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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 4/1988

ECLI:IT:COST:1988:4
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso in data 29 maggio 1979, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana, approvata il 13 febbraio 1979, riapprovata il 19 maggio 1979, recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10", in riferimento agli artt. 117 e 42, secondo comma, Cost.

Sostiene il ricorrente che tale legge, assoggettando in ogni caso l'attività di apertura e coltivazione delle cave e torbiere alla preventiva concessione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, anziché ad autorizzazione, violerebbe i princìpi fondamentali posti, in tema di cave e torbiere, dall'art. 45 regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché la riserva di legge statale sui limiti alla proprietà privata, stabilita dall'art. 42, comma secondo, Cost. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura prospettata in riferimento all'art. 42 Cost. dovrebbe ritenersi inammissibile, non risultando enunciata in sede di rinvio governativo, o comunque, nel merito, infondata, dovendo la riserva di legge prevista da tale disposizione intendersi riferita, nelle materie di competenza, anche alla legge regionale.

La resistente contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 117 Cost., rilevando che la legge regionale impugnata non avrebbe inteso dettare un nuovo regime delle cave e torbiere, ma soltanto applicare alla coltivazione di queste la disciplina urbanistica di cui alla legge statale n. 10 del 1977, dando puntuale e corretta attuazione ai princìpi ricavabili dall'art. 1 della medesima.

Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata la legge regionale 30 aprile 1986, n. 36, recante "Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere", che ha previsto, per tale attività, il regime dell'autorizzazione, senza alcun riferimento alla legge statale n. 10 del 1977.

Realmente la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di un piano regionale delle cave, assoggetta l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere alla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il ricorso governativo lamenta sostanzialmente che la legge regionale impugnata abbia introdotto, in tema di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione dei princìpi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d. 29 luglio 1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali attività a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45).

La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1981, n. 44, ha nuovamente disciplinato l'apertura e coltivazione di cave e torbiere, considerata sia come attività produttiva del settore estrattivo, sia come attività materiale interessante il governo del territorio e si è sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio sottoponendo l'attività di cui si tratta a un regime autorizzatorio.

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Né vi è di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo della legge n. 36 del 1986 sia formulato come disciplina (soltanto) "transitoria" per la coltivazione di cave e torbiere, giacché ciò non esclude l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova regolamentazione della materia per effetto della normativa regionale suindicata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso in data 29 maggio 1979, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana, approvata il 13 febbraio 1979, riapprovata il 19 maggio 1979, recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10", in riferimento agli artt. 117 e 42, secondo comma, Cost. Sostiene il ricorrente che tale legge, assoggettando in ogni caso l'attività di apertura e coltivazione delle cave e torbiere alla preventiva concessione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, anziché ad autorizzazione, violerebbe i princìpi fondamentali posti, in tema di cave e torbiere, dall'art. 45 regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché la riserva di legge statale sui limiti alla proprietà privata, stabilita dall'art. 42, comma secondo, Cost. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura prospettata in riferimento all'art. 42 Cost. dovrebbe ritenersi inammissibile, non risultando enunciata in sede di rinvio governativo, o comunque, nel merito, infondata, dovendo la riserva di legge prevista da tale disposizione intendersi riferita, nelle materie di competenza, anche alla legge regionale. La resistente contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 117 Cost., rilevando che la legge regionale impugnata non avrebbe inteso dettare un nuovo regime delle cave e torbiere, ma soltanto applicare alla coltivazione di queste la disciplina urbanistica di cui alla legge statale n. 10 del 1977, dando puntuale e corretta attuazione ai princìpi ricavabili dall'art. 1 della medesima. Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata la legge regionale 30 aprile 1986, n. 36, recante "Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere", che ha previsto, per tale attività, il regime dell'autorizzazione, senza alcun riferimento alla legge statale n. 10 del 1977. Realmente la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di un piano regionale delle cave, assoggetta l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere alla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il ricorso governativo lamenta sostanzialmente che la legge regionale impugnata abbia introdotto, in tema di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione dei princìpi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d. 29 luglio 1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali attività a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45). La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1981, n. 44, ha nuovamente disciplinato l'apertura e coltivazione di cave e torbiere, considerata sia come attività produttiva del settore estrattivo, sia come attività materiale interessante il governo del territorio e si è sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio sottoponendo l'attività di cui si tratta a un regime autorizzatorio. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Né vi è di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo della legge n. 36 del 1986 sia formulato come disciplina (soltanto) "transitoria" per la coltivazione di cave e torbiere, giacché ciò non esclude l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova regolamentazione della materia per effetto della normativa regionale suindicata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 4/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris