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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 08693/2023

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.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M08 L451E), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); - intimata - avversola sentenza del Tribunale di Vercelli n. 386/2019 (pubblicata il 5 ottobre 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 349/2015, il Giudice di Pace di Vercelli rigettava l’opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. n. 3005/2014 III [OSCURATO:PERSONA] emessa dal Prefetto della Provincia di Vercelli su ricorso R.G.N. 05000/2020 C.C. 07/03/2023 Violazione c.d.s. presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di contestazione n. 0158 del 30 giugno 2014 elevato immediatamente dal Comando di [OSCURATO:PERSONA] –Comune di Tronzano per la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s.

2. Decidendo sull’appello interposto dal Serasso e nella costituzione dell’appellata Prefettura, il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 386/2019, respingeva il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione, il giudice di appello rilevava che le contestazioni dell’appellante in merito alla possibile assenza di controlli e verifiche eseguite sull’apparecchiatura di rilevamento della velocità erano espresse in via ipotetica e si presentavano, pertanto, del tutto generiche, oltre che prive di adeguato riscontro in atti, non potendosi ritenere nemmeno pertinente il richiamo al principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2015.

Altrettanto generiche risultavano le contestazioni mosse dall’appellante circa l’asserita nullità del verbale di accertamento, essendo stata assolta, mediante la presegnalazione della presenza di sistemi di rilevamento della velocità, l’indicazione nel verbale del tipo di apparecchiatura utilizzata e dell’intervenuta esecuzione dei controlli preventivi di funzionalità della stessa, non essendo emersi elementi da far ritenere che detta apparecchiatura non fosse funzionante (anzi, il funzionamento in questione era confermato dalle risultanze documentali in atti e dalla deposizione resa in primo grado dal teste [OSCURATO:PERSONA], Comandante della [OSCURATO:PERSONA] -Comune di Tronzano).

3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – U.T.G. di Vercelli, intimata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, non ha svolto difese in questa sede.

La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, 142, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 e 345 del d.P.R. n. 495/92, sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva rilevato la legittimità dell’accertamento a fronte del fatto che, nel caso specifico, gli agenti avevano dichiarato – mediante attestazione contenuta nel verbale – di aver previamente sottoposto a controlli e verifiche l’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità, dando così per provata l’avvenuta verifica periodica di funzionalità e taratura, ritenendo che fosse onere dell’opponente (poi appellante) contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 200 del d.lgs. n. 285/92 e 383 del d.P.R. n. 495/92, avuto riguardo all’obbligo di necessaria completezza del verbale di accertamento, sul presupposto che, nel caso in questione, sarebbe stato indispensabile provvedere all’indicazione da parte degli agenti verbalizzanti, ai fini della validità stessa dell’intero procedimento amministrativo, di tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento, ivi comprese quelle relative alla legittima collocazione del segnale di preavviso del controllo di velocità e al carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità stessa, dati questi che non risultavano essere stati riportati nella copia del verbale notificatagli, in qualità di ritenuto trasgressore.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del c.d.s., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, confermandola pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che tutta la procedura si fosse svolta in maniera corretta sulla base di quanto contenuto nel verbale di contestazione nonché di quanto affermato dal teste Guerrini in udienza, mentre nel caso di specie detto verbale non rivestiva fede privilegiata (e quindi non avrebbe potuto far fede fino a querela di falso) in ordine alle attestazioni ivi contenute, siccome da considerarsi frutto della mera percezione sensoriale degli agenti.

4. Preliminarmente, occorre dare atto della ritualità della notificazione del ricorso siccome avvenuta anche presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato (oltre che presso quella distrettuale, che si era costituita in appello).

5. È, inoltre, opportuno, prima di esaminare distintamente le singole censure, individuare quali erano stati gli specifici motivi proposti con l’originario atto di opposizione e che hanno costituito anche oggetto del giudizio di appello.

I vizi denunciati erano stati riferiti: - all’omessa indicazione dell a natura fissa o mobile dell’apparecchiatura elettronica adibita alla rilevazione di velocità; alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. c.d.s. per errore di utilizzazione e/o collocazione e/o rilevazione della stessa apparecchiatura; - alla mancanza di prova certa, al possibile errore di percezione e alla falsa rappresentazione della realtà nell’attività di accertamento da parte degli agenti verbalizzanti.

6. Ciò chiarito, il primo motivo si prospetta inammissibile per difetto di specificità, non risultando puntualmente riportato dal ricorrente quando, come e dove avesse adeguatamente proposto –fin dall’atto introduttivo del giudizio di opposizione – la questione sulla illegittimità dell’accertamento per mancata sottoposizione dell’apparecchio di rilevazione elettronica a regolare verifica di funzionalità e taratura, avendo, peraltro, l’impugnata sentenza evidenziato che al riguardo era stata formulata una contestazione meramente generica.

Quindi, solo a fronte di una specifica censura (che non è, però, avvenuta), il giudice sarebbe stato chiamato a verificare in concreto l’effettiva sottoposizione dell’autovelox alla prescritta taratura periodica (in conseguenza della sentenza n. 113/2015 della Corte cost.) e la sua regolare funzionalità, il cui relativo onere probatorio sarebbe ricaduto sull’opposta P.A.

7. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati e devono, perciò essere rigettati.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (nel richiamare la sentenza di questa Corte n. 5997/2014, con la quale era stata affermata l’illegittimità del verbale di accertamento perché in esso non erano stati indicati néla natura – mobile o fissa - né il tipo, ovvero il modello di autovelox utilizzato), è rimasto appurato che nel verbale di accertamento – oggetto di opposizione da parte del Serasso - erano state richiamate, oltre all’effettiva sussistenza dei cartelli presegnalatori di controllo della velocità (la cui presenza, peraltro, era stata riscontrata fotograficamente), anche la tipologia e le caratteristiche dell’apparecchiatura utilizzata (la cui attestazione, proveniente da pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso, trattandosi di fatti dagli stessi direttamente accertati nelle loro caratteristiche oggettive e in condizioni statiche: cfr. Cass.

SU n. 17355/2009, Cass. n. 2434/2011 e, da ultimo, Cass. 11792/2020) ed era stato dato atto dell’intervenuta esecuzione del relativo controllo, per la verifica della sua funzionalità, prima dell’uso.

Oltretutto, è emerso – altrettanto pacificamente - che la contestazione della violazione era avvenuta immediatamente, come da “scontrino” allegato al verbale di accertamento, ove risultavano essere stati indicati gli elementi di luogo e di tempo, la velocità rilevata, il tipo di veicolo utilizzato e fermato, con il relativo numero di targa, la descrizione dell’apparecchio rilevatore di velocità (telelaser ultralyte), utilizzato, quindi, con la modalità di postazione mobile.

Pertanto, alla luce di tutti i complessivi accertamenti adeguatamente compiuti in sede di merito e della corretta applicazione dei principi giuridici in materia (come sopra richiamati), si deve concludere nel senso che il procedimento di contestazione della violazione in questione a carico del Serasso è stato eseguito legittimamente in tutto il suo svolgimento, come è stato puntualmente ritenuto con l’impugnata sentenza.

8. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Prefettura svolto attività difensiva in questa sede.

Sussistono, però,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M08 L451E), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); - intimata - avversola sentenza del Tribunale di Vercelli n. 386/2019 (pubblicata il 5 ottobre 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 349/2015, il Giudice di Pace di Vercelli rigettava l’opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. n. 3005/2014 III [OSCURATO:PERSONA] emessa dal Prefetto della Provincia di Vercelli su ricorso R.G.N. 05000/2020 C.C. 07/03/2023 Violazione c.d.s. presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di contestazione n. 0158 del 30 giugno 2014 elevato immediatamente dal Comando di [OSCURATO:PERSONA] –Comune di Tronzano per la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s. 2. Decidendo sull’appello interposto dal Serasso e nella costituzione dell’appellata Prefettura, il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 386/2019, respingeva il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, il giudice di appello rilevava che le contestazioni dell’appellante in merito alla possibile assenza di controlli e verifiche eseguite sull’apparecchiatura di rilevamento della velocità erano espresse in via ipotetica e si presentavano, pertanto, del tutto generiche, oltre che prive di adeguato riscontro in atti, non potendosi ritenere nemmeno pertinente il richiamo al principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2015. Altrettanto generiche risultavano le contestazioni mosse dall’appellante circa l’asserita nullità del verbale di accertamento, essendo stata assolta, mediante la presegnalazione della presenza di sistemi di rilevamento della velocità, l’indicazione nel verbale del tipo di apparecchiatura utilizzata e dell’intervenuta esecuzione dei controlli preventivi di funzionalità della stessa, non essendo emersi elementi da far ritenere che detta apparecchiatura non fosse funzionante (anzi, il funzionamento in questione era confermato dalle risultanze documentali in atti e dalla deposizione resa in primo grado dal teste [OSCURATO:PERSONA], Comandante della [OSCURATO:PERSONA] -Comune di Tronzano). 3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – U.T.G. di Vercelli, intimata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, non ha svolto difese in questa sede. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, 142, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 e 345 del d.P.R. n. 495/92, sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva rilevato la legittimità dell’accertamento a fronte del fatto che, nel caso specifico, gli agenti avevano dichiarato – mediante attestazione contenuta nel verbale – di aver previamente sottoposto a controlli e verifiche l’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità, dando così per provata l’avvenuta verifica periodica di funzionalità e taratura, ritenendo che fosse onere dell’opponente (poi appellante) contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 200 del d.lgs. n. 285/92 e 383 del d.P.R. n. 495/92, avuto riguardo all’obbligo di necessaria completezza del verbale di accertamento, sul presupposto che, nel caso in questione, sarebbe stato indispensabile provvedere all’indicazione da parte degli agenti verbalizzanti, ai fini della validità stessa dell’intero procedimento amministrativo, di tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento, ivi comprese quelle relative alla legittima collocazione del segnale di preavviso del controllo di velocità e al carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità stessa, dati questi che non risultavano essere stati riportati nella copia del verbale notificatagli, in qualità di ritenuto trasgressore. 3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del c.d.s., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, confermandola pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che tutta la procedura si fosse svolta in maniera corretta sulla base di quanto contenuto nel verbale di contestazione nonché di quanto affermato dal teste Guerrini in udienza, mentre nel caso di specie detto verbale non rivestiva fede privilegiata (e quindi non avrebbe potuto far fede fino a querela di falso) in ordine alle attestazioni ivi contenute, siccome da considerarsi frutto della mera percezione sensoriale degli agenti. 4. Preliminarmente, occorre dare atto della ritualità della notificazione del ricorso siccome avvenuta anche presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato (oltre che presso quella distrettuale, che si era costituita in appello). 5. È, inoltre, opportuno, prima di esaminare distintamente le singole censure, individuare quali erano stati gli specifici motivi proposti con l’originario atto di opposizione e che hanno costituito anche oggetto del giudizio di appello. I vizi denunciati erano stati riferiti: - all’omessa indicazione dell a natura fissa o mobile dell’apparecchiatura elettronica adibita alla rilevazione di velocità; alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. c.d.s. per errore di utilizzazione e/o collocazione e/o rilevazione della stessa apparecchiatura; - alla mancanza di prova certa, al possibile errore di percezione e alla falsa rappresentazione della realtà nell’attività di accertamento da parte degli agenti verbalizzanti. 6. Ciò chiarito, il primo motivo si prospetta inammissibile per difetto di specificità, non risultando puntualmente riportato dal ricorrente quando, come e dove avesse adeguatamente proposto –fin dall’atto introduttivo del giudizio di opposizione – la questione sulla illegittimità dell’accertamento per mancata sottoposizione dell’apparecchio di rilevazione elettronica a regolare verifica di funzionalità e taratura, avendo, peraltro, l’impugnata sentenza evidenziato che al riguardo era stata formulata una contestazione meramente generica. Quindi, solo a fronte di una specifica censura (che non è, però, avvenuta), il giudice sarebbe stato chiamato a verificare in concreto l’effettiva sottoposizione dell’autovelox alla prescritta taratura periodica (in conseguenza della sentenza n. 113/2015 della Corte cost.) e la sua regolare funzionalità, il cui relativo onere probatorio sarebbe ricaduto sull’opposta P.A. 7. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati e devono, perciò essere rigettati. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (nel richiamare la sentenza di questa Corte n. 5997/2014, con la quale era stata affermata l’illegittimità del verbale di accertamento perché in esso non erano stati indicati néla natura – mobile o fissa - né il tipo, ovvero il modello di autovelox utilizzato), è rimasto appurato che nel verbale di accertamento – oggetto di opposizione da parte del Serasso - erano state richiamate, oltre all’effettiva sussistenza dei cartelli presegnalatori di controllo della velocità (la cui presenza, peraltro, era stata riscontrata fotograficamente), anche la tipologia e le caratteristiche dell’apparecchiatura utilizzata (la cui attestazione, proveniente da pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso, trattandosi di fatti dagli stessi direttamente accertati nelle loro caratteristiche oggettive e in condizioni statiche: cfr. Cass. SU n. 17355/2009, Cass. n. 2434/2011 e, da ultimo, Cass. 11792/2020) ed era stato dato atto dell’intervenuta esecuzione del relativo controllo, per la verifica della sua funzionalità, prima dell’uso. Oltretutto, è emerso – altrettanto pacificamente - che la contestazione della violazione era avvenuta immediatamente, come da “scontrino” allegato al verbale di accertamento, ove risultavano essere stati indicati gli elementi di luogo e di tempo, la velocità rilevata, il tipo di veicolo utilizzato e fermato, con il relativo numero di targa, la descrizione dell’apparecchio rilevatore di velocità (telelaser ultralyte), utilizzato, quindi, con la modalità di postazione mobile. Pertanto, alla luce di tutti i complessivi accertamenti adeguatamente compiuti in sede di merito e della corretta applicazione dei principi giuridici in materia (come sopra richiamati), si deve concludere nel senso che il procedimento di contestazione della violazione in questione a carico del Serasso è stato eseguito legittimamente in tutto il suo svolgimento, come è stato puntualmente ritenuto con l’impugnata sentenza. 8. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Prefettura svolto attività difensiva in questa sede. Sussistono, però,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera