CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 luglio 1957; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 novembre 1968; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), 1'8 dicembre 1955; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il 4 gennaio 1967; avverso la sentenza del 23 luglio 2020, della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La complessiva vicenda processuale parte da un'originaria imputazione di associazione per delinquere, costituita dagli odierni ricorrenti unitamente ad altri coimputati (non ricorrenti), al fine di commettere una pluralità di reati, circa duecento, tutti singolarmente contestati, di falso, truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, favoreggiamento, ed altri reati contro la pubblica amministrazione e in materia edilizia e ambientale; tutti commessi dal 2002 al 2007. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 4 giugno 2019, all'esito di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, dopo aver dichiarato la prescrizione di numerosi capi d'imputazione e l'insussistenza del fatto per altri, ha confermato la responsabilità degli odierni ricorrenti, in relazione ai residui reati loro rispettivamente ascritti e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia e, il solo [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno patito dalle parti civili costituite. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata (del 23 luglio 2020), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha dichiarato la prescrizione di molte delle residue imputazioni, ma ha confermato, per quel (- rileva in questa sede, la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il solo reato di falso contestato al capo 33 della rubrica (relativo ad un'ipotizzata falsa attestazione di presenza contenuta all'interno di un verbale di riunione della commissione edilizia integrata) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, anch'essi di falso, contestati ai capi 2 e 194 (limitatamente ad alcune condotte) e al capo 195 (relativi, il primo, ad alcune false annotazioni effettuate sul registro di protocollo, e gli altri due ad ipotizzate falsificazioni di ricevute di accettazione di alcune raccomandate (modelli 22R). 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei loro rispettivi difensori, i predetti imputati. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre autonomi motivi di ricorso e deduce: 2.1. con il primo motivo violazione di legge (in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e 479 cod. pen.) e conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provato che il verbale oggetto della contestazione attestasse falsamente la presenza del geom. Spinosa, deducendo tale falsa attestazione dall'incipit del verbale stesso, rappresentativo, invece, secondo la prospettazione difensiva, della sola composizione della commissione e non della effettiva presenza di tutti i singoli componenti indicati. Il già esplicito dato letterale, poi, troverebbe chiara conferma in altro verbale, quello del 19 luglio 2005, dove, accanto al dato della composizione, sarebbe stata significativamente aggiunta la specifica indicazione della presenza dei singoli componenti; 2.2. con il secondo motivo, ancora violazione di legge (in relazione agli artt. 62 bis e 163 cod. pen.), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche omettendo di valutare elementi sicuramente significativi, quali l'incensuratezza, la correttezza della condotta processuale, le dichiarazioni confessorie rese nel corso dell'istruttoria e la risalenza nel tempo delle condotte contestate; 2.3. con il terzo motivo, violazione di legge (in relazione all'art. 29 cod. pen. e all'applicazione della legge 241 del 2006), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte d'appello avrebbe erroneamente omesso di dichiarare estinta la pena per indulto e, parallelamente, non avrebbe escluso la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di impugnazione deducendo: 3.1. con il primo motivo, parzialmente sovrapponibile a quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], violazione ed erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen.), carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui, sempre con riferimento al capo 33), la sentenza avrebbe ritenuto provato che il verbale oggetto della contestazione attestasse falsamente la presenza del geom. Spinosa. Laddove, nel predetto verbale, si darebbe atto solo e semplicemente della composizione della commissione, senza nulla dire in ordine all'effettiva presenza dei componenti. Si aggiunge, tuttavia, che comunque mancherebbe la prova dell'animus nocendi vel decipiendi, quale necessario profilo di partecipazione soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice. La Corte, infatti, non avrebbe compiutamente valutato che tutti i verbali delle commissioni edilizie sarebbero stati comunque validi, anche a prescindere dalla presenza della totalità dei componenti. Cosicché, attestare la presenza di un membro, quando tale presenza nulla avrebbe apportato alla validità dell'atto, non potrebbe ritenersi circostanza effettivamente voluta dall'agente, ma frutto di una mera leggerezza o negligenza; 3.2. con il secondo motivo, violazione dell'art. 49 cod. pen.e conseguente vizio di motivazione, perché la già evidenziata validità dell'atto oggetto di contestazione rileverebbe, secondo la difesa, anche sotto il profilo della ritenuta offensività della condotta. La falsa attestazione della presenza (inutile) di un componente, infatti, alla luce della natura endoprocedimentale del verbale oggetto della contestazione e della sua specifica funzione probatoria, non potrebbe ritenersi comunque intrinsecamente idonea a conseguire uno scopo antigiuridico; 3.3. con il terzo ed ultimo motivo, violazione di legge (in relazione agli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen.) e vizio di motivazione, quanto alla natura fidefaciente dell'atto oggetto della ipotizzata falsificazione (un verbale della commissione edilizia integrata), che, in quanto atto endoprocedimentale, non autonomamente lesivo, prodromico all'emanazione del successivo permesso a costruire, anch'esso intrinsecamente non fidefaciente, non potrebbe ritenersi di per sé dotato dei caratteri richiesti dagli artt. 2699 e 2700 del codice civile 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi di ricorso, deducendo: 4.1. con il primo, analogamente a quanto dedotto dalla difesa dei primi due ricorrenti, ma sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, il travisamento della prova documentale acquisita, nella parte in cui la corte d'appello avrebbe ritenuto provato che il verbale oggetto della contestazione attestasse falsamente la presenza del geom. Spinosa. Laddove, nel predetto verbale, si darebbe atto solo e semplicemente dalla composizione della commissione, senza nulla dire in ordine all'effettiva presenza dei componenti; 4.2. con il secondo motivo, analogamente alla difesa della [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 49 cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato l'idoneità dell'atto oggetto della contestazione (un verbale di riunione della commissione edilizia integrata) a ledere l'interesse giuridico tutelato dalla norma. In particolare, si aggiunge, la regolare costituzione della commissione stessa (stante la presenza effettiva della maggioranza dei componenti), la perfetta regolarità dei pareri espressi e l'assoluta gratuità della partecipazione, alla luce dell'efficacia probatoria dell'atto, renderebbero del tutto inutile (e quindi inidonea a ledere l'interesse tutelato) la contestata falsa attestazione della presenza di uno degli effettivi componenti; 4.3. con il terzo motivo, anch'esso sovrapponibile alla parallela censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 476, comma 2, cod. pen., quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata. Il parere espresso dalla commissione edilizia integrata, infatti, avrebbe una mera valenza consultiva ed endoprocedimentale ed in quanto tale non sarebbe un atto pubblico fidefaciente. Ma quand'anche lo si volesse ritenere tale, la sua efficacia probatoria (ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.) sarebbe limitata alla provenienza dell'atto e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, non certo all'indicazione dei componenti presenti o assenti; 4.4. con il quarto motivo, il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., rappresentata dalla perizia grafica richiesta dalla difesa al fine di accertare la falsificazione della sottoscrizione del Cifarelli apposta in calce al verbale del 4 novembre 2005. La corte territoriale, sostiene il ricorrente, avrebbe rigettato la richiesta rilevando erroneamente (peraltro alla luce di atti inutilizzabili, segnatamente, il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21 dicembre 2005, allegato al ricorso), come l'imputato, sentito nel corso delle indagini preliminari, avrebbe riconosciuto la sottoscrizione apposta. Laddove al Cifarelli, in quell'occasione, sarebbe stato mostrato altro verbale, del 5 aprile 2004, non già quello del 4 novembre 2005, oggetto del capo d'imputazione. 5. La difesa del Montone, infine, articola cinque motivi d'impugnazione, deducendo: 5.1. con il primo, l'omessa valutazione delle doglianze formulate nella memoria rimessa alla corte d'appello all'udienza del 23 luglio 2020 e conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione; 5.2. con il secondo motivo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dall'originario coimputato, [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), in occasione dell'applicazione della misura cautelare, sulle quali i giudici di merito avrebbe in massima parte fondato il giudizio di responsabilità con riferimento al capo 2 della rubrica. Tali dichiarazioni, secondo la difesa, sarebbero state acquisite agli atti del dibattimento sull'erroneo presupposto di un ipotetico consenso prestato dalle difese; consenso che, invece, era stato prestato esclusivamente per la rinnovazione dibattimentale conseguente all'avvicendamento dei diversi collegi giudicanti e non avrebbe potuto fondare anche l'acquisizione di dichiarazioni rese da un soggetto che volontariamente si sarebbe sottratto al controesame; 5.3. con il terzo motivo, illogicità della motivazione nella parte in cui non si sarebbe dato conto della sostanziale inattendibilità della ricostruzione proposta nelle già richiamate dichiarazioni del Gianfrancesco. In particolare, secondo il tribunale (alle cui motivazioni si riporta anche la corte d'appello), tutti i protocolli specificamente indicati nel corpo della sentenza sarebbe stati falsamente formati il 16 gennaio 2006, ma già in data antecedente risulterebbero depositate in Provincia le pratiche edilizie con il relativo protocollo (ed il numero corrispondente a quello in ipotesi falsificato in data successiva); 5.4. con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 476, secondo comma e 479 cod. pen., e conseguente vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione dei reati di cui ai capi d'imputazione 194 e 195. Secondo il ricorrente, la falsificazione sarebbe stata limitata al timbro apposto sulla lettera e nello specifico alla data leggibile sulla busta della raccomandata. Cosicché, non essendo il timbro, in sé, fidefaciente e non essendo il modello 22R (relativo dall'attestazione di accettazione della raccomandata), citato nella sentenza, un registro, ma la ricevuta dell'invio della raccomandata, la condotta commessa non sarebbe sussumibile nella fattispecie contestata, ma dovrebbe essere al massimo qualificabile in termini di falsità in certificazione. Tanto emergerebbe con evidenza dal capo 35, nel quale le medesime condotte sarebbero state contestate senza la previsione dell'aggravante del capoverso dell'art. 476; 5.5. con il quinto ed ultimo motivo, ancora violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (in relazione all'art. 62 bis cod. pen.) nella parte in cui la corte d'appello non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, omettendo di motivare in ordine alle pur valide argomentazioni esposte nei motivi di appello. 6. Il 28 marzo ed il 1° aprile 2022, le difese, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ulteriori memorie, con le quali insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cefarelli. Come si è detto, la Corte d'appello di Napoli, dichiarata la prescrizione di numerosi capi d'imputazione, ha confermato la condanna nei confronti dei predetti imputati, nelle loro qualità di componenti della commissione edilizia integrata, per il solo capo 33, relativo ad un'ipotizzata falsa attestazione di presenza contenuta all'interno di un verbale di riunione della commissione. Il primo motivo proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], così come tutti i motivi sollevati dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] ed i primi tre motivi proposti dalla difesa del Cefarelli, devono essere esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi tra loro. Tutti, infatti, attengono alla ritenuta insussistenza del delitto di falso contestato ai predetti al capo 33 della rubrica, sia sotto il profilo della concreta configurabilità di una effettiva e consapevole immutatio veri, sia sotto il profilo di una sua eventuale offensività, sia ancora sotto il profilo dell'efficacia probatoria dell'atto. 1.1. Al capo 33 è contestato il delitto di cui agli artt. 479 cod. pen in relazione al comma 2 dell'art. 476 cod. pen. consistito nella falsa attestazione di presenza del geom. Spinosa, contenuta nel verbale di riunione della commissione edilizia integrata del 4 novembre 2005, qualificato atto pubblico fidefaciente. La difesa degli imputati contesta, in primo luogo, che dal tenore letterale del verbale possa ricavarsi tale falsa attestazione. In esso, infatti, si sostiene, si darebbe atto solo e semplicemente della composizione della commissione e non della effettiva presenza dei singoli componenti, desumibile, invece, dalla sottoscrizione apposta in calce al verbale medesimo. E tanto troverebbe chiara conferma in altro verbale, quello del 19 luglio 2005, dove, accanto al dato della composizione, sarebbe stata significativamente aggiunta la specifica indicazione della presenza dei singoli componenti. Il motivo è manifestamente infondato. L'indicazione della mera composizione dell'organo deliberante, in sé, rappresenta un dato del tutto irrilevante nell'economia dell'atto, se non nella parte in cui vi sia effettiva corrispondenza con la presenza dei singoli membri. Proprio la mancanza di una specifica indicazione di assenza, a margine dell'indicazione della composizione, rappresenta una chiara espressione della presenza di tutti coloro che sono indicati in epigrafe. Il verbale, infatti, per come è strutturato, evidenzia che la commissione si è riunita in quel luogo ed in quel giorno nella composizione indicata, senza alcuna ulteriore specificazione. Circostanza, questa, che permette di dedurre logicamente la presenza di tutti coloro che in esso sono indicati. D'altronde, il dato (già in sé autonomamente significativo) è ampiamente riscontrato dagli esiti delle intercettazioni (rappresentative delle anomale modalità di convocazione e celebrazione delle sedute della commissione) e dalle dichiarazioni confessorie rese dal [OSCURATO:PERSONA] (presente anche nella seduta oggetto di contestazione) e dalla sua collaboratrice, [OSCURATO:PERSONA], specificamente evidenziate dalla corte territoriale. Cosicché, in questo contesto, l'eventuale diversa formazione di altri paralleli verbali, proprio per la loro differente struttura formale, non può essere utilizzato come metro di comparazione per la valutazione di quello oggetto di contestazione. 1.2. Del tutto irrilevante è, poi, l'eventuale mancanza dell'animus nocendi ve! decipiendi. Per consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138). Né, in concreto, può ritenersi che la falsità (come prospettata) sia imputabile ad una leggerezza dei ricorrenti o a una loro incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, ad una loro negligente applicazione di una prassi amministrativa. Si è già detto, infatti, che il dato documentale è ampiamente riscontrato dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni confessorie di alcuni imputati (specificamente evidenziate dalla corte territoriale), esse stesse rappresentative delle modalità di convocazione e di celebrazione delle sedute della commissione e, attraverso esse, della consapevolezza della falsità contestata. 1.3. Manifestamente infondato è poi anche il motivo attinente alla contestata natura fidefaciente del verbale (proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Cefarelli), in quanto cozza con un'interpretazione consolidata di questa Corte, condivisa anche in questa sede. Il verbale della seduta di un organo pubblico è, in sé, un atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fa piena prova non solo delle dichiarazioni rese dcille parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma anche, banalmente, della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale che lo ha formato (Sez. 5, n. 26616 del 22/02/2019, Rv. 276638, in motivazione). Cosicché, la falsa attestazione della presenza di un componente di un organo collegiale rientra fra le circostanze coperte dalla fede privilegiata che assiste l'atto stesso e giustifica, in sé, la contestazione dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 476 del codice penale. E ciò a prescindere dalla sua natura endoprocedimentale. All'interno della generale categoria dell'atto pubblico, ai fini della tutela penale, devono infatti essere ricompresi non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cd. interni, ossia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 49417 del 06/10/2003, Rv. 227659; Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041). 1.4. Allo stesso modo, il falso commesso non può ritenersi innocuo e quindi irrilevante (come ritenuto dalle difese della [OSCURATO:PERSONA] e del Cefarelli nella formulazione dei loro rispettivi motivi d'impugnazione). Tale è, infatti, il falso che cade sull'atto o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria (Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 18513201; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Rv. 270245). Laddove, in concreto, la condotta falsificatrice attiene all'attestazione di presenza dei componenti della commissione e, quindi, ad un profilo coperto, per come si è detto, dalla funzione fidefaciente dell'atto. Né, sotto tale profilo, rileva l'eventuale gratuità della singola partecipazione o la riscontrata validità dell'atto medesimo, circostanze che attengono all'eventuale individuale motivo sotteso alle singole condotte o all'uso che dell'atto viene fatto, e non già all'idoneità della condotta a ledere la fede pubblica ed il conseguente affidamento dei terzi.2. Il secondo ed il terzo motivo proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] attengono, invece, al suo trattamento sanzionatorio. 2.1. La difesa dell'imputato deduce, con il secondo motivo di ricorso, che la corte d'appello, in violazione degli artt. 62 bis e 163 cod. pen. e con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). In concreto, la corte d'appello ha espressamente indicato il criterio utilizzato a fondamento della ritenuta esclusione (la particolare intensità del dolo che ha sorretto la condotta dell'imputato in relazione alla pluralità dei reati accertati): l'apprezzamento negativo in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'invocato riconoscimento è questione che attiene al merito e non è sindacabile nel giudizio di legittimità. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] censura, sempre sotto il profilo della violazione di legge, l'omessa applicazione dell'indulto. Anche questo motivo deve essere dichiarato inammissibile. La questione relativa all'omessa applicazione dell'indulto può essere proposta nel giudizio di legittimità solo nel caso in cui il giudice di merito l'abbia presa in esame e l'abbia risolta negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi (come nel caso in esame), riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 6954 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278506). 2.3. In ultimo, sempre con il terzo motivo di ricorso, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] censura, sotto il profilo della violazione di legge, l'omessa esclusione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Il motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e tanto impone, in applicazione proprio dell'art. 29 cod. pen., norma invocata dal ricorrente, l'applicazione della pena accessoria nella misura determinata dai giudici di merito. 3. La difesa del Cefarelli, con il terzo motivo di ricorso, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla perizia grafica richiesta dalla difesa al fine di accertare la falsificazione della sottoscrizione apposta in calce al verbale del 4 novembre 2005. La corte territoriale, infatti, avrebbe rigettato la richiesta rilevando, erroneamente (peraltro alla luce di atti inutilizzabili, segnatamente del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 21 dicembre 2005), come l'imputato, sentito nel corso delle indagini preliminari, avrebbe riconosciuto la sottoscrizione apposta. Laddove al Cifarelli, in quell'occasione, sarebbe stato mostrato altro verbale, del 5 aprile 2004, non già quello del 4 novembre 2005, oggetto del capo d'imputazione. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815). In secondo luogo, la riconducibilità della sottoscrizione al Cefarelli è desumibile, oltre che dal riconoscimento contestato dalla difesa, anche dalle conversazioni intercettate (che, a prescindere dallo specifico riferimento, confermano la consapevolezza delle anomalie riscontrate nei verbali della commissione e la sua specifica volontà di coprirle) e dalle dichiarazioni confessorie, già in precedenza evidenziate, resa dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua collaboratrice ([OSCURATO:PERSONA]). Da ciò l'irrilevanza dell'invocato accertamento peritale. 4. La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Come si è detto, il Montone è stato ritenuto responsabile per i soli reati contestati ai capi 2 e 194 (limitatamente ad alcune condotte) e al capo 195, unici non dichiarati prescritti e relativi, il primo, ad alcune false annotazioni effettuate sul registro di protocollo, e gli altri due ad ipotizzate falsificazione dei modelli 22R, attinenti alla ricezione di lettere raccomandate. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato censura, preliminarmente ed in linea generale, l'omessa valutazione delle memorie ritualmente depositate all'udienza del 23 luglio 2020 e il conseguente vizio di motivazione della decisione adottata. Il motivo è manifestamente infondato. L'omessa valutazione di una memoria difensiva può astrattamente influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado solo nell'ipotesi in cui in essa siano state prospettate argomentazioni non affrontate nella decisione. In queste ipotesi, tuttavia, il ricorrente ha l'onere di evidenziare dettagliatamente, a pena di inammissibilità, le specifiche questioni proposte con la memoria depositata e non affrontate dal giudice. In concreto, il ricorrente si è limitato a riprodurre integralmente il contenuto della memoria e a dedurre, genericamente, la sua omessa valutazione, senza, tuttavia, specificare quale profilo di essa non sia stato valutato dal giudice. Tanto rende generica (e quindi inammissibile) la censura.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, invece, la difesa dell'imputato deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dal coimputato — [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato — sulle quali i giudici di merito avrebbero in massima parte fondato il giudizio di responsabilità con riferimento al capo 2 della rubrica. Secondo la prospettazione difensiva, tali dichiarazioni sarebbero state acquisite agli atti del dibattimento sull'erroneo presupposto di un ipotetico consenso prestato dalle difese; consenso che, invece, sarebbe stato prestato esclusivamente per la rinnovazione dibattimentale, conseguente all'avvicendamento dei diversi collegi giudicanti, e non avrebbe potuto fondare anche l'acquisizione di dichiarazioni rese da un soggetto che volontariamente si sarebbe sottratto al controesame. Il motivo è inammissibile. Come già ritenuto da questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). Cosicché, il giudice dell'impugnazione non sarà tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678), In applicazione di questo principio, il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza, fondato, per come chiaramente evidenziato dalla corte territoriale, anche sulle convergenti dichiarazioni rese da altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune (che non solo ha confermato la prassi di lasciare spazi in bianco nel registro di protocollo per poter inserire, con data antecedente, richieste relative a pratiche edilizie, ma ha anche specificato come tanto era certamente avvenuto su richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA]) e sulle stesse dichiarazioni confessorie del ricorrente (che ha riconosciuto di essersi rivolto al Gianfrancesco per alcune pratiche di finanziamento presentate fuori termine). 4.3. Premessa l'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni, la difesa dell'imputato, con il terzo motivo di ricorso, ha poi dedotto la loro sostanziale inattendibilità, attesa la logica incompatibilità tra quanto dedotto e le ulteriori risultanze documentali. In particolare, secondo il tribunale (alle cui motivazioni si riporta anche la corte d'appello), tutti i protocolli specificamente indicati nel corpo della sentenza sarebbero stati falsamente formati il 16 gennaio 2006; ma ciò sarebbe incompatibile con le ulteriori acquisizioni documentali, in quanto già in data antecedente risulterebbero depositate in Provincia le pratiche edilizie con il relativo protocollo ed il numero corrispondente a quello in ipotesi falsificato in data successiva. La censura è manifestamente infondata ed eccentrica rispetto alla contestazione, che ha per oggetto, tra l'altro, proprio l'utilizzo (successivo) di spazi originariamente ed intenzionalmente lasciati in bianco al fine di poter protocollare, con date antecedenti, pratiche edilizie ed urbanistiche depositate tardivamente. Cosicché, le censure sollevate dalla difesa, lungi dal rappresentare profili di illogicità delle contestazioni, rappresentano esse stesse il nucleo essenziale delle condotte contestate ed il motivo ultimo delle falsificazioni. D'altronde, sotto il profilo processuale, le dichiarazioni rese dal coimputato (già in sé intrinsecamente attendibili, per come si è detto) risultano ampiamente convergenti con quelle rese dal sindaco, [OSCURATO:PERSONA] (che ha confermato la prassi di lasciare degli spazi in bianco nel registro di protocollo) e dallo stesso Montone (che ha riconosciuto di essersi rivolto allo stesso Gianfrancesco per ottenere numeri di protocollo antecedenti in relazione ad alcune pratiche di finanziamento scadute). 4.4. Residua la censura relativa ai capi 194 e 195. All'imputato è contestato di aver falsificato i modelli 22R, predisponendo, in concorso con altri coimputati (non ricorrenti), una falsa attestazione di accettazione della raccomandata (da utilizzare, nei giorni successivi, per trasmettere alcune pratiche di finanziamento rispettando la scadenza del bando). Secondo il ricorrente, per come si è detto, la falsificazione sarebbe stata limitata al timbro apposto sulla lettera e nello specifico alla data leggibile sulla busta della raccomandata. Cosicché, non essendo il timbro, in sé, fidefaciente e non essendo il modello 22R (relativo dall'attestazione di accettazione della raccomandata), citato nella sentenza, un registro, ma la ricevuta dell'invio della raccomandata, la condotta commessa non sarebbe sussumibile nella fattispecie contestata, ma dovrebbe essere al massimo qualificabile in termini di falsità in certificazione. Il motivo è manifestamente infondato. La contestazione (e la condotta accertata) non ha per oggetto il timbro, ma la ricevuta di accettazione della raccomandata (il modello 22R), necessaria per trasmettere alcune pratiche di finanziamento nel rispetto del termine di scadenza del bando. E il modello 22R rappresenta un atto pubblico e non già una mera certificazione amministrativa (Sez. 5, n. 3058 del 27/01/1987, Rv. 175329, in motivazione). Il criterio distintivo primario fra atto pubblico e certificato amministrativo risiede nell'appartenenza o meno del fatto attestato ad un'attività contestuale propria del pubblico ufficiale, onde sono da considerarsi certificati amministrativi quelle sole attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui direttamente compiute o di fatti accaduti sotto la sua immediata percezione: se il certificato amministrativo documenta dati già in possesso della pubblica amministrazione, con la funzione di attestare la verità o la scienza di fatti che non sono stati direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, l'atto pubblico ha invece natura costitutiva e non riproduttiva, costituendo il primo passaggio di detti fatti dalla realtà fenomenica a quella documentale» (Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017, Borrega, Rv. 271414). Ciò considerato, con il modello 22R, il pubblico ufficiale non si limita a documentare dati già in possesso della pubblica amministrazione, ma documenta attività lui stesso compiute nell'esercizio delle sue funzioni ed attribuzioni: l'accettazione del plico; la determinazione (secondo peso e dimensione) dell'affrancatura, quale compenso del servizio; la riscossione del relativo importo; la registrazione sul bollettino e sulla ricevuta delle generalità del mittente e del destinatario, del luogo di recapito del plico, della data della sua accettazione e di eventuali particolari "servizi accessori" (espresso, via aerea, avviso di ricevimento) richiesti dal mittente e compresi nell'importo versato. In applicazione di detti principi, pertanto, la ricevuta di accettazione della raccomandata (modello 22R), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi atto pubblico e non mera certificazione amministrativa. Né, in ultimo, è rilevante la prospettata incongruità tra le contestazioni formulate ai capi 194 e 195 e quella di cui al capo 35, proprio perché l'incongruità consegue ad una diversa contestazione (rimessa in via esclusiva alle determinazioni del pubblico ministero) e non già ad una diversa qualificazione di una medesima contestazione. 4.5. In ultimo, quanto al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente richiamare quanto evidenziato, in precedenza, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, sottratto al sindacato di legittimità, se non nei limiti della logicità e della sufficienza della motivazione adottata. In concreto, la corte d'appello ha espressamente indicato il criterio utilizzato a fondamento della ritenuta esclusione (la particolare intensità del dolo e il ruolo preminente assunto dall'imputato nella gestione complessiva delle pratiche riguardanti i finanziamenti). L'apprezzamento negativo, pertanto, proprio perché sorretto da una motivazione logica e sufficiente, è insindacabile nel giudizio di legittimità. 5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti devono essere condannati al pagam