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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 02737/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO)11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 5 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 171 ter, co. 2 lett. a), della legge n. 633 del 1941.

Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2017.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto presenta una ricostruzione in termini prevalentemente fattuali ed appare volto a prefigurare, invero in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata e non illogica disamina degli accertamenti compiuti dalla P.G. presso l'imbarco dei traghetti di [OSCURATO:PERSONA].

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato che la pena è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale, nonostante i precedenti a suo carico, non venendo in rilievo significative differenze rispetto alla posizione del coimputato.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO)11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 5 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 171 ter, co. 2 lett. a), della legge n. 633 del 1941. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto presenta una ricostruzione in termini prevalentemente fattuali ed appare volto a prefigurare, invero in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata e non illogica disamina degli accertamenti compiuti dalla P.G. presso l'imbarco dei traghetti di [OSCURATO:PERSONA]. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato che la pena è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale, nonostante i precedenti a suo carico, non venendo in rilievo significative differenze rispetto alla posizione del coimputato. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02737/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris