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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 14348/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9528/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 3292/2021 depositata il 04/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia a mezzo pec presso l’Avvocatura distrettuale di Bari ([OSCURATO:EMAIL]), mentre avrebbe dovuto essere notificato presso l’Avvocatura Generale, con conseguente nullità della stessa notificazione (Cass. n. 20890/2018); che il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9528/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 3292/2021 depositata il 04/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia a mezzo pec presso l’Avvocatura distrettuale di Bari ([OSCURATO:EMAIL]), mentre avrebbe dovuto essere notificato presso l’Avvocatura Generale, con conseguente nullità della stessa notificazione (Cass. n. 20890/2018); che il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione ci
Sentenza Cassazione n. 14348/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris