CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 10.12.2019 dal Tribunale di Pisa che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di furto aggravato - così come riqualificato nella forma del tentativo - e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen., contestando la ricostruzione del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 in cui si evidenzia che il fatto, come accertato ed emerso, non può essere ritenuto di particolare tenuità per le modalità con cui è stato commesso e che di contro recessive e non decisive erano da ritenere le generiche considerazioni espresse al riguardo nell'appello); Precisato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dei fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 set