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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 40870/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05BC9XT [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Avv [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento del 14 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo a) e al delitto di cui agli artt. 582, 585, 576 comma 1 e 337 cod. pen. (capo b) commessi in Trento 1'8 novembre 2019.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione alla mancata traduzione dell'imputato all'udienza dell'8 settembre 2021 con conseguente violazione del diritto di partecipare all'udienza.

Il difensore rileva quanto segue: - la prima udienza era stata fissata al 9 giugno 2021; in data 10 maggio 2021 era stata avanzata istanza affinché l'udienza fosse celebrata con discussione orale e partecipazione delle parti, da intendersi in presenza; in data 20 maggio 2021, in vista dell'udienza del 9 giugno 2021, Dhafer, detenuto per altra causa, aveva presentato richiesta di presenziare; - il Presidente della Sezione della Corte di Appello di Trento aveva disposto la traduzione per l'udienza del 9 giugno 2021, stabilendo la comparizione "mediante collegamento tramite applicativo ministeriale TEAMS" ; - all'udienza del 9 giugno 2021, a causa di disguidi di carattere tecnico, non era stato possibile instaurare il collegamento con la casa circondariale di Trento e il processo era stato rinviato all'udienza dell'8 settembre 2021: nel verbale di udienza era stata disposta per tale data "eventuale traduzione o partecipazione a distanza nel caso di prosieguo della normativa ennergenziale". [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora detenuto presso la casa circondariale di Trento, l'udienza dell'8 settembre 2021 si era tenuta senza che fosse stata effettuata la traduzione e senza che fosse stato attivato il collegamento per la partecipazione a distanza: nel relativo verbale Dhafer era stato indicato come libero per questa causa, detenuto per altra causa, non connpa-so.

Il ricorrente rileva, dunque, che la celebrazione dell'udienza di appello aveva compromesso il diritto dell'imputato di partecipare al processo sebbene avesse manifestato la volontà di comparire e non avesse mai revocato tale volontà.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato.

Rileva il ricorrente che la finalità di spaccio rappresenta elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 , sicché grava sulla pubblica accusa l'onere della prova di tale finalità.

Nel caso in esame i giudici di merito avevano valorizzato in tal senso il quantitativo della sostanza rinvenuta (pari a 683 grammi di hashish), la suddivisione della sostanza in sette distinti panetti, la contestuale detenzione della somma di euro 250,00, le inesistenti risorse economiche dell'imputato ed il tentativo di fuga alla vista delle forze dell'ordine„ ovvero una serie di indizi che difettavano dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.192 cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato.

Si tratta di censura praticamente coincidente con quella indicata al punto 2.2., formulata, questa volta, in relazione alla affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il dato ponderale e la oggettività del rischio di diffusione della sostanza oltre la sfera di disponibilità del detentore erano tali da far ritenere superata ogni questione inerente la distribuzione dell'onere della prova in ordine alla destinazione a terzi della sostanza.

Il ricorrente sostiene che in tal modo i giudici avrebbero eluso il tema della prova dell'elemento costitutivo del reato, in quanto nel caso di specie occorreva valutare non già il rischio di diffusione, bensì la effettiva destinazione a terzi della droga. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata configurazione del delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.R R. n. 309/1990.

In realtà il ricorrente denuncia la carenza della motivazione dei giudici di merito in merito alle ragioni per cui il dato ponderale della sostanza detenuta (pari a 683 grammi di hashish) era stato ritenuto ostativo alla configurazione dell'ipotesi del fatto di leve entità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente rispetto agli altri, in quanto attinente alla nullità della sentenza per omessa partecipazione dell'imputato al processo di appello.

2. Il processo davanti alla Corte di Appello di Trento si è svolto in camera di consiglio con il rito cartolare ex art. 23 bis decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 196.

Secondo tale ultima disposizione a decorrere dal 9 novembre 2020 per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire; il comma 4 dello stesso articolo prevede che la richiesta di discussione orale debba essere formulata per iscritto dal Pubblico Ministero e dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con trasmissione alla cancelleria della corte attraverso i canali di comunicazione previsti dal comma 2 e che entro lo stesso termine perentorio e con le stesse modalità debba essere formulata dall'imputato, sempre a mezzo del difensore, anche la richiesta di partecipazione all'udienza.

E' principio consolidato quello per cui la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto - manifestata tempestivamente - produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza alla quale essa sia formulata ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa. (Sez. 1 , n. 10508 del 05/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278814; Sez. 4, n. 45392 del 16/10/2013, Caiazza, Rv. 257559)

3. Nel caso di specie la richiesta di partecipazione all'ucienza era stata presentata dal ricorrente detenuto nei termini e con le forme richiesta dall'art. 23 bis cit.

A fronte di tale richiesta infatti la Corte di Appello aveva disposto che l'udienza si svolgesse attraverso il videocollegannento con la casa circondariale tramite applicativo Teams e in apertura, una volta verificato che per problemi tecnici non era stato possibile attivare il videocollegamento e consentire così la partecipazione dell'imputato, il processo era stato rinviato.

Tuttavia, alla successiva udienza, il processo si era tenuto, nonostante l'imputato non fosse stato tradotto o comunque messo in condizioni di partecipare da remoto attraverso il videocollegamento.

4. L'omessa traduzione dell'imputato ha determinato, duncyJe, la nullità del giudizio e della relativa sentenza.

Quanto al tipo di nullità le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale di appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. ( [OSCURATO:PERSONA]. n.3599 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], F. , Rv 247836; in senso conforme Sez. 4 n. 51517 del 21/06/2013, Bagno, Rv 257876; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494).

Tale principio è stato ribadito anche con riferimento al rito cartolare introdotto per la prima volta ne giudizi di appello penale ex art. 23 , d.l. n. 149 del 2020 e perpetuato dall'art. 23 bis dl. 137/2020.

Si è sostenuto, infatti, che in tali casi la citazione dell'imputato in appello realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso dell'udienza camerale nella forma non partecipata, dalla successiva dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, "atti tutti da guardarsi in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la "vocatio in iudicium" per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che in mancanza, rimane integrata la nullità generale di tipo assoluto sopra richiamata"( Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep 2022, D. Rv. 282888).

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, in ragione della fondatezza del primo motivo, assorbente rispetto agli altri, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Trento per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trento per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05BC9XT [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Avv [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento del 14 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo a) e al delitto di cui agli artt. 582, 585, 576 comma 1 e 337 cod. pen. (capo b) commessi in Trento 1'8 novembre 2019. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge processuale in relazione alla mancata traduzione dell'imputato all'udienza dell'8 settembre 2021 con conseguente violazione del diritto di partecipare all'udienza. Il difensore rileva quanto segue: - la prima udienza era stata fissata al 9 giugno 2021; in data 10 maggio 2021 era stata avanzata istanza affinché l'udienza fosse celebrata con discussione orale e partecipazione delle parti, da intendersi in presenza; in data 20 maggio 2021, in vista dell'udienza del 9 giugno 2021, Dhafer, detenuto per altra causa, aveva presentato richiesta di presenziare; - il Presidente della Sezione della Corte di Appello di Trento aveva disposto la traduzione per l'udienza del 9 giugno 2021, stabilendo la comparizione "mediante collegamento tramite applicativo ministeriale TEAMS" ; - all'udienza del 9 giugno 2021, a causa di disguidi di carattere tecnico, non era stato possibile instaurare il collegamento con la casa circondariale di Trento e il processo era stato rinviato all'udienza dell'8 settembre 2021: nel verbale di udienza era stata disposta per tale data "eventuale traduzione o partecipazione a distanza nel caso di prosieguo della normativa ennergenziale". [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora detenuto presso la casa circondariale di Trento, l'udienza dell'8 settembre 2021 si era tenuta senza che fosse stata effettuata la traduzione e senza che fosse stato attivato il collegamento per la partecipazione a distanza: nel relativo verbale Dhafer era stato indicato come libero per questa causa, detenuto per altra causa, non connpa-so. Il ricorrente rileva, dunque, che la celebrazione dell'udienza di appello aveva compromesso il diritto dell'imputato di partecipare al processo sebbene avesse manifestato la volontà di comparire e non avesse mai revocato tale volontà. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato. Rileva il ricorrente che la finalità di spaccio rappresenta elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 , sicché grava sulla pubblica accusa l'onere della prova di tale finalità. Nel caso in esame i giudici di merito avevano valorizzato in tal senso il quantitativo della sostanza rinvenuta (pari a 683 grammi di hashish), la suddivisione della sostanza in sette distinti panetti, la contestuale detenzione della somma di euro 250,00, le inesistenti risorse economiche dell'imputato ed il tentativo di fuga alla vista delle forze dell'ordine„ ovvero una serie di indizi che difettavano dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.192 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato. Si tratta di censura praticamente coincidente con quella indicata al punto 2.2., formulata, questa volta, in relazione alla affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il dato ponderale e la oggettività del rischio di diffusione della sostanza oltre la sfera di disponibilità del detentore erano tali da far ritenere superata ogni questione inerente la distribuzione dell'onere della prova in ordine alla destinazione a terzi della sostanza. Il ricorrente sostiene che in tal modo i giudici avrebbero eluso il tema della prova dell'elemento costitutivo del reato, in quanto nel caso di specie occorreva valutare non già il rischio di diffusione, bensì la effettiva destinazione a terzi della droga. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata configurazione del delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.R R. n. 309/1990. In realtà il ricorrente denuncia la carenza della motivazione dei giudici di merito in merito alle ragioni per cui il dato ponderale della sostanza detenuta (pari a 683 grammi di hashish) era stato ritenuto ostativo alla configurazione dell'ipotesi del fatto di leve entità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente rispetto agli altri, in quanto attinente alla nullità della sentenza per omessa partecipazione dell'imputato al processo di appello. 2. Il processo davanti alla Corte di Appello di Trento si è svolto in camera di consiglio con il rito cartolare ex art. 23 bis decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 196. Secondo tale ultima disposizione a decorrere dal 9 novembre 2020 per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire; il comma 4 dello stesso articolo prevede che la richiesta di discussione orale debba essere formulata per iscritto dal Pubblico Ministero e dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con trasmissione alla cancelleria della corte attraverso i canali di comunicazione previsti dal comma 2 e che entro lo stesso termine perentorio e con le stesse modalità debba essere formulata dall'imputato, sempre a mezzo del difensore, anche la richiesta di partecipazione all'udienza. E' principio consolidato quello per cui la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto - manifestata tempestivamente - produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza alla quale essa sia formulata ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa. (Sez. 1 , n. 10508 del 05/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278814; Sez. 4, n. 45392 del 16/10/2013, Caiazza, Rv. 257559) 3. Nel caso di specie la richiesta di partecipazione all'ucienza era stata presentata dal ricorrente detenuto nei termini e con le forme richiesta dall'art. 23 bis cit. A fronte di tale richiesta infatti la Corte di Appello aveva disposto che l'udienza si svolgesse attraverso il videocollegannento con la casa circondariale tramite applicativo Teams e in apertura, una volta verificato che per problemi tecnici non era stato possibile attivare il videocollegamento e consentire così la partecipazione dell'imputato, il processo era stato rinviato. Tuttavia, alla successiva udienza, il processo si era tenuto, nonostante l'imputato non fosse stato tradotto o comunque messo in condizioni di partecipare da remoto attraverso il videocollegamento. 4. L'omessa traduzione dell'imputato ha determinato, duncyJe, la nullità del giudizio e della relativa sentenza. Quanto al tipo di nullità le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale di appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. ( [OSCURATO:PERSONA]. n.3599 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], F. , Rv 247836; in senso conforme Sez. 4 n. 51517 del 21/06/2013, Bagno, Rv 257876; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494). Tale principio è stato ribadito anche con riferimento al rito cartolare introdotto per la prima volta ne giudizi di appello penale ex art. 23 , d.l. n. 149 del 2020 e perpetuato dall'art. 23 bis dl. 137/2020. Si è sostenuto, infatti, che in tali casi la citazione dell'imputato in appello realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso dell'udienza camerale nella forma non partecipata, dalla successiva dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, "atti tutti da guardarsi in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la "vocatio in iudicium" per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che in mancanza, rimane integrata la nullità generale di tipo assoluto sopra richiamata"( Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep 2022, D. Rv. 282888). 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, in ragione della fondatezza del primo motivo, assorbente rispetto agli altri, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Trento per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trento per nuovo giud
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