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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13835/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di 363 gr. di hashish, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art 73 del DPR 309/1990, al diniego delle attenuanti generiche e alla applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

In ordine al primo motivo, la sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez.

U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a migliaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).

I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (lo stupefacente in possesso presentava un principio attivo di oltre 78 grammi da cui era possibile ricavare ben 3158 dosi da immettere sul mercato), ma anche le modalità dell'azione, posto che l'imputato disponeva di un ingegnoso sistema di occultamento all'interno della cintura, non illogicamente considerato quale espressione del carattere non improvvisato della attività di detenzione di stupefacenti.

Inoltre, non è manifestamente illogica la valutazione della irrilevanza dell'esito negativo della perquisizione, posto che l'imputato aveva con sé ( e pertanto non in casa) il considerevole quantitativo di stupefacente.Stesse considerazioni valgono in ordine al diniego delle attenuanti generiche, posto che la Corte ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01).

La Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine e ha diffusamente chiarito, in linea con i recenti approdi giurisprudenziali, l'irrilevanza delle scelte processuali, della confessione ricollegabile alla evidenza di fatti innegabili e la mancanza di reale volontà collaborativa dell'imputato, rifiutatosi di indicare la persona che gli aveva ceduto lo stupefacente.

Infine, è manifestamente infondato e perciò inammissibile anche il motivo riguardante la applicazione della recidiva.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo ( gravato da due precedenti specifici) (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In proposito, in modo pertinente e conforme ai principi, i giudici di merito osservano come l'imputato, nonostante avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale e del regime di detenzione domiciliare, era tornato a delinquere, mostrando anche di avere qualificati contatti nel mondo degli stupefacenti, in ragione del quantitativo di droga reperito.

La valutazione riguardo alla accresciuta capacità di delinquere del reo è pertanto coerentemente e logicamente motivata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di 363 gr. di hashish, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art 73 del DPR 309/1990, al diniego delle attenuanti generiche e alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione del tutto coerente e adeguata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). In ordine al primo motivo, la sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a migliaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (lo stupefacente in possesso presentava un principio attivo di oltre 78 grammi da cui era possibile ricavare ben 3158 dosi da immettere sul mercato), ma anche le modalità dell'azione, posto che l'imputato disponeva di un ingegnoso sistema di occultamento all'interno della cintura, non illogicamente considerato quale espressione del carattere non improvvisato della attività di detenzione di stupefacenti. Inoltre, non è manifestamente illogica la valutazione della irrilevanza dell'esito negativo della perquisizione, posto che l'imputato aveva con sé ( e pertanto non in casa) il considerevole quantitativo di stupefacente.Stesse considerazioni valgono in ordine al diniego delle attenuanti generiche, posto che la Corte ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01). La Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine e ha diffusamente chiarito, in linea con i recenti approdi giurisprudenziali, l'irrilevanza delle scelte processuali, della confessione ricollegabile alla evidenza di fatti innegabili e la mancanza di reale volontà collaborativa dell'imputato, rifiutatosi di indicare la persona che gli aveva ceduto lo stupefacente. Infine, è manifestamente infondato e perciò inammissibile anche il motivo riguardante la applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo ( gravato da due precedenti specifici) (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In proposito, in modo pertinente e conforme ai principi, i giudici di merito osservano come l'imputato, nonostante avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale e del regime di detenzione domiciliare, era tornato a delinquere, mostrando anche di avere qualificati contatti nel mondo degli stupefacenti, in ragione del quantitativo di droga reperito. La valutazione riguardo alla accresciuta capacità di delinquere del reo è pertanto coerentemente e logicamente motivata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
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