CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole con il primo motivo di ricorso del vizio di motivazione e della violazione degli artt. 522, comma 2, cod. proc. pen. e art. 517 cod. proc. pen., con il secondo della violazione dell'art. 4 L. 110/75, con il terzo del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con l'ultimo motivo della violazione dell'art. 157 cod. pen. - oltre a essere reiterative di censure già esaminate, sono manifestamente infondate. Invero, la Corte d'appello di L'aquila evidenzia che: - in data 26.04.2018 il ricorrente veniva rinvenuto in possesso di due manganelli, di cui non forniva alcuna giustificazione, e che del tutto pretestuosa era quella fornita in un secondo momento da Fina, relativa alla natura di souvenir degli stessi, trattandosi invero di armi destinate alla offesa della persona; - non sussistono gli estremi per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. né delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, di cui due specifici; - non risulta decorso il termine di prescrizione, tenendo conto della sospensione ex art. 159, comma 2, n.1 cod. pen. di un anno e sei mesi, trattandosi di reato commesso nel periodo (di applicazione della riforma Orlando) compreso tra il 4.8.2017 e il 31.12.2019. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagarnento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio