CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 1947
Cassazione n. 18076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1947 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1966 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la liquidazione delle spese come da nota che ha depositato; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurime ipotesi di reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito), loro ascritti in qualità di amministratori della [OSCURATO:PERSONA] srl e della G.E. Trans-Logistic srl, società dichiarate fallite il 22 luglio 2015, nonché per ulteriori reati commessi nella citata veste (violazioni fiscali) o comunque in relazione alla medesima vicenda (calunnia e simulazione di reato). 1.1. In particolare si contesta agli imputati, quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] srl (capi da A ad E): - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto: mezzi (per la gran parte trattori), mediante cessione, senza corrispettivo, a società bulgare a loro riferibili (la [OSCURATO:PERSONA] e successivamente la GMG Intertrasport ltd) - capo Al; merce del valore di 79.159,00 euro e attrezzature meccaniche, in parte rinvenute il 27 aprile 2016 in un magazzino sito nel Comune di Tronco (capo A.2); l'importo di euro 9.140,00 utilizzato per il pagamento della parcella di un notaio in relazione al compimento di un rogito relativo a beni personali degli imputati e del tutto estraneo all'oggetto sociale della fallita (capo A.4); - il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto tutte le scritture contabili relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (libro giornale, schede mastro e registri IVA), con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (capo A.5); - il reato colposo di aggravamento del dissesto (art. 224 legge fall), per essersi astenuti dal richiedere il fallimento, anche attraverso la presentazione di una domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 legge fall.- a fronte della presentazione di istanza di fallimento da parte di due creditori-, sebbene lo stato di insolvenza fosse già palese quantomeno alla data del 31 dicembre 2013, allorquando la società presentava una perdita di esercizio pari ad euro 555.581,00 e un patrimonio netto negativo pari ad euro 389.486,00 (capo B); - il reato di ricorso abusivo al credito, poiché, dissimulando il proprio stato di dissesto, continuavano a ricorrere al credito, negli anni dal 2010 al 2013, per un ammontare complessivo pari a 4.675,554,41, attraverso la sistematica predisposizione e presentazione telematica di false ricevute bancarie (capo C); - il reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, per aver utilizzato, nella dichiarazione annuale IVA, la fattura n. 8 del 13 agosto 2014, emessa dalla società G.E. Trans-Logistic srl (riconducibile agli imputati, dichiarata fallita e anch'essa interessata da questo procedimento) relativa ad operazioni inesistenti (capo D).Al solo [OSCURATO:PERSONA] viene ascritto il reato di calunnia, perché, con denuncia-querela presentata il 29 dicembre 2015, sapendolo innocente, incolpava falsamente [OSCURATO:PERSONA] dell'indebita appropriazione di tre mezzi (due motrici e un semirimorchio ricevuti in leasing da una finanziaria), che invece era stati distratti dagli imputati (capo E). Quanto alla società Ge. Trans-Logistic srl (capi da G a N), si contesta agli imputati: - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto: diversi trattori di proprietà della fallita, ricorrendo a modalità analoghe a quelle descritte sub A)- capo G.1; alcuni semirimorchi nonché l'importo di 3.060,80 ricevuto, dalla fallita, a titolo di risarcimento danno a seguito di sinistro stradale (capo G.2); - il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto tutte le scritture contabili relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (libro giornale, schede mastro e registri IVA), con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (capo G.3); - il reato di ricorso abusivo al credito, poiché, dissimulando il proprio stato di dissesto, continuavano a ricorrere al credito, negli anni dal 2010 al 2013 (capo H); - il reato colposo di aggravamento del dissesto (art. 224 legge fall), per essersi astenuti dal richiedere il fallimento, sebbene lo stato di insolvenza fosse già palese quantomeno alla data del 31 dicembre 2013, allorquando la società presentava una perdita di esercizio pari ad euro 421.280,00 e un patrimonio netto negativo pari ad euro 287.081,00 (capo I); - il reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, per aver emesso, a favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, la fattura per operazione inesistente già indicata sub D) - capo L). Alla sola Chinotti viene ascritto il delitto di calunnia, perché, con denuncia- querela presentata il 29 dicembre 2015, sapendolo innocente, incolpava falsamente [OSCURATO:PERSONA] dell'indebita appropriazione di un furgone della fallita, che invece era stato distratto dagli imputati (capo M). Infine gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. perché, con querele depositate il 20.11.2015 e in data 11.12.2015, presso la Procura della Repubblica di Asti, presentavano fase denunce di furto della documentazione contabile di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Ge. Trans-Logistic sr.l. (capo N). 1.2. Gli imputati erano stati assolti, sin dal primo grado, dai reati contestati ai capi A.3 (bancarotta fraudolenta da reato societario) ed F (ricettazione), nonché dai delitti di cui ai capi A.4. e G.2. limitatamente alle contestate distrazioni del saldo di cassa; al capo G.1. limitatamente alla distrazione del veicolo Peugeot 207.2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando nove motivi. 2.1 Con il primo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle distrazioni di cui ai capi Al) e G1) con riferimento ai veicoli ceduti alla "[OSCURATO:PERSONA]". La Corte di appello avrebbe del tutto trascurato di occuparsi della questione, dedotta in sede di gravame, di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ., nelle operazioni infragruppo. Le società italiane e bulgare avrebbero composto un gruppo unitario e la cessione dei beni alle società estere sarebbe stata dettata dalla necessità di diminuire i costi; in tal modo le società italiane, pur continuando ad incassare ricavi da parte dei committenti a fronte di costi molto inferiori, avrebbero ottenuto un rilevante beneficio necessario per la propria sopravvivenza in un momento di crisi. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano analoghi vizi sui capi di imputazione Al), A.2), A.4), G.1), G.2), rilevando l'assenza di motivazione sulla dedotta ipotesi di "bancarotta riparata". Gli amministratori avrebbero rimpinguato le casse aziendali con versamenti personali, di tale circostanza, però, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta, nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità concorsuale per le distrazioni di cui al capo A.2). Dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso alcun elemento a carico della predetta ricorrente circa il trasporto di merci e attrezzature presso il capannone di Tonco. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna disponibilità dell'immobile, né la sua presenza in loco è mai stata rilevata. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole della totale carenza di motivazione sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo G.1. 2.5. Con il quinto si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul reato di calunnia ascritto a Fenocchio al capo E, vizio che si riverbera sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A.1.) relativo ai mezzi condotti in leasing. I giudici di merito avrebbero tratta la falsità della denuncia dal disconoscimento da parte degli amministratori di GMG Intertrasporti ltd (Grasso e Ganchev) della firma apposta sul contratto di locazione dei mezzi in rassegna, nonché dalla data del timbro postale sul contratto di locazione: 8 luglio 2015, successiva al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Asti il 29 giugno 2015. In realtà la data del timbro postale sarebbe 8 gennaio 2015 mentre l'autenticità della sottoscrizione del contratto di locazione si ricaverebbe dal confronto con la firma, identica, apposta dal Grasso in calce al verbale di sommarie informazioni (doc. 38 produzioni PM, richiamato a pag. 43 della sentenza di primo grado). 2.6. Con il sesto motivo si deduce inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della distrazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo G.2.) nonché del delitto di calunnia di cui al capo M). La querela sporta dalla Chinotti è stata ritenuta falsa dal giudice di primo grado perché indica che il veicolo è stato consegnato a Ganchev a giugno 2015; mentre dalla documentazione acquisita nel procedimento penale n. 124/2016, emergerebbe che quel veicolo è stato trasferito già nel maggio 2015. Questa unica circostanza sarebbe insufficiente a sostenere la conclusione della falsità della querela. Peraltro il ragionamento del giudice di merito sarebbe non soltanto illogico, ma contraddetto dagli atti processuali e in particolare dal contenuto delle SIT rese da Grasso nel procedimento n. 124/2016. 2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi A.5. e G.3. nonché della simulazione di reato sub capo N. In merito al reato di cui al capo A.5. la motivazione della Corte di appello fa leva sulla denuncia proposta dagli imputati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la sparizione della documentazione contabile, denuncia che, però, sarebbe inesistente, dato che gli imputati si sono limitati a indicare la [OSCURATO:PERSONA] come tenutaria delle scritture contabili. Nessun passo della sentenza impugnata si occupa del capo G.3. 2.8. Con l'ottavo motivo si deduce l'impossibilità di ravvisare nella condotte in contestazione il delitto di ricorso abusivo al credito. Le fatture sono state pagate, il che esclude l'elemento costitutivo dell'inganno. Inoltre la motivazione sarebbe incongrua nella parte in cui valorizza la testimonianza della Cuniberti, la quale, però, si riferisce a società francesi mentre le false fatture riguarderebbero società bresciane. 2.9. Con il nono motivo si contesta, nell'interesse del solo Fenocchio:- il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica (dato che i due precedenti penali si riferiscono l'uno a un reato depenalizzato e l'altro a una condanna per la quale l'imputato ha ottenuto la riabilitazione); - l'errore di calcolo compiuto nella determinazione della pena, la somma di due mesi di reclusione per i capi D, E, L ed N conduce alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, non a quella inflitta di anni quattro e mesi quattro. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore della parte civile. Il difensore degli imputati ha trasmesso una memoria di replica che mira a contrastare le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di Fenocchio è fondato limitatamente alla recidiva e alla entità della pena inflitta. Il ricorso di Chinotti è inammissibile. 2. Anzitutto occorre circoscrivere l'ambito del presente giudizio di legittimità in ossequio al principio devolutivo. Per un verso, in assenza di impugnazione del P.M., è definitiva l'assoluzione degli imputati dai reati contestati ai capi: A.3 (bancarotta fraudolenta da reato societario) ed F (ricettazione); A.4. e G.2. limitatamente alle contestate distrazioni del saldo di cassa; G.1. limitatamente alla distrazione del veicolo Peugeot 207. Nella medesima ottica, ma su opposto versante, si rileva che gli imputati non hanno proposto ricorso per cassazione sulla affermazione di responsabilità per i capi B e I (concernenti i reati di cui all'art. 224 legge fall.), D ed L (afferenti ai reati fiscali). 3. Sempre sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello con i motivi concernenti i residui capi di imputazioni, è necessario ricordare, che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti. Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denuncino una mancata risposta rispetto a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado. Sempre in ottica generale, sotto altro profilo, va poi ricordato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. tra le altre Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 4. Con il primo e il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle distrazioni di cui ai capi Al) A.2), A.4), G.1), G.2), sostenendo che si verserebbe in una ipotesi di operazioni infragruppo, che pertanto andrebbero valutati i c.d. "vantaggi compensativi" e che, comunque ricorrerebbe l'ipotesi della "bancarotta riparata". Si tratta di motivi inediti. 4.1. In sede di appello non è mai stata dedotta l'esistenza di un "gruppo" e quindi è rimasto estraneo al thema decidendi quello dei pretesi vantaggi compensativi. Gli imputati hanno via via modificato la propria impostazione difensiva, nell'intento di superare le risposte ottenute: - in sede di esame hanno sostenuto che i crediti per la vendita degli automezzi alla società bulgara era stati compensati con altri crediti che detta società vantava nei confronti delle fallite; questa prospettazione è stata smentita, con ampiezza di argomenti, dal Tribunale (cfr. pagg. 18-20 sentenza di primo grado); - l'atto di appello evitava di misurarsi con la decisione di primo grado per abbracciare una seconda tesi, contrastante con la prima: i mezzi erano stati effettivamente venduti alla società bulgara sulla base di regolari fatture e doveva registrarsi l'inadempimento della acquirente, senza profili di fraudolenza; l'affermazione tuttavia non teneva conto del fatto che le società bulgare (sia la prima acquirente sia quella successiva) erano riferibili agli imputati i quali, con tale operazione, avevano sottratto ai creditori delle fallite la garanzia patrimoniale rappresentata dai numerosi veicoli trasferiti ad altro soggetto giuridico nella loro disponibilità, di fatto senza corrispettivo, mai preteso né richiesto;- il ricorso per cassazione modifica ulteriormente la linea difensiva, invocando l'esistenza di un "gruppo" tra società italiane e società bulgare, nonché asseriti vantaggi compensativi, mai sottoposti al vaglio dei giudici di merito. 4.2. In sede di appello non è mai stata dedotta una "bancarotta riparata". L'atto di gravame accenna soltanto all'impiego di beni personali, senza alcun riferimento all'istituto in rassegna e senza offrire alcun elemento specifico e concreto a sostegno dello stesso. 5. Il terzo motivo, che contesta la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] per le distrazioni di cui al capo A.2), è anch'esso inedito. Le circostanze di fatto evidenziate in ricorso presentano carattere di novità e non possono essere esaminate per la prima volta in questa sede. Sul punto il motivo di appello si limitava ad affermare, in modo apodittico e senza differenziare la posizione dei coniugi, che la collocazione dei beni in altro capannone non potesse integrare, di per sé, una distrazione. 6. Il quarto motivo, che denuncia carenza di motivazione sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo G.1, è inammissibile ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., perché era già inammissibile, per genericità intrinseca, il relativo motivo di appello. L'atto di gravame, al punto 7 dedicato ai capi G.1, G.2, G.3, H (nonché capo I qui non impugnato), si limitava a richiamare: «quelli precedenti dovendosi condividere tutte le considerazioni svolte poiché assolutamente ripercorribili su tali capi d'imputazione ivi comprese le richieste assolutorie», senza null'altro aggiungere. La indeterminatezza del motivo è palese, essendo privo di ragioni concrete ragioni a sostegno che si misurino in qualche modo con la diffusa motivazione offerta su detti capi dalla sentenza di primo grado (sul capo G.1. pagg. 39-42, sul capo G.2., pagg. 42-46, sul capo G.3. pagg. 46-47; sul capo H, pagg. 47-51) Ne consegue che, oltre al quarto motivo, sono inammissibili tutti i motivi di ricorso afferenti ai citati capi. 7. Sono inediti anche il quinto e il sesto motivo di ricorso, che deducono l'insussistenza dei reati di calunnia ascritti a Fenocchio e Chinotti rispettivamente ai capi E) ed M) con asseriti riverberi sui reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale.Essi fanno leva su circostanze volte a contestare la ricostruzione in fatto della sentenza di primo grado, circostanze che, però, non sono state mai prospettate, in quei termini, con i motivi di appello. L'atto di appello, sul capo E), oltre a ipotizzare a livello teorico una possibile manomissione dei documenti, si è limitato a sostenere che la persona incolpata non avrebbe mai riferito che la denuncia fosse falsa; dimenticando tutti i convergenti elementi a suo carico evidenziati dalla sentenza di primo grado (pag. 36 e 37). Il medesimo atto di appello, nel trattare il capo M), si rifà a quanto affermato per il capo E), senza nulla aggiungere, sfuggendo all'onere di confronto con la sentenza di primo grado (pagg. 53 e 54), richiamata dal giudice di appello (pag. 10 sentenza impugnata). 8. Il settimo motivo attiene ai capi A.5, G.3 ed N. Si tratta di motivo inammissibile, perché erano già inammissibili per aspecificità gli omologhi motivi di appello: - sul capo G.3. si veda sopra paragrafo 6; - sul capo N il motivo di appello era intrinsecamente indeterminato, perché privo di ragioni a sostegno (mero richiamo alle argomentazioni precedenti); - sul capo A.5. il motivo di appello si limitava a sostenere che non vi fosse prova che le scritture contabili fossero state sottratte dagli imputati, senza minimamente confrontarsi con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (cfr. pagg. 26-28 sentenza primo grado), così incorrendo nel vizio di genericità intrinseca, poiché i motivi di appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823). 9. Del pari inammissibile è l'ottavo motivo di ricorso che deduce l'impossibilità di ravvisare nella condotte in contestazione il delitto di ricorso abusivo al credito (capi C e H). Sul capo H vale quanto già osservato al paragrafo 6. In merito al capo C) si sostiene che le fatture sarebbero state pagate e che la testimonianza della Cuniberti sarebbe irrilevante poiché si riferisce a società francesi mentre le false fatture riguarderebbero società bresciane.L'affermazione di responsabilità si fonda su documenti e analisi specifici (pagg. 32 e 33), nonché sulle dichiarazioni della Chinotti (trascurate dalla difesa) che hanno «poi fornito un significativo indice di falsità delle fatture impiegate per emettere le RIBA» (pagg. 33 e 34). La seconda contestazione richiama una deposizione del tutto secondaria nella costruzione del quadro probatorio (pag. 33 sentenza primo grado) priva di incidenza sulla tenuta motivazionale. La prima deduzione riguarda, invece, un elemento irrilevante ai fini della sussistenza del reato. Come osserva il Tribunale: « [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è abusivamente finanziata negli anni, ed in particolare nel periodo dal 2010 al 2013 -quando a situazione finanziaria era già critica- sino a giungere al grave dissesto dell'ultimo esercizio; e ciò attraverso un sistema di doloso ricorso al credito bancario per il rilevante importo indicato in imputazione, attivato mediante la presentazione di false fatture agli istituti di credito, emesse cioè verso società con cui non sussistevano effettivi rapporti commerciali» (pag. 34). Non assume valore il fatto che alcune (non tutte) delle RIBA presentate siano poi state pagate «ovverosia saldate sui conti di appoggio delle società destinatarie delle fatture (secondo il meccanismo descritto da Garlisi: " ... abbiamo praticamente riscontrato che i flussi, le Riba erano state pagate da quei conti della St e della Comasca", trascr. ud. 12.6.2019, pag. 43)». Come osserva correttamente il Tribunale: «Il reato di cui all'art. 218 L.F. si configura, infatti, quale fattispecie di pericolo, essendo sufficiente che la condotta sia concretamente idonea a trarre in inganno l'istituto bancario circa la solvibilità dell'impresa ricorrente al credito, risultando in tal modo lesa la libertà creditizia del medesimo istituto bancario e a nulla rilevando che poi le fatture vengano effettivamente saldate. In altri termini, la fattispecie in esame configura un reato di pericolo che intende assicurare, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti tra agente ed istituto bancario» (pag. 34). 10. È fondato, invece, sotto entrambi i punti dedotti, il nono motivo, che riguarda solo la posizione di Fenocchio. 10.1. La recidiva contestata e riconosciuta nei confronti di Fenocchio è insussistente. L'imputato risulta attinto da due soli precedenti condanne: - una per il reato di bancarotta fraudolenta, per la quale ha ottenuto la riabilitazione con ordinanza del Tribunale di Brescia in data 28 gennaio 1997;- una seconda condanna per il reato, poi abrogato, di cui all'art. 23 comma 4 legge n. 218 del 1952. È evidente che nessuno di tali precedenti può rilevare ai fini del riconoscimento della recidiva: - la riabilitazione estingue ogni effetto penale (art. 178 cod. pen.) e l'art. 106, comma secondo, cod. pen. stabilisce che, ai fini della recidiva, non può tenersi conto delle condanne per reati estinti, quando la causa estingue anche gli effetti penali; - un fatto privo di rilievo penale non può costituire il "reato fondante" ex art. 99, cod. pen.. 10.2. In merito al trattamento sanzionatorio va osservato che, come rilevato dal ricorrente, il giudice di primo grado ha effettivamente compiuto un errore di calcolo. Il Tribunale ha applicato a Fenocchio la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione — confermata in appello — sulla scorta dei passaggi argomentativi di seguito trascritti: «Pena base per il più grave delitto di cui al capo A.1 pari ad anni 3 e mesi 2 di reclusione. La pena base predetta deve poi essere: - aumentata per la continuazione con il capo G (tenuto conto che all'interno dello stesso capo G, con riferimento al fallimento di "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l" sono contestati numerosi fatti di bancarotta) di mesi 4 (giungendo così ad una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione); - aumentata per la continuazione con gli ulteriori capi di imputazione D, E, L, N di mesi 8 (2 mesi per ciascun capo), giungendo così ad una pena finale di anni 4 e mesi 4 di reclusione» (pag. 57 sentenza primo grado). L'errore di calcolo è evidente: aggiungendo mesi otto alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione si ottiene anni quattro e mesi due di reclusione, non anni quattro e mesi quattro. 10.3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto della recidiva, che va esclusa, nonché sul punto del trattamento sanzionatorio. Al corretto calcolo della pena può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., norma che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato - rideterminando la pena quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831).Nella specie il giudice di merito ha dimostrato di voler considerare, anche in assenza di recidiva, le circostanze attenuanti generiche comunque equivalenti alla aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., poiché in tal senso si è determinato per la coimputata [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata valutata in termini addirittura più favorevoli rispetto al Fenocchio come rivela la individuazione della pena base, per Chinotti, in termini coincidenti con il minimo edittale). Ergo, muovendo da questa premessa e correggendo l'errore di calcolo, si ottiene, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto segue: - concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ipotesi di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., pena base per il più grave delitto di cui al capo Al: anni 3 e mesi 2 di reclusione; - aumentata, per la continuazione, con il capo G di mesi 4 e quindi anni 3 e mesi 6 di reclusione; - aumentata per la continuazione con gli ulteriori capi di imputazione D, E, L, N di mesi 8 (2 mesi per ciascun capo) = anni 4 e mesi 2 di reclusione (pena finale). 11. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva, che va esclusa, e alla pena, che va rideterminata in anni quattro e mesi due di reclusione. Nel resto il ricorso di Fenocchio è inammissibile. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Entrambi i ricorrenti, infine, devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva che esclude e al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro e mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Fenocchio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pag