CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 07127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](datò avviso _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 35490/23 OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. censurando l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. della mancanza di procedibilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.01.2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]