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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:172
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 – Commissione / Grecia (causa C‑81/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2000/59/CE – Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 16)

2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Necessità di una trasposizione chiara e precisa (Art. 249 CE) (v. punti 17 e 19)

3. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2000/59 – Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/59, art. 5, nn. 1 e 3) (v. punti 20‑21, 28 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizione necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico – Dichiarazione della Commissione (GU L 332, pag. 81) Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, non avendo elaborato, approvato e applicato i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 – Commissione / Grecia (causa C‑81/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2000/59/CE – Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 16) 2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Necessità di una trasposizione chiara e precisa (Art. 249 CE) (v. punti 17 e 19) 3. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2000/59 – Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/59, art. 5, nn. 1 e 3) (v. punti 20‑21, 28 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizione necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico – Dichiarazione della Commissione (GU L 332, pag. 81) Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, non avendo elaborato, approvato e applicato i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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