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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 32126/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15441/2023r.g., proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma , rappresentat a e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 35, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiGiovanni Nicola d'Amati e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma , rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente adesiva e sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante OGGETTO:pro tempore, elettivamentedom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma , rappresentato e difeso dagli avv.tiRoberto Pessi e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 35, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] d'Amati e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma, rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente adesiva avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 79/2023 pubblicata in data 17/01/2023, n.r.g. 2518/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].)ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e cui ha aderito [OSCURATO:SOCIETA]con controricorso.

Avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto successivo ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorsoe cui ha aderito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

Le parti hanno poi depositato verbale di conciliazione concluso dinanzi alla Commissione di Certificazione presso l’Università degli Studi di “Roma TRE”, con il quale le due società hanno rinunziato ai ricorsi per cassazione e il Soldati ha accettato talirinunzie. [OSCURATO:PERSONA] In considerazione del verbale di conciliazione di cui sopra, va dichiarata l’estinzione del giudiziodi legittimità.

Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto ilgiudizio di giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15441/2023r.g., proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma , rappresentat a e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 35, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiGiovanni Nicola d'Amati e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma , rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente adesiva e sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante OGGETTO:pro tempore, elettivamentedom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma , rappresentato e difeso dagli avv.tiRoberto Pessi e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 35, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] d'Amati e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] n. 25/b, Roma, rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente adesiva avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 79/2023 pubblicata in data 17/01/2023, n.r.g. 2518/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].)ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e cui ha aderito [OSCURATO:SOCIETA]con controricorso. Avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto successivo ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorsoe cui ha aderito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. Le parti hanno poi depositato verbale di conciliazione concluso dinanzi alla Commissione di Certificazione presso l’Università degli Studi di “Roma TRE”, con il quale le due società hanno rinunziato ai ricorsi per cassazione e il Soldati ha accettato talirinunzie. [OSCURATO:PERSONA] In considerazione del verbale di conciliazione di cui sopra, va dichiarata l’estinzione del giudiziodi legittimità. Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto ilgiudizio di giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 0
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