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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2020

Cassazione n. 38936/2021

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eguente C' o ORDINANZA sul ricorso 21132-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. te Ric. 2020 n. 21132 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 21132/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 24 marzo 2020, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'I. aprile 2008 al 31 maggio 2013, con inquadramento a livello di quadro e impiegato direttivo in base al CCNL di settore e di illegittimità del recesso datoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi del suo fallimento, dichiarato nelle more del giudizio di primo grado, interrotto e proseguito dal curatore fallimentare, limitatamente alle domande di accertamento, improcedibili quelle di condanna di natura patrimoniale, da insinuare allo stato passivo del fallimento;

2. sulla base dell'argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ribadiva il difetto di prova del rapporto rivendicato;

3. con atto notificato il 17 luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui il Fallimento resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421, 437 c.p.c., per erroneo ricorso ai poteri istruttori officiosi giudiziali in riferimento a documenti inammissibili, per decadenza dalla produzione della società, tardivamente costituitasi in giudizio (solo all'udienza di esperimento della prova, con rigetto della sua istanza di rimessione in termini) e per violazione del principio di "non contestazione" delle aliegazioni e deduzioni della parte ricorrente (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il ricorrente difetta d'interesse alla censura: quand'anche fosse ritenuto l'esercizio dei poteri istruttori officiosi dalla Corte territoriale non rispettoso dei limiti di preesistenza ad esso di una puntuale allegazione o contestazione dei fatti costitutivi dei diritti oggetto di controversia e di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. 28 marzo 2018, n. 7694); ovvero sostitutivo dell'onere probatorio di parte, qualora un tale esercizio RG 21132/2020 si sia tradotto in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, tali da consentire al giudicante un'integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (Cass. 11 marzo 2011, n. 5878; Cass. 27 ottobre 2020, n. 23605);

3.1. ed infatti, il suo eventuale accoglimento sarebbe comunque inidoneo a fornire la prova del fatto costitutivo di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, a suo carico, escluso nella sua esistenza da entrambi i giudici di merito; in particolare, dalla Corte territoriale in base ad una valutazione negativa di circostanze ammesse dal ricorrente e delle prove orali assunte, dal medesimo dedotte (ultimi sette capoversi di pg. 4 della sentenza);

3.2. neppure può ritenersi operante il principio di "non contestazione", denunciato di violazione, non essendo stati specificati i presupposti di puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte sia tenuta a prendere posizione (Cass. 17 febbraio 2016, n. 3023; Cass. 29 settembre 2020, n. 20525), così da poter essere considerati incontestati; posto che la parte onerata è sollevata dalla necessità di provarli, soltanto quando l'altra abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro/ disconoscimento, ovvero si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, così da evidenziare il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23862); in ogni caso, spettando l'apprezzamento di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti esclusivamente al giudice del merito (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490);

4. il ricorrente deduce omesso esame di documenti rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto storico, quali quelli specificamente elencati "che evidenziano ... l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale della [OSCURATO:PERSONA]" (secondo motivo);

5. anch'esso è inammissibile;

6. ricorre, infatti, nel caso di specie un'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, secondo cui il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi RG 21132/2020 del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); ma ciò il ricorrente non ha fatto;

6.1. inoltre, non si configura un "fatto storico" decisivo, essendo stata allegata una pluralità di fatti, nessuno ex se tale (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), per la ricostruzione dell'inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale della [OSCURATO:PERSONA]: ed essa integra un'evidente valutazione probatoria (per giunta sul presupposto di una diversa ricostruzione del fatto), eccedente il perimetro devolutivo del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo ck contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente C' o ORDINANZA sul ricorso 21132-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. te Ric. 2020 n. 21132 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 21132/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 24 marzo 2020, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall'I. aprile 2008 al 31 maggio 2013, con inquadramento a livello di quadro e impiegato direttivo in base al CCNL di settore e di illegittimità del recesso datoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi del suo fallimento, dichiarato nelle more del giudizio di primo grado, interrotto e proseguito dal curatore fallimentare, limitatamente alle domande di accertamento, improcedibili quelle di condanna di natura patrimoniale, da insinuare allo stato passivo del fallimento; 2. sulla base dell'argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ribadiva il difetto di prova del rapporto rivendicato; 3. con atto notificato il 17 luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui il Fallimento resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421, 437 c.p.c., per erroneo ricorso ai poteri istruttori officiosi giudiziali in riferimento a documenti inammissibili, per decadenza dalla produzione della società, tardivamente costituitasi in giudizio (solo all'udienza di esperimento della prova, con rigetto della sua istanza di rimessione in termini) e per violazione del principio di "non contestazione" delle aliegazioni e deduzioni della parte ricorrente (primo motivo); 2. esso è inammissibile; 3. il ricorrente difetta d'interesse alla censura: quand'anche fosse ritenuto l'esercizio dei poteri istruttori officiosi dalla Corte territoriale non rispettoso dei limiti di preesistenza ad esso di una puntuale allegazione o contestazione dei fatti costitutivi dei diritti oggetto di controversia e di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. 28 marzo 2018, n. 7694); ovvero sostitutivo dell'onere probatorio di parte, qualora un tale esercizio RG 21132/2020 si sia tradotto in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, tali da consentire al giudicante un'integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (Cass. 11 marzo 2011, n. 5878; Cass. 27 ottobre 2020, n. 23605); 3.1. ed infatti, il suo eventuale accoglimento sarebbe comunque inidoneo a fornire la prova del fatto costitutivo di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, a suo carico, escluso nella sua esistenza da entrambi i giudici di merito; in particolare, dalla Corte territoriale in base ad una valutazione negativa di circostanze ammesse dal ricorrente e delle prove orali assunte, dal medesimo dedotte (ultimi sette capoversi di pg. 4 della sentenza); 3.2. neppure può ritenersi operante il principio di "non contestazione", denunciato di violazione, non essendo stati specificati i presupposti di puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte sia tenuta a prendere posizione (Cass. 17 febbraio 2016, n. 3023; Cass. 29 settembre 2020, n. 20525), così da poter essere considerati incontestati; posto che la parte onerata è sollevata dalla necessità di provarli, soltanto quando l'altra abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro/ disconoscimento, ovvero si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, così da evidenziare il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23862); in ogni caso, spettando l'apprezzamento di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti esclusivamente al giudice del merito (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490); 4. il ricorrente deduce omesso esame di documenti rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto storico, quali quelli specificamente elencati "che evidenziano ... l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale della [OSCURATO:PERSONA]" (secondo motivo); 5. anch'esso è inammissibile; 6. ricorre, infatti, nel caso di specie un'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, secondo cui il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi RG 21132/2020 del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); ma ciò il ricorrente non ha fatto; 6.1. inoltre, non si configura un "fatto storico" decisivo, essendo stata allegata una pluralità di fatti, nessuno ex se tale (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), per la ricostruzione dell'inserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale della [OSCURATO:PERSONA]: ed essa integra un'evidente valutazione probatoria (per giunta sul presupposto di una diversa ricostruzione del fatto), eccedente il perimetro devolutivo del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); 7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo ck contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 38936/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris