Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 4/1988
ECLI:IT:COST:1988:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso in data 29 maggio 1979, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana, approvata
il 13 febbraio 1979, riapprovata il 19 maggio 1979, recante
"Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione
della legge 28 gennaio 1977, n. 10", in riferimento agli artt. 117 e
42, secondo comma, Cost.
Sostiene il ricorrente che tale legge, assoggettando in ogni caso
l'attività di apertura e coltivazione delle cave e torbiere alla
preventiva concessione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n.
10, anziché ad autorizzazione, violerebbe i princìpi fondamentali
posti, in tema di cave e torbiere, dall'art. 45 regio-decreto 29
luglio 1927, n. 1443, nonché la riserva di legge statale sui limiti
alla proprietà privata, stabilita dall'art. 42, comma secondo, Cost.
[OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura prospettata in
riferimento all'art. 42 Cost. dovrebbe ritenersi inammissibile, non
risultando enunciata in sede di rinvio governativo, o comunque, nel
merito, infondata, dovendo la riserva di legge prevista da tale
disposizione intendersi riferita, nelle materie di competenza, anche
alla legge regionale.
La resistente contesta poi la fondatezza della censura relativa
all'art. 117 Cost., rilevando che la legge regionale impugnata non
avrebbe inteso dettare un nuovo regime delle cave e torbiere, ma
soltanto applicare alla coltivazione di queste la disciplina
urbanistica di cui alla legge statale n. 10 del 1977, dando puntuale
e corretta attuazione ai princìpi ricavabili dall'art. 1 della
medesima.
Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata
la legge regionale 30 aprile 1986, n. 36, recante "Disciplina
transitoria per la coltivazione di cave e torbiere", che ha previsto,
per tale attività, il regime dell'autorizzazione, senza alcun
riferimento alla legge statale n. 10 del 1977.
Realmente la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di
un piano regionale delle cave, assoggetta l'apertura e la
coltivazione di cave e torbiere alla concessione di cui all'art. 1
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Il ricorso governativo lamenta sostanzialmente che la legge
regionale impugnata abbia introdotto, in tema di ricerca e
coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione
dei princìpi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d. 29
luglio 1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali
attività a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45).
La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata
ed integrata dalla legge 11 maggio 1981, n. 44, ha nuovamente
disciplinato l'apertura e coltivazione di cave e torbiere,
considerata sia come attività produttiva del settore estrattivo, sia
come attività materiale interessante il governo del territorio e si
è sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza
del Consiglio sottoponendo l'attività di cui si tratta a un regime
autorizzatorio.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Né vi è di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo della
legge n. 36 del 1986 sia formulato come disciplina (soltanto)
"transitoria" per la coltivazione di cave e torbiere, giacché ciò
non esclude l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova
regolamentazione della materia per effetto della normativa regionale
suindicata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI