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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 35845/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il qivale ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o in subordine rigettati e comunque la conferma della condanna dei ricorrenti; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili perché intempestivi i ricorsi proposti con unico atto ca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva confermato la loro condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, nei confronti dei primi due, anche per quello di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nel corso dell'attivil:à della AGC Group s.r.I., fallita nel novembre del 2013 e della quale il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto, l'Alessi amministratore di fatto, mentre la Corsinovi e la Martini socie.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. con unico atto a firma del comune difensore tutti i condannati, eccependo l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte a causa del mancato inserimento nel fascicolo processuale dell'atto di impugnazione recante l'attestazione del suo deposito nella cancelleria del Tribunale di Prato, avvenuto il 5 marzo 2021 e dunque tempestivamente.

Errore da ritenersi decisivo in quanto avrebbe impedito alla stessa Corte di esaminare i motivi di ricorso ed ai ricorrenti di difendersi dinanzi alla stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Dagli atti originariamente pervenuti alla Quinta Sezione della Corte che ha adottato l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p., risulta che la sentenza della Corte di appello di Firenze oggetto del ricorso ordinario era stata emessa in data 20 novembre 2020 e che in dispositivo era stato fissato per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta, compiutosi il 19 gennaio 2021 e rispettato dal giudice del merito.

Da tale data ha dunque iniziato a decorrere il termine di giorni quarantacinque previsto dall'art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p. per impugnare la suddetta sentenza, termine che è scaduto il 5 marzo 2021.

Risulta altresì che i ricorsi ordinari siano stati spediti via posta da Prato alla Corte d'appello di Firenze il 9 marzo 2021, pervenendo alla cancelleria della medesima il successivo 11 marzo.

All'odierno ricorso straordinario il difensore dei ricorrenti ha invec:e allegato l'ultima_ -) pagina di copia di quello ordinario, sulla quale risulta apposta in data 5 marzo 2021 l'attestazione dell'avvenuto deposito dell'atto in una cancelleria (documento pacificamente non presente negli atti pervenuti alla Quinta Sezione per la decisione dei ricorsi ordinari), che lo stesso difensore asserisce essere quella del Tribunale di Prato, dove per l'appunto lo stesso sarebbe stato presentato, all'evidenza, ai sensi dell'art.582 comma 2 c.p.p. per il successivo inoltro alla Corte di Cassazione, come peraltro indicato nella sua intestazione.

3. Deve escludersi anzitutto che la produzione difensiva sia di per sè idonea a dimostrare il deposito dei ricorsi ordinari presso la cancelleria del Tribunale di Prato, atteso che il timbro apposto in calce all'atto di impugnazione, oltre all'attestazione di deposito, riporta esclusivamente il nome e la firma di un funzionario di cancelleria, ma non anche l'indicazione che la stessa sia effettivamente quella del suddetto Tribunale, tanto più che la medesima o analoga attestazione non è presente sull'originale dei ricorsi, il quale riporta esclusivamente il timbro della ricezione del plico postale da parte della Corte d'appello di Firenze 1'11 marzo 2021.

Ma anche volendo attribuire fede a quanto sostenuto dalla difesa - ossia che effettivamente i ricorsi ordinari siano stati depositati il 5 marzo 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Prato - ciò non sarebbe sufficiente a determinare la loro tempestività e l'erroneità della decisione della Quinta Sezione oggi impugnata.

Infatti, ai sensi dell'art. 24 comma 6-ter

I. n. 176 del 2020 - vigente alla data del 5 marzo 2021 in forza di quanto disposto dall'art. 1 del dl. 14 gennaio 2021, n. 2 - nel periodo ennergenziale non era possibile per le parti private presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovavano, per come invece previsto in via ordinaria dall'art. 582 comma 2 c.p.p. (che peraltro è stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022).

Ai sensi dell'art. 6-bis dello stesso articolo 24 citato - che ha invece espressamente tenuto ferma nel medesimo periodo la vigenza del primo comma dell'art. 582 e dell'art. 583 c.p.p. - il difensore, qualora non si fosse avvalso della facoltà di presentare l'impugnazione a mezzo PEC introdotta dalla stessa

I. n. 176 del 2020, avrebbe dunque dovuto depositarla personalmente o tramite un incaricato presso la cancelleria della Corte d'appello di Firenze che aveva emesso la sentenza impugnata, ovvero spedirla per posta alla medesima.

Avendo invece provveduto irritualmente al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Prato si è assunto il rischio della non tempestiva trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice presso cui doveva essere presentato (eventualità peraltro impossibile di fatto, atteso che lo stesso è stato depositato alla scadenza del termine previsto dall'art. 585 c.p.p.)„ rimanendo pacifico che la data di presentazione si identifica in tal caso in quella in cui la suddetta cancelleria lo ha ricevuto, ossia 1'11 marzo 2021.4.

Ne consegue che la sentenza della Quinta Sezione impugnata non è viziata da un errore di fatto decisivo, come denunziato con il ricorso straordinario, giacchè quelli ordinari erano stati effettivamente presentati tarclivamente per le ragioni esposte in precedenza, rimanendo dunque irrilevanti le ragioni della ritenuta intempestività dell'impugnazione indicate nel provvedimento in questione e la circostanza che la Corte ignorasse che il difensore avesse eventualmente presentato la stessa presso la cancelleria del Tribunale di Prato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

Nulla è dovuto alla parte civile non titolata a partecipare alla fase rescindente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il qivale ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o in subordine rigettati e comunque la conferma della condanna dei ricorrenti; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili perché intempestivi i ricorsi proposti con unico atto ca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva confermato la loro condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, nei confronti dei primi due, anche per quello di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nel corso dell'attivil:à della AGC Group s.r.I., fallita nel novembre del 2013 e della quale il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto, l'Alessi amministratore di fatto, mentre la Corsinovi e la Martini socie. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. con unico atto a firma del comune difensore tutti i condannati, eccependo l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte a causa del mancato inserimento nel fascicolo processuale dell'atto di impugnazione recante l'attestazione del suo deposito nella cancelleria del Tribunale di Prato, avvenuto il 5 marzo 2021 e dunque tempestivamente. Errore da ritenersi decisivo in quanto avrebbe impedito alla stessa Corte di esaminare i motivi di ricorso ed ai ricorrenti di difendersi dinanzi alla stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Dagli atti originariamente pervenuti alla Quinta Sezione della Corte che ha adottato l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p., risulta che la sentenza della Corte di appello di Firenze oggetto del ricorso ordinario era stata emessa in data 20 novembre 2020 e che in dispositivo era stato fissato per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta, compiutosi il 19 gennaio 2021 e rispettato dal giudice del merito. Da tale data ha dunque iniziato a decorrere il termine di giorni quarantacinque previsto dall'art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p. per impugnare la suddetta sentenza, termine che è scaduto il 5 marzo 2021. Risulta altresì che i ricorsi ordinari siano stati spediti via posta da Prato alla Corte d'appello di Firenze il 9 marzo 2021, pervenendo alla cancelleria della medesima il successivo 11 marzo. All'odierno ricorso straordinario il difensore dei ricorrenti ha invec:e allegato l'ultima_ -) pagina di copia di quello ordinario, sulla quale risulta apposta in data 5 marzo 2021 l'attestazione dell'avvenuto deposito dell'atto in una cancelleria (documento pacificamente non presente negli atti pervenuti alla Quinta Sezione per la decisione dei ricorsi ordinari), che lo stesso difensore asserisce essere quella del Tribunale di Prato, dove per l'appunto lo stesso sarebbe stato presentato, all'evidenza, ai sensi dell'art.582 comma 2 c.p.p. per il successivo inoltro alla Corte di Cassazione, come peraltro indicato nella sua intestazione. 3. Deve escludersi anzitutto che la produzione difensiva sia di per sè idonea a dimostrare il deposito dei ricorsi ordinari presso la cancelleria del Tribunale di Prato, atteso che il timbro apposto in calce all'atto di impugnazione, oltre all'attestazione di deposito, riporta esclusivamente il nome e la firma di un funzionario di cancelleria, ma non anche l'indicazione che la stessa sia effettivamente quella del suddetto Tribunale, tanto più che la medesima o analoga attestazione non è presente sull'originale dei ricorsi, il quale riporta esclusivamente il timbro della ricezione del plico postale da parte della Corte d'appello di Firenze 1'11 marzo 2021. Ma anche volendo attribuire fede a quanto sostenuto dalla difesa - ossia che effettivamente i ricorsi ordinari siano stati depositati il 5 marzo 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Prato - ciò non sarebbe sufficiente a determinare la loro tempestività e l'erroneità della decisione della Quinta Sezione oggi impugnata. Infatti, ai sensi dell'art. 24 comma 6-ter I. n. 176 del 2020 - vigente alla data del 5 marzo 2021 in forza di quanto disposto dall'art. 1 del dl. 14 gennaio 2021, n. 2 - nel periodo ennergenziale non era possibile per le parti private presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovavano, per come invece previsto in via ordinaria dall'art. 582 comma 2 c.p.p. (che peraltro è stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022). Ai sensi dell'art. 6-bis dello stesso articolo 24 citato - che ha invece espressamente tenuto ferma nel medesimo periodo la vigenza del primo comma dell'art. 582 e dell'art. 583 c.p.p. - il difensore, qualora non si fosse avvalso della facoltà di presentare l'impugnazione a mezzo PEC introdotta dalla stessa I. n. 176 del 2020, avrebbe dunque dovuto depositarla personalmente o tramite un incaricato presso la cancelleria della Corte d'appello di Firenze che aveva emesso la sentenza impugnata, ovvero spedirla per posta alla medesima. Avendo invece provveduto irritualmente al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Prato si è assunto il rischio della non tempestiva trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice presso cui doveva essere presentato (eventualità peraltro impossibile di fatto, atteso che lo stesso è stato depositato alla scadenza del termine previsto dall'art. 585 c.p.p.)„ rimanendo pacifico che la data di presentazione si identifica in tal caso in quella in cui la suddetta cancelleria lo ha ricevuto, ossia 1'11 marzo 2021.4. Ne consegue che la sentenza della Quinta Sezione impugnata non è viziata da un errore di fatto decisivo, come denunziato con il ricorso straordinario, giacchè quelli ordinari erano stati effettivamente presentati tarclivamente per le ragioni esposte in precedenza, rimanendo dunque irrilevanti le ragioni della ritenuta intempestività dell'impugnazione indicate nel provvedimento in questione e la circostanza che la Corte ignorasse che il difensore avesse eventualmente presentato la stessa presso la cancelleria del Tribunale di Prato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. Nulla è dovuto alla parte civile non titolata a partecipare alla fase rescindente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell
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