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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 27954/2026

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le di Viterbo, conin data 1 maggio 2026 al Tribunale di sorveglianza di Roma ha propostoimpugnazione avverso il rigetto dell’istanza di affidamento in prova in casiparticolari ex art. 94 t.u. stup. decretato dallo stesso Tribunale con ordinanza n.2372 del 1 aprile 2026, dep. il 22 aprile 2026;che a fronte di impugnazione proposta personalmente dal detenuto, comenella specie, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma con nota del 9giugno 2026 ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione perquanto di competenza;che il ricorso per cassazione – così come riqualificato dal Tribunale disorveglianza - va trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 103 del 2017), trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto dilegittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopol'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sottoil vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Viterbo, conin data 1 maggio 2026 al Tribunale di sorveglianza di Roma ha propostoimpugnazione avverso il rigetto dell’istanza di affidamento in prova in casiparticolari ex art. 94 t.u. stup. decretato dallo stesso Tribunale con ordinanza n.2372 del 1 aprile 2026, dep. il 22 aprile 2026;che a fronte di impugnazione proposta personalmente dal detenuto, comenella specie, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma con nota del 9giugno 2026 ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione perquanto di competenza;che il ricorso per cassazione – così come riqualificato dal Tribunale disorveglianza - va trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 103 del 2017), trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto dilegittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopol'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sottoil vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27954/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris