivazione di secondo grado è estremamente sintetica, e si risolve in una sola frase, che è stata censurata in ricorso. Il motivo è fondato. Se il legislatore ha previsto il reato meno grave del secondo comma per la condotta di chi, consapevole della esistenza nella propria abitazione di materie esplodenti, non provvede alla denuncia, la mera consapevolezza della presenza del materiale esplodente nell'abitazione che condivide con il proprietario - condotta integrante il reato del comma 2 - non può essere assunto come indice della connivenza nel reato più grave del comma 1. A sostenere questa tesi, si opererebbe, infatti, una sorta di abrogazione tacita in via interpretativa del reato del comma 2, in quanto il comportamento materiale tipico che lo caratterizza finirebbe con l'essere giudicato integrare, di per sé e senza ulteriori elementi di prova, il reato più grave del comma 1. Vi è, pertanto, un salto logico nel ritenere che dalla mera consapevolezza, seguita dalla omissione di denuncia (reato del comma 2), consegua necessariamente il concorso nella detenzione (reato del comma 1). Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il secondo atto di ricorso è assorbito. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di